Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7311 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOC. COOP. EURICA PICCOLA SOCIETA’ COOPERATIVA A RL (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 79/H, presso lo studio

dell’avvocato MARIA CRISTINA BELLO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LEGNINI GIOVANNI, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, nonchè

mandatario della S.C.C.I. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

LUIGI CALIULO, giusta mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 574/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

15/10/09, depositata il 20/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Luigi Caliulo, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti; è presente il P.G. in persona del Dott.

COSTANTINO FUCCI che si riporta alla relazione.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello de L’Aquila, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Chieti, rigettava l’opposizione proposta, nei confronti dell’Inps, dalla Cooperativa Eurica Piccola soc. coop. a r.l. contro la cartella esattoriale relativa alla somma di Euro 149.785,43 pretesa a titoli di contributi previdenziali (f.p.l.d.) per il periodo agosto 1989-aprile 1991. Faceva applicazione del principio secondo cui, con riferimento al periodo antecedente alla applicabilità della legge 142/2001 di riforma della disciplina del lavoro prestato dai soci lavoratori, è indiscutibile l’assoggettamento delle società cooperative al versamento dei contributi al fondo Inps per i lavoratori dipendenti, in base al R.D. n. 1422 del 1923, art. 2 e riteneva non rilevante ai fini di escludere tale obbligo che si trattasse di cooperativa istituita a norma della L.R. n. 63 del 1986, allo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, e fruente di un contributo regionale.

2. La suddetta cooperativa ricorre per cassazione con due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

3. I motivi di ricorso sono qualificabili come manifestamente infondati.

Con riguardo al primo motivo, denunciante violazione delle fonti normative richiamate al punto n. 1, deve rilevarsi che si è consolidato nuovamente, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio dell’equiparazione, ai fini della previdenza pensionistica, dei lavoratori delle cooperative ai lavoratori subordinati a prescindere dalla configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, a norma del citato R.D. n. 1422 del 1924, art. 2 (cfr.

ex plurimis, Cass. 13818/2008,164/2009,1864/2010, 9705 e 9706/2010).

Deve altresì rilevarsi che, come esattamente osservato dal giudice di appello, il fatto che la cooperativa sia sorta nell’ambito di una normativa regionale di sostegno non costituisce motivo sufficiente per una deroga agli obblighi contributivi di legge. Nè comunque hanno formato oggetto di accertamento in sede di merito le circostanze accennate nel ricorso circa l’assenza, in un primo periodo di avvio della cooperativa, di una concreta attività produttiva.

Il secondo motivo ripropone, in sostanza, sotto il profilo della violazione della regola del codice civile sulla ripartizione dell’onere della prova, la tesi di cui si è già rilevata l’infondatezza, della necessità che i rapporti di lavoro dei soci abbiano natura subordinata perchè scattino gli obblighi contributivi.

4. Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio determinate in Euro trenta per esborsi ed in Euro duemila per onorari, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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