Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7312 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 16/03/2020), n.7312
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16411-2018 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
DELL’AERONAUTICA 11, presso lo studio dell’avvocato STEFANO TARULLO,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO L’ARCO;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. TORLONIA 33,
presso lo studio dell’avvocato STEFANO ASTORRI, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3517/2017 del TRIBUNALE di SANTA VIARIA CAPUA
VETERE, depositata il 21/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, affidato ad un unico complesso motivo, avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere del 21 novembre 2017, la quale, in riforma della decisione del Giudice di pace di Teano, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 42/2016;
– che si difende con controricorso l’intimata;
– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;
– che parte ricorrente ha depositato la memoria.
Diritto
RITENUTO
– che con l’unico complesso motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11 preleggi, degli artt. 1337,1341,1342,1358,1366,1372,1375,2002 c.c., del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 2, comma 2, e art. 35, del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117-119, del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in quanto il giudice non ha tenuto conto del vincolo contrattuale tra le parti e della tabella retroscritta con il saggio degli interessi, ed ha taciuto in ordine all’eccepita non retroattività del D.M., al difetto di informazione, al principio ex art. 1372 c.c. per cui il contratto ha forza di legge fra le parti, alla necessità che il contraente debole sia messo in condizione di conoscere le clausole negoziali, ai principi di correttezza e buona fede, alla natura giuridica del decreto ministeriale; quanto al procedimento di mediazione in appello ex D.Lgs. n. 28 del 2010, la sentenza impugnata si limita a negarne la obbligatorietà;
– che il complesso motivo è manifestamente inammissibile, laddove difetta di ogni indicazione ex art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, omettendo di indicare i contenuti del buono e qualsiasi altro riferimento idoneo a rendere specifiche le censure proposte, neppure confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata, e per il resto è manifestamente infondato;
– che la decisione impugnata ha, invero, per quanto ancora rileva, osservato: a) con riguardo al procedimento di mediazione, che – con duplice motivazione – l’eccezione non è stata proposta nella prima udienza ed esso non è obbligatorio nel giudizio di appello; h) nel merito, come il rendimento del buono postale fruttifero (OMISSIS) sia stato rideterminato dal D.M. 13 giugno 1986, secondo il meccanismo di adeguamento di cui al D.P.R. n. 156 del 1973, art. 173, c.d. codice postale, applicabile ratione temporis, in conformità al precedente di cui alle Sezioni unite di questa Corte n. 13979 del 2007;
– che, dunque, la censura proposta al decisum sub a) è inammissibile, già in ragione della mancata censura alla prima ratio decidendi;
– che, per il resto, l’impugnata sentenza ha fatto applicazione del principio, ora ribadito dalle S.U., secondo cui “In tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 156 del 1973, abrogato art. 173, come novellato dal D.L. n. 460 del 1974, art. 1, conv. in L. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del D.M. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui al D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3, atteso che quest’ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall’altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l’applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il D.M., sicchè il citato D.M. 19 dicembre 2000, art. 9, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore” (Cass. civ., sez. un., 11-02-2019, n. 3963);
– che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 1.300,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre al rimborso a forfait del 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020