Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7312 del 28/03/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 7312 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: TERRUSI FRANCESCO

SENTENZA
sul ricorso 20053-2008 proposto da:
DE RISI MARIA CONCETTA, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA COLA DI RIENZO 162, presso lo studio
dell’avvocato SCALONE DI MONTELAURO LUCIA,
rappresentata e difesa dall’avvocato CECCHETTI PIETRO
PAOLO giusta delega in calce;
– ricorrente contro

COMUNE DI TRANI in persona del Sindaco e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA ;VIA CICERONE 28, presso lo studio
dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO, che lo rappresenta

Data pubblicazione: 28/03/2014

e difende giusta delega a margine;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 27/2007 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 15/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

FRANCESCO TERRUSI;
udito per il ricorrente l’Avvocato CECCHETTI che ha
chiesto la dichiarazione della cessata materia del
contendere;
udito per il controricorrente l’Avvocato DI BENEDETTO
che ha chiesto la dichiarazione della cessata materia
del contendere;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso per
l’estinzione del ricorso.

udienza del 06/02/2014 dal Consigliere Dott.

20053-08

Svolgimento del processo
Maria Concetta De Risi impugnava quattro avvisi di
accertamento notificati dal comune di Trani il 29 dicembre
2005, per il recupero dell’Ici degli anni d’imposta 2000,
2001, 2002 e 2003, in relazione alla quota di 1/3 di
un’area compresa nel p.r.g. di detto comune.
Il ricorso veniva respinto dalla commissione tributaria
provinciale di Bari, con decisione poi confermata, in
appello, dalla commissione tributaria regionale della
Puglia.
La commissione regionale in particolare osservava (i) che
le eccezioni preliminari della parte ricorrente, di
decadenza dell’azione accertativa e di difetto di
motivazione degli avvisi, erano state abbandonate in
quanto non riproposte nell’atto di appello, sebbene in
successiva memoria; (ii) che comunque le eccezioni
medesime erano infondate; (iii) che l’art. 11queXerdecies, 16 ° co., del d.l. n. 203 del 2005 aveva
fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, l ° co.,
del d.lgs. n. 504-92, affermando che un’area era da
considerare edificabile in quanto utilizzabile a scopo
edificatorio in base allo strumento urbanistico generale
adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione
di strumenti attuativi, sicché correttamente, ai fini
dell’Ici, l’area

de qua

era stata ritenuta edificabile;

(iv) che l’invocata riduzione per i terreni agricoli, di
cui all’art. 9 del d.lgs. n. 504 del 1992, non poteva

essere accolta, non essendo la ricorrente iscritta negli
appositi elenchi comunali di cui alla l. n. 9 del 1963;
(v) che i restanti motivi di doglianza erano da
considerare inammissibili per novità.
La contribuente ha chiesto la cassazione della sentenza di
secondo grado sulla base di sei motivi.

Il comune di Trani ha replicato con controricorso.
Avviata in un primo momento alla trattazione in camera di
consiglio, la causa è stata rimessa in pubblica udienza.
Hanno depositato memorie Anna e Giuseppe Protomastro, in
qualità di eredi della ricorrente, medio tempore deceduta.
Motivi della decisione
I. – Non risulta la regolare costituzione in giudizio di
Anna e Giuseppe Protomastro, nella qualità di eredi della
ricorrente.
Fatto si è però che, già in prossimità della allora
fissata adunanza in camera di consiglio, e poi con la
memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il
difensore della ricorrente De Risi (asseritamente
costitdto anche per gli eredi) ha (dapprima prospettato e
quindi) formalmente richiesto dichiararsi cessata la
materia del contendere, con compensazione di spese. Ciò in
quanto la controversia sarebbe stata definita a mezzo di
un condono approvato, in materia di Ici, dal comune di
Trani con delibera 29 giugno 2011.
L’assunto, relativo all’avvenuta fruizione del suddetto
condono in relazione all’obbligazione originariamente
gravante sulla De Risi, e all’effettività del pagamento

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del dovuto, è stato confermato dalla difesa del comune
controricorrente. Lo è stato, quindi, anche – deve
ritenersi – per gli effetti che ne derivano sul giudizio
di cassazione introdotto dalla De Risi medesima.
La corte reputa dunque di doversi occupare direttamente
della questione involta dal profilo appena riferito, della

sopravvenuta cessazione della materia del contendere per
condono.
II. Ebbene, come questa corte ha già avuto modo di
chiarire in situazioni simili, la forma di condono locale
è illegittima a misura del fatto che la delibera comunale
che la sostiene trova ostacolo nella disciplina generale
in materia, dettata esclusivamente dall’art. 13 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Tale norma primaria difatti consente agli enti locali di
stabilire, con le forme previste dalla legislazione
vigente per l’adozione degli atti destinati a disciplinare
i tributi propri, “la riduzione dell’ammontare delle
imposte e tasse loro dovute, nonché l’esclusione o la
riduzione dei relativi interessi e sanzioni”, per le
ipotesi in cui i contribuenti adempiano “ad obblighi
tributari precedentemente in tutto o in parte
inadempiuti”; e quindi consente il ricorso a simili
agevolazioni anche per i casi in cui siano “già in corso
procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in
sede giurisdizionale”.
Sempre a riguardo di tali elementi la stessa norma
stabilisce, quale effetto della richiesta del contribuente

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di avvalersi delle predette agevolazioni, “la sospensione,
su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale in
qualunque stato e grado (..), sino al termine stabilito
dalla regione o dall’ente locale”.
Dalla disciplina citata si desume che agli enti locali,
avuto riguardo alla loro competenza organizzativa (art.

119 Cost. e 52 del d. lgs. n. 447/1997), è stata
attribuita una potestà oggettivamente limitata
all’attuazione dello specifico condono ivi previsto. Non
anche, invece, una potestà generale di assunzione di
condoni pro futuro,

quanto a obblighi tributari e a liti

pendenti. Invero la suddetta potestà devesi ritenere
direttamente correlata alla fonte primaria, conformemente
al principio desumibile dalla compresenza della riserva
(relativa) di legge in materia di prestazioni obbligatorie
(art. 23 e 117 Cost.) e del principio di competenza; il
quale riconosce all’ente locale una sfera di proprie
attribuzioni normative (art. 119 Cost.) solo quanto ai
tributi da esso istituiti, da esercitare in forma
esclusiva ancorché nel contesto dell’omogeneità di
funzionamento del sistema tributario. Mentre, in tal
senso, la disciplina del tributo in esame (l’Ici),
appartiene alla competenza legislativa esclusiva statale,
ai sensi dell’art. 117, 2 ° co., lett. e), Cost., in quanto
trattasi di tributo istituito con legge dello Stato (e v.
infatti c. cost. n. 298-09; c. cost. n. 75-06).
III. – L’invocata delibera del comune di Trani, prodotta
in copia dalla parte ricorrente, traduce quindi un

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istituto non coerente con la ratio della richiamata norma
della 1. n. 289-02, atteso che questa, simmetricamente
alla disciplina generale adottata a mezzo delle restanti
previsioni, legittimava gli enti locali a stabilire, per i
tributi il cui gettito fosse loro destinato (e solo in tal
senso “propri” nella particolare accezione impiegata al

delle obbligazioni inadempiute e

(soprattutto)

riguardo dall’art. 13, 3 ° co.), un solo condono nei limiti
dei

procedimenti pendenti alla data del 1 0 -gennaio 2003, di
entrata in’vigore della legge stessa (v. conf. Sez. 5^ n.
14165-13; n. 10787-12; 11974-12; n. 12679-12; n. 12688-12;
ma v. anche c. conti, sez. reg. Puglia, 14.1.2010).
Nel caso di specie, debbono escludersi i presupposti sopra
evidenziati, trattandosi di tributo (relativo agli anni
d’imposta 2000-2003) il cui contenzioso deriva da avviso
di accertamento notificato nell’anno 2005.
IV. – Nondimeno osserva il collegio che nella memoria
L44. gLUQ
depositata in giudizio, recante da parte dellaV7tessa
ricorrente una formale richiesta di declaratoria di
cessazione della materia del contendere con compensazione
di spese, deve apprezzarsi dedotta una condizione di
sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per
cassazione (art. 100 c.p.c.). E tanto rileva al fine di
addivenire a una coerente pronuncia di inammissibilità.
V. – Per le sopra evidenziate ragioni possono considerarsi
esistenti giusti motivi di compensazione delle spese
processuali.
p.q.m.

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ISENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4419116
N. 131 TAB. ALL. B. – N. 5

IIIMERIATRIBUTARIA

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa
le spese processuali.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta

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