Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7309 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.A. (OMISSIS), TA.AN., T.M.,

nella qualità di legittime eredi del sig. ta.an.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA ARCHIMEDE 122, presso lo

studio dell’avvocato MICALI FABIO, rappresentate e difese

dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, NICOLA VALENTE, ALESSANDRO RICCIO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 843/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA

dell’11/06/09, depositata il 27/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

1. La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva rigettato la domanda proposta da ta.

a. di riconoscimento del suo diritto all’indennità di accompagnamento quale invalido civile, accoglieva, con pronuncia depositata il 27.7.2009 la domanda con decorrenza dal giugno 2006.

Compensava le spese del giudizio (salvo quelle di c.t.u. poste a carico dell’Inps) “tenuto conto della data di decorrenza dell’indennità di accompagnamento”.

2. A., An. e T.M., nella dichiarata qualità di eredi legittimi di ta.an., propongono ricorso per cassazione. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha depositato atto di costituzione in giudizio, mentre l’INPS resiste con controricorso.

3. Il primo motivo denuncia violazione di norme di diritto e specificamente degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il secondo motivo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo.

Si sostiene che la parte attrice doveva ritenersi vittoriosa anche se, per effetto del riconoscimento della prestazione con decorrenza differita rispetto all’epoca della domanda amministrativa si era verificata la riduzione della somma richiesta con la domanda giudiziale, esclusa l’ipotesi della soccombenza reciproca. Si lamenta anche la mancanza di un’idonea motivazione per la compensazione delle spese.

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in riferimento al seguente principio di diritto. “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass. n. 7716/2003,19343/2004 e 9080/2009).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

5. Le spese del giudizio nei confronti dell’Inps vengono regolate in base alla soccombenza, tenuto presente che il giudizio di merito è stato instaurato nella vigenza dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo ex D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. n. 326 del 2003, e considerato che mancano attestazioni sui redditi delle parti.

Nulla per le spese nei confronti del Ministero, che non ha svolto concreta attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio all’Inps in Euro venti per esborsi ed Euro cinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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