Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7308 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7308

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6856/2014 R.G. proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Tuscolana n.

1020 ed. 107/e, presso lo studio dell’avv. Donatella Cillis,

rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Levati, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 84/02/13, depositata il 13 settembre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 settembre

2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza n. 84/02/13 del 13/09/2013, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (di seguito CTR) respingeva parzialmente l’appello proposto da M.M. avverso la sentenza n. 180/04/10 della Commissione tributaria provinciale di Perugia (di seguito CTP), che aveva respinto i ricorsi riuniti proposti dalla contribuente nei confronti di tre avvisi di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 2004-2007;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento erano stati emessi in conseguenza della qualificazione come affitto di azienda del preliminare di associazione in partecipazione stipulato dalla odierna ricorrente con Il Cavallino s.a.s.;

1.2. la CTR – con riferimento alle sole annualità di imposta 2006 e 2007, essendo intervenuto il condono con riferimento alle annualità 2004 e 2005 – motivava il rigetto (parziale) dell’appello di M. osservando che “la configurazione dell’accordo tra la contribuente e la società il Cavallino s.a.s. non può che configurarsi come affitto di azienda, nè si può ritenere che l’accordo espresso nella stessa scrittura privata di formalizzare il tutto con una procura institoria possa sanare quanto diversamente previsto nell’accordo privato”;

2. M.M. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;

3. l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso M.M. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente (ma, in realtà, omessa o apparente) motivazione in merito ad un punto decisivo della controversia, concernente la qualificazione del rapporto intercorso tra la contribuente e Il Cavallino s.a.s., non ricavandosi dalla sentenza impugnata le ragioni in base alle quali detto rapporto sia stato qualificato come affitto di azienda;

2. con il secondo motivo di ricorso si contesta, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia o motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla doppia imposizione IVA conseguente alla imputazione alla contribuente di redditi già dichiarati da Il Cavallino s.a.s.;

3. con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1362,2203,2561 e 2562 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziandosi l’erroneità della interpretazione del contratto intercorso tra M.M. e Il Cavallino s.a.s. come affitto di azienda;

4. i primi due motivi sono fondati e assorbenti del terzo motivo;

4.1. secondo la giurisprudenza di questa Corte, “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass. n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018);

4.2. nel caso di specie, la motivazione della CTR è apparente con riferimento alla qualificazione del contratto inter partes come affitto di azienda (primo motivo) e del tutto omessa con riferimento alla contestazione di doppia imposizione (secondo motivo);

4.3. come noto, la motivazione è apparente, con conseguente nullità della sentenza, “quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (così Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019);

4.3.1. la sentenza impugnata si limita ad affermare che il rapporto tra M.M. e Il Cavallino s.a.s. “non può che configurarsi come affitto di azienda”, ma non indica i fatti in base ai quali ha raggiunto le proprie conclusioni;

4.3.2. nè offre maggiori delucidazioni in ordine alla ratio decidendi l’affermazione per la quale la concessione di una procura institoria a M. non avrebbe potuto sanare “quanto diversamente previsto nell’accordo privato”;

4.4. sotto un diverso profilo, la sentenza impugnata dà atto della contestazione di doppia imposizione formulata dall’appellante, ma omette del tutto di motivare sul punto;

5. in conclusione, va dichiarata la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente e omessa, con conseguente assorbimento del terzo motivo;

5.1. la sentenza impugnata va, dunque, cassata e rinviata alla CTR dell’Umbria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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