Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7310 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7310

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di San Benedetto del Tronto, di seguito “Comune”, in persona

del sindaco in carica, signor M.D., rappresentato e

difeso dagli avv. Del Federico Lorenzo e Laura Rosa, presso i quali

e’ elettivamente domiciliato in Roma, Via F. Denza 20;

– ricorrente –

contro

l’Autoricambi Acciarri & Bocca srl, di seguito “Societa’”, in

persona

del legale rappresentante in carica, signor B.F.,

rappresentata e difesa dall’avv. Consorti Ermanno ed elettivamente

domiciliata presso lo Studio commerciale Selcon srl in Roma, Viale

del Vignola 23;

– intimata e controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale (CTR) di

Ancona 21 gennaio 2004, n. 4/6/04, depositata il 2 marzo 2004;

udita la relazione sulla causa svolta nell’udienza pubblica del 16

febbraio 2010 dal Cons. Dott. Meloncelli Achille;

udito l’avv. Rosa Laura, delegata, per il Comune;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

rinuncia.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Considerato:

a) che il 16 aprile 2005 e’ notificato alla Societa’ un ricorso del Comune per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe, che ha respinto l’appello del Comune contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Ascoli Piceno n. 159/01/2002, che, dopo averli riuniti, aveva accolto i ricorsi della Societa’ contro gli avvisi di liquidazione dell’ICI 1994 – 1997;

b) che il 2 febbraio 2010 il Comune notifica alla Societa’ un atto di rinuncia al ricorso;

c) che, pertanto, il giudizio e’ destinato ad estinguersi.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara estinto il giudizio per rinuncia e compensa tra le parti le spese relative al giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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