Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7307 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7307

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.I.V., V.E. e VO.Eg.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al

ricorso, dagli Avv. Karl Benedikt Scwienbacher e Luigi Manzi,

elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in Roma, via

F. Confalonieri, n. 5;

– ricorrenti –

contro

G.J., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dall’Avv. Manfredi Bettoni,

elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via Barberini, n.

29;

– controricorrente –

e nei confronti di:

V.J.;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento, sezione

distaccata di Bolzano, n. 219/2005 depositata il 19 dicembre 2005;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 4

marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. GIUSTI Alberto;

uditi, per i ricorrenti, l’Avv. Carlo Albini, per delega dell’Avv.

Luigi Manzi, e, per il controricorrente, l’Avv. Manfredi Bettoni;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Finocchi Ghersi Renato, che ha concluso per

l’accoglimento del primo motivo, assorbito il resto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con atto di citazione notificato il 1 luglio 1998, G. J. conveniva in giudizio V.J., sua moglie P. I. ed i suoi figli V.E. ed Vo.Eg., chiedendo che fossero dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 2901 c.c., perchè compiuti in pregiudizio delle ragioni creditorie di esso attore, gli atti di vendita stipulati da V.J. in data 5 ottobre 1995 su alcuni beni immobili del suo patrimonio in favore della moglie e dei figli.

A sostegno della domanda, l’attore sosteneva di vantare un credito nei confronti di V.J. per oltre L. un miliardo in linea capitale, per avere, nel periodo dal novembre del 1983 fino al 1989, pagato vari creditori della procedura fallimentare di V.J. in esecuzione di un accordo stipulato tra le parti in data (OMISSIS). Precisava di avere ottenuto, a tutela del predetto credito, un sequestro conservativo in data 25 luglio 1996 fino alla concorrenza di lire due miliardi e di essersi reso conto, in sede di esecuzione ed annotazione tavolare del predetto provvedimento cautelare, che il V.J. si era già disfatto della maggior parte del suo patrimonio.

Si costituivano in giudizio P.I., V.E. ed Vo.Eg., resistendo alla domanda.

V.J. rimaneveva contumace.

L’adito Tribunale di Bolzano, con sentenza depositata il 29 luglio 2004, rigettava la domanda, ritenendo non provata la sussistenza del credito, così come gli altri presupposti per l’esercizio dell’azione revocatoria, e poneva a carico dell’attore le spese di lite.

2. – Giudicando sul gravame proposto da G.J., resistito dai convenuti già costituitisi in primo grado, rimasto contumace V.J., la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria in data 19 dicembre 2005, in totale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato inefficaci nei confronti del G. gli atti di vendita ed ha condannato gli appellati, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

2.1. – La sentenza della Corte territoriale è affidata alla seguente motivazione.

L’effettiva esistenza del credito si desume dal lodo arbitrale in data 8 aprile 2005, conclusivo del procedimento intercorso tra l’appellante e V.J..

Anche in difetto del menzionato lodo arbitrale, non potrebbero esservi dubbi sulla sussistenza del detto requisito per l’esercizio dell’azione revocatoria. E ciò, vuoi perchè la parte appellata, nel costituirsi in giudizio, ha ammesso che il G. (sia pure insieme a S.F. e senza riconoscere la consistenza dell’apporto dell’uno e dell’altro) ebbe effettivamente ad onorare le pendenze fallimentari di V.J., vuoi perchè sono copiosi e rilevanti i documenti prodotti in giudizio dall’attore per documentare gli avvenuti pagamenti, dei quali non sarebbe agevole intendere la ratio se non appunto come mezzi di esecuzione dell’obbligazione che il G. si era assunto con il patto del (OMISSIS), vuoi perchè l’appellante ha prodotto in giudizio un motivato provvedimento di concessione di sequestro conservativo a suo favore, che pure è ulteriore elemento concordante nella presunzione di esistenza e consistenza del credito.

Tale circostanza è avvalorata tanto dal fatto che la procedura fallimentare è stata effettivamente dichiarata chiusa in data 5 ottobre 1989 per assenza di creditori, quanto dallo stesso contegno processuale del debitore, perchè la contumacia e lo stabile trasferimento all’estero confermano l’impossibilità per lui di fornire prova contraria agli assunti sulla base dei quali il G.J. ha agito.

La rinuncia da parte del G.J. alla procura irrevocabile a vendere gli immobili di cui trattasi non può considerarsi presunzione dell’avvenuto adempimento dell’obbligo assunto dal V.J. con il predetto patto.

Il credito del G.J. non è prescritto: difatti, in forza del menzionato patto del 1983, la facoltà di pretendere la restituzione era maturata non già a decorrere dagli avvenuti singoli pagamenti, ma invece dal momento dell’abbandono della procedura concorsuale, il che è avvenuto in data 5 ottobre 1989 con il provvedimento di chiusura di essa.

L’eventus damni, è insito nella maggiore difficoltà od incertezza che gli atti dispositivi hanno provocato rispetto al soddisfacimento del credito, nel fatto che il debitore risulta stabilmente all’estero e non vi è ragione di supporre che abbia intenzione di onorare i suoi impegni, nella circostanza che i beni immobili che tuttora risultano in sua proprietà sono tutti gravati da ipoteche, pignoramenti, sequestri.

Il requisito della partecipatio fraudis è ricavabile dai seguenti indici: il contesto unitario dell’acquisto di più immobili;

l’esistenza di stretti rapporti (coniugio e parentela) tra le parti della stipulazione; la notevole diminuzione del patrimonio del debitore per effetto di tali atti di alienazione, non integrato da beni diversi e altrettanto facilmente apprendibili; la consapevolezza (o la facile conoscibilità con l’uso dell’ordinaria diligenza) della disastrosa situazione patrimoniale nella quale versava il loro stretto congiunto, manifestatasi in più sedi e situazioni.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso P.V.I., V.E. ed Vo.Eg., sulla base di cinque motivi.

Ha resistito, con controricorso, G.J..

V.J. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato una memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo (nullità del procedimento per mancata notifica dell’atto di appello al debitore; violazione dell’art. 142 c.p.c., nonchè degli artt. da 2 a 6 della Convenzione de L’Aja 15 novembre 1965, resa esecutiva in Italia con la L. 6 febbraio 1981, n. 42) si lamenta il mancato rispetto del contraddittorio nel giudizio di appello nei confronti di V.J., rimasto contumace. Ci si chiede se, nel caso in esame, possa ritenersi valida la notifica dell’atto di appello al debitore e litisconsorte necessario V. J., all’epoca domiciliato in (OMISSIS), effettuata a mezzo posta soltanto secondo le modalità dell’art. 142 c.p.c., e non secondo quelle specificamente previste dalla Convenzione de L’Aja.

2. – Il motivo – il cui esame può trovare ingresso in questa sede, posto che, dando luogo l’azione revoca-toria ex art. 2901 c.c. ad un caso di litisconsorzio necessario, i terzi acquirenti hanno interesse a denunciare con il ricorso per cassazione il difetto di instaurazione nel contraddittorio verificatosi in appello nei confronti del debitore – è fondato, nei sensi di seguito precisati.

2.1. – Sono pacifiche le seguenti circostanze di fatto: (a) V. J., al momento della introduzione del giudizio di appello, non era residente, nè dimorante, nè domiciliato nel territorio della Repubblica; (b) lo stesso dall’ottobre 2003 risultava iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero all’indirizzo di (OMISSIS); (c) la notifica dell’atto di appello nei di lui confronti è stata eseguita a mezzo del servizio postale, ai sensi della Convenzione Postale Universale, adottata a (OMISSIS), resa esecutiva in Italia con il D.P.R. 11 febbraio 1981, n. 358; (d) il plico postale contenente la citazione in appello non è stato ritirato dal V.J. (Unclaimed) ed è stato restituito al mittente integro dopo una giacenza nell’ufficio postale della Florida per cinque giorni (Hold 5 days); (e) il V. non ha svolto attività difensiva nel giudizio d’appello.

Occorre premettere che il procedimento di notificazione all’estero descritto dall’art. 142 c.p.c., comma 2 (signification au parquet) riveste carattere meramente residuale, essendone consentita l’utilizzazione soltanto nei casi in cui si riveli impossibile procedere nei modi previsti dalle convenzioni internazionali e dal D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, artt. 30 e 75 in materia di funzioni e poteri consolari. In tema di notificazione a persona non residente, nè dimorante, nè domiciliata nella Repubblica, l’art. 142 c.p.c., comma 2 attribuisce il valore di fonte primaria alle convenzioni internazionali, in difetto delle quali o per il caso che sia impossibile applicarle – e solo allora – è dato ricorso alla disciplina codicistica sussidiaria (Cass., Sez. Un., 22 giugno 2007, n. 14570; Cass., Sez. 1^, 8 agosto 2003, n. 11966).

Con la L. 6 febbraio 1981, n. 42, l’Italia ha autorizzato la ratifica della Convenzione relativa alla notifica all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L’Aja il 15 novembre 1965, che era stata già ratificata dagli Stati Uniti d’America il 24 agosto 1967 ed entrata in vigore, in quel Paese, dal 10 febbraio 1969.

La notifica della citazione in appello a V.J., all’epoca residente negli Stati Uniti e non domiciliato nè dimorante nella Repubblica italiana, andava quindi effettuata secondo le modalità prescritte da detta Convenzione.

La Convenzione de L’Aja contempla, oltre al sistema principale di notificazione tramite l’Autorità centrale, disciplinato dagli artt. 2 – 6, anche modalità alternative, tra cui quella – prevista dall’art. 10, comma 1, lett. a) – della trasmissione diretta, tramite posta, dell’atto giudiziario alla persona che si trova all’estero.

Questa modalità alternativa è possibile anche là dove la notifica debba essere eseguita negli Stati Uniti, posto che gli Stati Uniti non hanno notificato al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi la propria opposizione alla adozione della via di trasmissione di cui al citato art. 10, comma 1, lett. a), come era in loro facoltà ai sensi dell’art. 21, comma 2, lett. a), della Convenzione.

E’ principio fondamentale che la notifica all’estero a mezzo del servizio postale può ritenersi legittima solo se è assicurata l’irrinunciabile esigenza dell’integrità del contraddittorio, da realizzare o attraverso la diretta relazione (tramite la notificazione dell’atto) tra l’attore ed il convenuto (nella specie, tra appellante ed appellato), o attraverso la consegna del plico a persone specificamente individuate in ragione di un rapporto cui l’ordinamento dello Stato destinatario ritiene di dovere dare rilevanza (cfr. Cass., Sez. 1^, 13 gennaio 1998, n. 206).

Mentre nell’ambito nazionale, per il caso di impossibilità di recapito del piego per temporanea assenza del destinatario, soccorre la previsione di cui alla L. 8 novembre 1982, n. 890, art. 8 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, ciò non avviene allorchè si utilizza lo strumento postale per indirizzare direttamente un atto giudiziario ad una persona che si trova all’estero.

In tale evenienza, l’ufficiale postale straniero non è destinatario degli adempimenti previsti dalla disciplina dello Stato italiano, arricchiti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998;

e le disposizioni del servizio postale internazionale che, per il caso in cui il piego non abbia potuto essere consegnato al destinatario, prevedono una giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell’amministrazione di destinazione, attenendo al regime ordinario e non essendo specifiche per gli atti giudiziari, non producono alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione.

Pertanto, ha errato la Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, a ritenere perfezionata la notifica all’estero e a dichiarare la contumacia dell’appellato V.J., benchè sia mancata la diretta relazione con il destinatario attraverso la consegna del plico contenente la citazione, e questo sia stato restituito al mittente dopo una giacenza di appena cinque giorni.

La Corte territoriale avrebbe dovuto ordinare l’integrazione del contraddittorio facendo applicazione del seguente principio di diritto : “In tema di notifica a persona non dimorante nè domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d’America, ai sensi della Convenzione de L’Aja 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con la legge di autorizzazione alla ratifica 6 febbraio 1981, n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l’Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poichè l’ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8;

Corte cost., sent. n. 346 del 1998) miranti a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell’atto giudiziario da parte chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo (nella specie, per cinque giorni) stabilito dalla legislazione interna dell’amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione”.

3. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dell’esame dei restanti motivi; specificamente:

del secondo mezzo (nullità del lodo arbitrale per rinuncia implicita alla clausola compromissoria; violazione dell’art. 184 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c.); del terzo motivo, con cui si lamenta la nullità dell’accordo stipulato in data 16 settembre 1983 tra il V. ed il G. per contrarietà all’art. 2744 c.c., sul rilievo che una clausola del suddetto accordo prevedeva che il V. si era obbligato a rilasciare procura notarile irrevocabile a vendere i propri immobili al G.; del quarto mezzo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2796 e 2901 c.c.);

del quinto motivo (illogica e contraddittoria ed omessa valutazione del residuo patrimonio rimasto intestato al debitore).

4. – La sentenza impugnata è cassata in relazione alla censura accolta.

La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.

Il giudice del rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, in diversa composizione.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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