Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7308 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 26/03/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 26/03/2010), n.7308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato

e domiciliati presso la sua sede in Roma, in via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrenti –

contro

N.P., rappresentato e difeso dall’avv. VIGNOLA Giovanni

Battista;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 110/11/02, depositata il 23 maggio 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 4

dicembre 2009 dal Relatore Cons. GRECO Antonio;

Udito l’avvocato dello Stato Barbara Tidore per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e

perche’ sia dichiarata la nullita’ della sentenza.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.P. impugno’ davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli l’avviso di accertamento ai fini dell’IRPEF per l’anno 1992 con il quale gli era stato rettificato il reddito di partecipazione come socio, con una quota del 30,70%, della sas Nocera Pietro di Nocera Pasquale, a seguito dell’accertamento di un maggior reddito in capo alla societa’.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso determinando il reddito del socio in funzione del reddito determinato a carico della societa’ in altro giudizio promosso avverso l’accertamento del reddito sociale.

La Commissione tributaria regionale della Campania, adita dall’Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Napoli, ne accoglieva parzialmente l’appello. Premesso che il reddito della societa’, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, determinava “conseguentemente il reddito da tassare in testa ai soci”, e rilevato che in altro giudizio, accogliendosi l’appello dell’ufficio finanziario, era stato rideterminato il reddito della societa’, determinava conseguentemente il reddito di partecipazione del socio.

Nei confronti della decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate propongono ricorso per Cassazione sulla base di un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente, denunciando “nullita’ per assenza di motivazione ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4”, censura la sentenza per avere motivato con un mero rinvio, senza alcuna specificazione o considerazione, ad altra pronuncia resa in altro giudizio, sia pure legato da nesso di consequenzialita’.

Va anzitutto rigettata l’eccezione, sollevata dal contribuente, di inanmissibilita’ del ricorso per tardivita’, per l’asserita non estensibilita’ all’amministrazione della sospensione dei termini prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 7 in quanto la norma ha, quanto ai destinatari, carattere generale, avendo riguardo, oggettivamente, agli atti – relativi a controversie contemplate dal provvedimento di condono – dei cui termini si dispone la sospensione.

Preliminarmente questa Corte deve rilevare che il giudizio, concernente l’accertamento, a carico di un socio, del reddito di partecipazione ad una societa’, essendosi svolto solo nei confronti di uno dei soggetti interessati, senza aver visto la partecipaziore di tutti i litisconsorzi necessari, e’ affetto da nullita’ assoluta.

Cio’ in quanto “in materia tributaria l’unitarieta’ dell’accertamento che e’ alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa’ riguarda inscindibilmente sia la societa’ che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicche’ tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita’ di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilita’ di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ affetto da nullita’ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass., sezioni unite, 4 giugno 2008, n. 14815) Devono essere pertanto cassate la sentenze di primo e di secondo grado, e la causa deve essere rimessa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’.

PQM

LA CORTE Decidendo sul ricorso, cassa le sentenze di primo e di secondo grado e rinvia la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Dichiara compensate tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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