Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7309 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – rel. Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Beinasco, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, via Crescendo, n. 91, presso l’Avvocato Lucidano

Claudio, rappresentato e difeso dall’Avvocato Garavoglia Mario per

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COFIP s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliato in Roma, via Goiran, n. 23, presso

l’Avvocato Contento Giancarlo, rappresentato e difeso dall’Avvocato

BIANCO Michele per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6/30/04 della Commissione tributaria regionale

del Piemonte, depositata il 14.7.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

giorno 16.2.2010 dal relatore Cons. MAGNO Giuseppe Vito Antonio;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto dichiararsi estinto il processo per

rinunzia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il Comune di Beinasco ha ritualmente rinunziato al ricorso e che COFIP s.r.l. ha accettato tale rinunzia, con atto sottoscritto anche dai rispettivi difensori e depositato in cancelleria il 12.2.2010;

che, pertanto, in conformita’ alla richiesta del P.G., va dichiarata l’estinzione del processo e nulla va disposto in ordine alle relative spese, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., u.c..

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo per rinunzia.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA