Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7312 del 22/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 22/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27284-2012 proposto da:

D.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DI VIGNA MURATA 1, presso lo studio dell’avvocato CORRADO CARRUBBA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIACINTO D’URSO;

– ricorrente –

contro

M.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V.POMPEO TROGO 21, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

MALLAMACI, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO MONTAGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 199/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 02/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

udito l’Avvocato Carrubba Corrado con delega depositata in udienza

dell’Avv. Giacinto D’Urso difensore del ricorrente che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Casanova Stefania con delega depositata in udienza

dell’Avv. Montagna Vincenzo difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l’inammissibilità

del ricorso.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Matera, con sentenza del 13/11/2011, rigettò la domanda di regolamento dei confini proposta da M.S. nei confronti di D.U., il quale si era opposto alla stessa, avanzando, inoltre, in via riconvenzionale, eccezione d’usucapione.

Con sentenza del 2/5/2012 la Corte di appello di Potenza, accolta l’impugnazione del M., determinò il confine tra i fondi rustici delle parti siccome indicato dal CTU nell’acquisita planimetria.

D.U. ricorre per cassazione avverso la sentenza d’appello. Resiste con controricorso la controparte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 705 c.p.c. e vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo.

Poichè constava pendenza di giudizio possessorio, la domanda di regolamento dei confini non avrebbe potuto essere avanzata dal M. (convenuto in via possessoria); nè sussistevano quelle speciali condizioni di periculum in mora, individuati dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 25/1992, non versandosi in presenza di situazione nella quale il chiamato in via possessoria potesse subire danno grave ed irreparabile.

Trattasi di doglianza manifestamente priva di fondamento giuridico.

La questione oggi prospettata risulta essere stata proposta in primo grado, ma non consta che la parte, vincitrice l’abbia riproposta in appello, siccome era suo onere (art. 346 c.p.c.). Di conseguenza la stessa deve essere qualificata come nuova.

Con il secondo motivo, denunziante violazione degli artt. 950 c.c. e art. 116 c.p.c., nonchè vizio motivazionale su un punto controverso e decisivo, il D. si duole del vaglio testimoniale (di fatto non presi in conto i testi di parte attorea, si erano interpretate non adeguatamente le dichiarazioni rese dagli altri testi e, in ispecie, non si era apprezzata la deposizione da B.A. e V.A., testi particolarmente informati e disinteressati); dell’apporto della CTU e del ricorso fatto dalla sentenza alla planimetria catastale, stante che le linee in parola, per legge costituiscono l’ultima ratio.

In primo luogo deve affermarsi l’inammissibilità della doglianza relativamente all’esposto vizio motivazionale. Con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134, riformulato il contenuto di cui all’art. 360c c.p.c., n. 5, non è più consentito censurare in sede di legittimità il vizio motivazionale, salvo il caso dell’omesso esame. Poichè la sentenza della Corte d’appello al vaglio risulta essere stata pubblicate successivamente al 300 giorno di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto (art. 54 testo normativo in esame) qui occorre prendere in considerazione il testo così come novellato.

La violazione dell’art. 116 c.p.c., ma anche dell’art. 115, presuppone che il giudice abbia deciso sulla base di prove non introdotte ritualmente o che abbia dato ad alcune di esse un valore legale che la legge alle medesime non attribuisce, o viceversa, abbia negato il valore legale specifico ad esse conferito dalla legge. Ove si intenda, come, nella sostanza, con il ricorso al vaglio, criticare le inferenze decisionali tratte dal decidente all’esito dell’istruttoria, indubbiamente si pretende di contestare, al di là dell’appiglio formale alle norme processuali evocate, la decisione di merito del giudice e l’esercizio del suo libero convincimento. Una tale pretesa impugnatoria in sede di legittimità è stata reiteratamente giudicata inammissibile da questa Corte (cfr., da ultimo e fra le tante, Sez. 2, n. 24434, 30/11/2016, Rv. 632202; Sez. 3, n. 15107, 17/6/2013, Rv. 626907; Sez. I, n. 14267, 2076/2006, Rv. 589557), salvo che nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (ovviamente nel testo vigente anteriormente alla riforma operata con il citato D.L. n. 83 del 2012) e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità. Confermata la consolidata interpretazione richiamata, oggi, ad avvenuta modifica del n. 5) di cui si è detto, non residuano spazi di sorta neppure al fine di contestare, con strenuo tentativo estensivo, vizio motivazionale.

Non sussiste, infine, la dedotta violazione dell’art. 950 c.c., stante che il ricorso alle carte catastali è stato reso necessario, siccome prevede la legge, dalla non perspicuità di altri elementi.

All’epilogo consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese legali in favore della parte resistente, che si liquidano siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della natura della causa, nonchè delle attività svolte.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA