Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7308 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 144, presso lo studio dell’avvocato PASSARO

MICHELA, rappresentato e difeso dagli avvocati PETRINA PAOLO,

GAMBITTA ITALO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CALIULO LUIGI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA MARCHE SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 371/2009 della CORTE D’APPELLO di ANCONA del

19/06/09, depositata il 07/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito l’Avvocato Luigi Caliulo, difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si

riporta alla relazione.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Ancona, confermando la sentenza di primo grado appellata da F.L., rigettava l’opposizione dal medesimo proposta contro la cartella esattoriale notificatogli il 25.1.2001 e avente oggetto il credito Inps di L. 642.773.180, conseguente a verbale di accertamento del 15.6.1998.

La Corte rilevava che una prima voce di credito riguardava i contributi relativi a maggiori retribuzioni corrisposte ai dipendenti, risultanti dal raffronto tra le risultanze dei libri paga con le somme indicate nelle dichiarazioni di cui ai moduli DM 10 e che il relativo dato obiettivo era attestato dai verbali ispettivi, che al riguardo facevano piena prova in difetto di querela di falso, mentre erano meramente generiche le contestazioni circa i criteri di calcolo adottati dall’Inps.

Rispetto alla contribuzione per le cd. indennità di trasferta, osservava che dai prospetti allegati al richiamato verbale ispettivo, ed anche da altro verbale ispettivo dell’Inail, si evinceva che erano state ingiustificatamente assoggettate alla contribuzione per il solo 50% voci retributive che, raffrontando i dati ispettivi sulla generalità, prevalente continuità e costanza di ammontare delle erogazioni con le risultanze della istruttoria orale, non risultavano in effettiva connessione causale con delle trasferte del personale.

2. Il F. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Inps resiste con controricorso.

3. Il primo motivo, con riferimento alla prima voce della contestazione dell’Inps, denuncia violazione e falsa applicazione delle norme in materia di prova (artt. 2697 e 2700 c.c.). In sostanza si sostiene che la fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c., non si possa estendere alle valutazioni ispettive, ai calcoli, all’interpretazione delle norme. Il motivo può ritenersi manifestamente infondato, poichè il giudice di appello, con adeguato accertamento, ha rilevato che l’omissione contributiva era stata evidenziata dal raffronto tra le risultanze del libro paga, che fa prova contro il datore di lavoro, e le dichiarazioni retributive e contributive dal medesimo inviate all’INPS (mod. DM 10).

L’accertamento compiuto dagli ispettori riguardava quindi il riscontro di dati obiettivi, suscettibili di essere conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o di erronea percezione sensoriale, ed è quindi assistito dalla fede privilegiata di cui all’art. 2700 c.c. (cfr. Cass. 6565/2007, 25842/2008, 25844/2008). Può peraltro osservarsi che ai fini di una adeguata motivazione è sufficiente anche il valore probatorio che assumono risultanze ispettive circostanziate in difetto di puntuali contestazioni (per l’efficacia probatoria del verbale in diletto di prova contraria, cfr. Cass. 22662/2008, 25676/2009).

4. Anche il secondo motivo, con cui si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 3, comma 5, è qualificabile come manifestamente infondato, poichè con il medesimo la parte si limita ad affermare apoditticamente di avere applicato la disciplina contributiva in materia di trasferta in relazione ad indennità corrisposte per trasferte fuori del territorio comunale, senza censurare l’accertamento di tatto, in senso contrario, alla base della decisione impugnata.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare all’Inps le spese del giudizio determinate in Euro trenta per esborsi ed in Euro diecimila per onorari, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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