Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7307 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati RICCIO ALESSANDRO, GIANNICO GIUSEPPINA, VALENTE NICOLA,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DEGLI INTERNI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 989/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

2.7.09, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto T.G. invalida civile al 100% ma aveva rigettato la domanda di concessione dell’indennità di accompagnamento e compensato le spese, riconosceva il diritto all’indennità di accompagnamento con decorrenza dal 26.1.2005, in relazione all’evoluzione del quadro morboso, come evidenziata dalla consulenza tecnica.

Quanto alle spese del doppio grado di giudizio, riteneva che esse dovessero essere integralmente compensate, in base al raffronto tra le date di presentazione della domanda amministrativa e del ricorso in giudizio e quella della acquisizione del diritto alla indennità di accompagnamento.

2. La T. propone ricorso per cassazione al quale l’Inps resiste con controricorso. Il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno non si sono costituiti.

3. I due motivi di ricorso, deducendo il primo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91 e 92 c.p.c.) e il secondo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo, censurano la sentenza nella parte relativa alla regolazione delle spese del giudizio. In sostanza si contesta che possa farsi riferimento all’ipotesi legale della compensazione per reciproca soccombenza nel caso di mero parziale accoglimento della domanda.

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in riferimento al seguente principio di diritto. “Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la “soccombenza” costituisce un’applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo; pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell’ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell’ipotesi in cui, ancorchè esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l’anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell’art. 149 disp. att. cod. proc. civ.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale” (Cass. n. 7716/2003, 19343/2004 e 9080/2009).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

5. Le spese del giudizio nei confronti dell’Inps vengono regolate in base alla soccombenza, tenuto presente che il giudizio di merito è stato instaurato nella vigenza dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo ex D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con L. n. 326 del 2003, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.

Nulla per le spese nei confronti dei Ministeri, stante la mancata costituzione in giudizio delle medesime.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare le spese del giudizio all’Inps in Euro venti per esborsi ed Euro cinquecento per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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