Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7309 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7309

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23713/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Casa Editrice Idelson Gnocchi s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio dell’avv. Giuseppe

Marini, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e nei confronti di:

Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 3462/01/14, depositata il 4 aprile 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 3462/01/14 del 04/04/2014, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 421/38/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto, anche nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., da Casa Editrice Idelson Gnocchi s.r.l. (di seguito CEIG) nei confronti di una cartella di pagamento per maggiori imposte IVA relative all’anno 2007;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, per indebita detrazione dell’IVA in ragione dell’omissione della dichiarazione relativa all’anno precedente;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando che “la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito relativo all’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche”, sicchè necessita dell’emissione di un autonomo avviso di accertamento;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. CEIG resisteva con controricorso mentre Equitalia SUD s.p.a. non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. va pregiudizialmente ritenuta l’ammissibilità del ricorso, contenente – diversamente da quanto eccepito da parte controricorrente – tutti gli elementi necessari ai fini del suo esame, sia in fatto che in diritto;

2. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o la falsa applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, potendo procedersi a controllo formale anche in presenza di dichiarazione IVA omessa;

3. il motivo è fondato;

3.1. si è in proposito affermato (Cass. n. 4360 del 20/02/2017; conf. Cass. n. 29582 del 16/11/2018) che: “in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione dl detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero”;

3.1.1. nella motivazione della pronuncia in esame si osserva che: “anche di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (Circolare n. 100/E e Circolare n. 143/E del 2000; Circolare n. 34/E del 2012 e Circolare n. 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo (Cass. S.U. n. 17758/2016)”;

11.2. si aggiunge poi che: “(…) la CTR ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, invece la stessa nascendo da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente negli anni 2001, 2002 e 2003 e dalle incongruenze dagli stessi risultanti. Sulla base di tali considerazioni, ha dunque errato la CTR nel ritenere non correttamente utilizzato lo strumento di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, potendo peraltro in fase processuale il contribuente pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni”;

3.2. tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: “in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario” (così Cass. n. 11292 del 31/05/2016; Cass. n. 14949 del 08/06/2018);

3.2.1. come, infatti, osservato da Cass. n. 29582 del 2018, cit., va considerato che anche quest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d’imposta; potendo, quest’ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito);

3.3. nel caso di specie, è pacifico che il disconoscimento sia stato operato non per questioni di merito, ma sul mero riscontro formale dell’omissione (rectius deposito tardivo) della dichiarazione relativa all’anno 2006, in cui il credito detratto avrebbe dovuto essere indicato;

3.4. si noti, peraltro, che la semplice omissione della dichiarazione relativa all’anno precedente non implica, di per sè, l’impossibilità per il contribuente di portare l’IVA in detrazione;

3.4.1. con una recente sentenza, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili” (Cass. S.U. n. 17757 del 08/09/2016);

3.4.2. dalla motivazione della sentenza si evince che il contribuente possa limitarsi a documentare la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto all’eccedenza detraibile di cui alla Dir. n. 77/388/CEE del Consiglio del 17 maggio 1977, art. 17, (cd. sesta direttiva), anche in assenza dei requisiti formali per il riconoscimento di tale diritto e, quindi, anche in caso di dichiarazione omessa;

3.4.3. la menzionata sentenza compie un parallelo con Cass. S.U. n. 13378 del 30/06/2016, che riconosce analogo diritto per le imposte dirette, affermando che, anche in tema di IVA, giusta la comunanza della disciplina dichiarativa e rettificativa fissata dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 6, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla pretesa tributaria azionata dal fisco, allegando errori od omissioni incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine per la presentazione e la rettifica della dichiarazione fiscale;

3.4.4. peraltro, differentemente che nel caso delle imposte dirette, le Sezioni Unite sull’IVA impongono una condizione alla deducibilità giudiziale dell’eccedenza, e cioè che la detrazione venga esercitata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 8, comma 3, vale a dire entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (viene, infatti, richiamato il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, comma 1, secondo periodo, applicabile ratione temporis: da ultimo, si veda anche Cass. n. 19938 del 27/07/2018);

4. in conclusione, la sentenza impugnata va cassata, spettando al giudice di appello, in sede di rinvio, di verificare se il contribuente abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’esercizio del diritto di detrazione e se non sia dallo stesso decaduto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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