Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7310 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 16/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 16/03/2020), n.7310
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8668-2018 proposto da:
VETRORESINA TOSCANA SAS, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato RENZO PASQUALETTI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL N. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 62238/2015 del TRIBUNALE di ROMA,
depositato l’08/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
Fatto
RILEVATO
– che con decreto dell’8 febbraio 2018 il Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione al passivo proposta dalla Vetroresina Toscana s.a.s., volta ad ottenere il riconoscimento del privilegio e art. 2751-bis c.c., n. 5, in relazione al proprio credito per fornitura, ammesso al passivo dal giudice delegato in via chirografaria;
– che, secondo il Tribunale, pur aderendo alla tesi secondo cui la L. n. 35 del 2012, ha svincolato il riconoscimento del privilegio artigiano dai criteri generali posti dall’art. 2083 c.c., la ricorrente non ha provato il possesso dei requisiti richiesti dalla L. n. 443 del 1985, non risultando dimostrata la preminenza del lavoro svolto dai soci sugli altri fattori produttivi;
– che avverso tale decreto si propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
– che non svolge difese l’intimata.
Diritto
RITENUTO
– che l’unico articolato motivo deduce la violazione dell’art. 2751-bis c.c., comma 1, n. 5, per il mancato riconoscimento del privilegio artigiano, sostenendo, per i crediti sorti posteriormente all’entrata in vigore della novella del 2012, che l’iscrizione all’albo degli artigiani dovrebbe considerarsi condizione sufficiente per il riconoscimento del privilegio, con preclusione per il giudice di qualsiasi indagine al riguardo;
– che il motivo è manifestamente infondato;
– che, invero, è stato già chiarito (Cass. 20-11-2018, n. 29916; Cass. 13-07-2018, n. 18723; Cass. 06-05-2019, n. 11846) come “In tema di accertamento del passivo, ai fini dell’ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell’art. 2731-bis c.c., n. 3, nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 33 del 2012, non è sufficiente l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1983, cui la norma codicistica rinvia”;
– che, pertanto, il tribunale ha operato un accertamento in fatto, non ripetibile in questa sede ed, in punto di diritto, esso si è conformato al principio consolidato esposto;
– che, sulla base del principio esposto, si impone il rigetto del ricorso;
– che non occorre provvedere sulle spese della fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, se dovuto per legge, a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020