Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7312 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7312

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26045/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

– ricorrente –

Contro

(OMISSIS) s.r.l., in fallimento in persona del suo legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania n. 401/23/13 depositata il 15/11/2013 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

29/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello della società contribuente e quindi annullato in quanto illegittimo l’atto impugnato, avviso di accertamento per IVA, IRAP ed IRES 2006;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a due motivi; la società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 22, 53, tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto che il termine di trenta giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, per la costituzione in giudizio dell’appellante nel giudizio di seconde cure decorra non dalla data di spedizione dell’atto di impugnazione ad opera dell’appellante ma dalla data di ricezione di tal atto da parte dell’appellato;

– il motivo è infondato;

– invero, questa Corte ha chiarito come (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014; Cass. Sez. U, Sentenza n. 13452 del 29/05/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3432 del 09/02/2017) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione);

– il secondo motivo di ricorso censura la sentenza del giudice campano per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per avere la CTR ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto emesso prima del decorso dei 60 giorni dalla consegna del PVC redatto a seguito di accesso dei verificatori presso la sede del contribuente senza che sussistessero ragioni di urgenza;

– anche questo motivo non ha fondamento;

– risulta infatti dalla stessa prospettazione di parte ricorrente, che trascrive in ricorso, sul punto, la parte rilevante dell’avviso di accertamento impugnato, come i verificatori si siano recati presso la sede della società (… “è stata sottoposta ad accesso da parte di questo Ufficio a seguito di incarico n. 18924 del 15.02.2009 al fine di procedere ad una verifica contabile generale per l’annualità d’imposta 2006 – pag. 4 ricorso per cassazione, penultimo periodo);

– è quindi pacifico che personale dell’Amministrazione Finanziaria abbia proceduto a recarsi (“… è stata sottoposta ad accesso”) presso il contribuente con ciò iniziandosi la procedura di accesso, ispezione e verifica in loco; risulta quindi circostanza irrilevante il fatto che in forza di un incendio verificatosi qualche giorno prima detta attività di controllo presso la sede del contribuente non abbia potuto aver concretamente corso e che le operazioni di verifica si siano chiuse documentandone la mancata concreta esecuzione poco dopo l’evento incendiario;

– in diritto, questa Corte ha recentemente statuito (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 701 del 15/01/2019) che in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. n. 212 del 2000, (cd. Statuto del contribuente), art. 12, comma 7, nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, opera una valutazione “ex ante” in merito alla necessità del rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, sanzionando con la nullità l’atto impositivo emesso “ante tempus”, anche nell’ipotesi di tributi “armonizzati”, senza che, pertanto, ai fini della relativa declaratoria debba essere effettuata la prova di “resistenza”, invece necessaria, per i soli tributi “armonizzati”, ove la normativa interna non preveda l’obbligo del contraddittorio con il contribuente nella fase amministrativa (ad es., nel caso di accertamenti cd. a tavolino), ipotesi nelle quali il giudice tributario è tenuto ad effettuare una concreta valutazione “ex post” sul rispetto del contraddittorio;

– pertanto, il ricorso è complessivamente infondato e va di conseguenza rigettato;

– stante la particolarità della questione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese;

– non sussistono i requisiti processuali, e se ne dà atto, per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; compensa le spese del presente grado di giudizio di Legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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