Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7312 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IST. PROSPERIUS SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 102, presso lo

studio dell’avvocato FRANSONI GUGLIELMO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CASINI CARLO EUGENIO, RUSSO PASQUALE, giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO

DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 19/2004 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 18/10/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. BOGNANNI Salvatore;

udito per il resistente l’Avvocato URBANI NERI, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con due distinti ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Firenze la societa’ Istituto Prosperius Spa proponeva opposizione avverso il silenzio – rifiuto relativo ad altrettante istanze di rimborso della somma complessiva di circa L. 3.554.000.000, che assumeva gia’ versata a titolo di Iva su beni acquistati e destinati ad attivita’ di analisi, accertamenti, ricovero e cura, esenti in modo esclusivo da tale imposizione, giusta la direttiva 77/388/CEE, per gli anni dal 1991 al 2000. Essa deduceva che tale somma non avrebbe dovuto essere corrisposta, e pertanto ne aveva diritto al chiesto rimborso.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio Iva eccepiva la carenza di legittimazione della ricorrente, essendosi trattato della cessionaria dei beni acquistati; il difetto di giurisdizione del giudice adito, spettando essa all’A.G.O., e nel merito l’infondatezza dei ricorsi introduttivi, di cui percio’ chiedeva il rigetto.

Quella commissione, riunitili, li rigettava entrambi.

Avverso la relativa decisione la societa’ proponeva appello principale, cui l’agenzia delle entrate, ufficio Iva, resisteva, svolgendo a sua volta quello incidentale, dinanzi alla commissione tributaria regionale della Toscana, la quale, in parziale riforma della motivazione di quella impugnata per il rigetto del primo e l’accoglimento del secondo, respingeva i ricorsi introduttivi con sentenza n. 19 del 29.9.2004, osservando che la contribuente non aveva titolo per pretendere il rimborso dell’imposta assolta, dal momento che essa era stata corrisposta dal cedente delle merci, e che quindi il rapporto con l’ufficio finanziario intercorreva soltanto tra questi due, mentre invece qualunque pretesa in materia andava esercitata appunto dal cedente stesso, e semmai solo a titolo di rivalsa dalla cessionaria verso questi; sicche’ l’appellante non aveva legittimazione, trattandosi di rapporto civilistico, per il quale percio’ la giurisdizione spettava al giudice ordinario.

Contro questa pronuncia la societa’ Istituto Prosperius ha proposto ricorso per Cassazione, indicando un unico motivo.

Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 10 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, in quanto la commissione tributaria regionale non ha considerato che l’appellante era legittimata a richiedere il rimborso dell’Iva assolta al cedente in via di rivalsa, e che la giurisdizione appartiene proprio al giudice tributario, trattandosi di materia prettamente fiscale, senza che la cessionaria avesse peraltro alcunche’ da contestare circa la regolarita’ della condotta del cedente, il quale aveva applicato la relativa disciplina nel rivalersi su di essa per il recupero dell’imposta assolta, senza percio’ che si potesse trattare di controversia sussumibile nello schema di carattere prettamente civilistico nella sfera privata. Il motivo e’ inammissibile.

Invero la ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 10 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 1, e cioe’ per motivi attinenti alla giurisdizione: ma la censura non pone affatto in questione la giurisdizione del giudice tributario, riconosciuta dalla sentenza impugnata, e riaffermata dalla stessa parte, investendo invece la statuizione che identifica nel solo cedente il soggetto legittimato a pretendere dall’Amministrazione il rimborso dell’Iva, ed esclude correlativamente la legittimazione del cessionario.

Dunque non viene prospettata alcuna violazione delle regole sulla giurisdizione, e si pone invece una diversa questione di legittimazione sostanziale, che non ha alcuna attinenza con le norme di legge che si denunziano violate. Ne consegue l’inammissibilita’ del motivo, perche’ l’indicazione, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 4 delle norme di legge che si assumono violate e’ richiesta dalla legge al fine di chiarire il contenuto delle censure formulate e di identificare i limiti dell’impugnazione; d’altro canto l’errata indicazione di norme non riferibili alla questione sollevata nella specie, con la mancata specificazione delle disposizioni di legge regolatrici della fattispecie, non consentono a questa Corte di adempiere al compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese di questo giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al rimborso delle spese a favore dei controricorrenti, e che liquida in complessivi Euro 1.700,00 (millesettecento/00), di cui Euro 200,00 per esborsi, ed Euro 1.500,00 per onorari, oltre a quelle generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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