Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7306 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 29/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7306

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – rel. Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29929-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

UNICREDIT LEASING SPA, RELEASE SPA, INTESA SANPAOLO PROVIS SPA,

INTESA SANPAOLO, MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, MPS LEASING &

FACTORING BANCA SERVIZI FINANZIARI IMPRESE SPA, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio

dell’avvocato GIANCARLO CATAVELLO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 836/2015 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,

depositata il 14/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/09/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ELENA MELE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre n. 836/31/15, pronunciata il 2.12.2015 e depositata il 14.5.2015, concernente l’impugnativa dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro in relazione all’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa dal Tribunale di Padova a conclusione della procedura di esecuzione mobiliare instaurata dalla società Leasint spa nei confronti della società Pedronimmobili srl, in forza di decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo. Con tale ordinanza il Tribunale determinava il credito della procedente nei confronti della debitrice esecutata e assegnava alla prima il credito vantato dalla Pedronimmobili verso il terzo in forza di contratto di affitto di ramo d’azienda.

L’Ufficio liquidava l’imposta principale in misura proporzionale, applicando l’aliquota dello 0,5%.

Avverso tale provvedimento, la società incorporante la Leasint, nonchè le altre società parti del contratto di pool con il quale si erano impegnate all’esecuzione dell’operazione di locazione finanziaria richiesta dalla Pedronimmobili, proponevano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Padova lamentando l’applicazione dell’imposta in misura proporzionale anzichè fissa, nonchè la determinazione della base imponibile in relazione al valore del decreto ingiuntivo, anzichè sull’importo del credito assegnato all’esito del procedimento esecutivo.

La decisione della CTP che accoglieva il ricorso veniva confermata dalla CTR con la sentenza impugnata.

Resistono con controricorso le società concedenti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’art. 53 Cost., degli artt. 552, 553 e 554 c.p.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 2 e 37, del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa parte prima, artt. 6 e 8, e della Tariffa parte seconda, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che l’ordinanza di assegnazione del credito abbia effetto traslativo, ritenendola perciò soggetta a tassazione in misura fissa ai sensi della Tariffa, art. 8, lett. d), anzichè proporzionale.

Con il secondo motivo, si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione concernente la rideterminazione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro e che la CTP, in accoglimento del ricorso delle contribuenti, aveva ritenuto essere costituita dalle somme concretamente assegnate dal giudice dell’esecuzione, anzichè dal credito come determinato da quel giudice.

Con il terzo motivo si censura la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Le ricorrenti sostengono che, anche ove si volesse ritenere che la CTR abbia implicitamente respinto la censura suddetta, la sentenza sarebbe carente di motivazione sul punto.

Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

La decisione impugnata si fonda sul duplice rilievo per cui l’interpretazione seguita dall’Agenzia delle entrate violerebbe l’art. 53 Cost., non potendosi colpire fatti non espressivi di capacità contributiva, quale sarebbe l’ordinanza di assegnazione di una somma già dovuta che come tale non rivelerebbe alcuna ricchezza, nonchè sulla circostanza per cui detto provvedimento, essendo atto esecutivo di un precedente provvedimento, non comporterebbe alcun trasferimento e non potrebbe essere assoggettato a nuova tassazione.

Entrambe le conclusioni non sono coerenti con la giurisprudenza di questa Corte.

Si osserva, preliminarmente, che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, assoggetta ad imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.

Il citato decreto, allegata Tariffa, parte prima, art. 8, precisa che tra tali atti sono compresi anche “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione” e assoggetta ad imposta in misura proporzionale gli atti “recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti” (lett. a), gli atti recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura (lett. b), e gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale (lett. c).

Sono invece assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, tra gli altri, gli atti “non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale” (lett. d) e quelli “che dichiarano la nullità o pronunciano l’annullamento di un atto, ancorchè portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto” (lett. e).

Questa Corte, in fattispecie analoga a quella in esame, ha ritenuto che la Tariffa, art. 8, contemplando tra i provvedimenti giudiziari assoggettati ad imposta di registro anche “i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, equiparandoli ai provvedimenti di definizione del giudizio”, ha inteso riferirsi specificamente all’istituto previsto dall’art. 505 c.p.c., e dagli artt. 529,539,552 e ss. c.p.c., e dall’art. 588 c.p.c., dal momento che è da presumere che quando una norma di diritto tributario fa riferimento ad un istituto privatistico o processual civilistico, adotti anche la definizione che di tale rapporto abbia dato la legge civile o processuale civile.

In tal modo, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione sono stati equiparati, ai fini tributari, ai provvedimenti decisori in considerazione del profilo di specificità che connota quegli atti e che deve individuarsi nell’effetto traslativo di uno specifico bene (mobile, immobile o credito) che con essi si realizza (Cass., Sez. 5, n. 16022 del 2005, Rv. 585151-01).

La natura traslativa dell’ordinanza di assegnazione è stata costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha ripetutamente statuito che “l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, emanata a seguito della positiva dichiarazione del terzo, rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l’atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonchè il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi” (Cass., Sez. 3, n. 19394 del 2017, Rv. 645386-01; Cass., Sez. 6-1, n. 11660 del 2016, Rv. 640208-01; Cass., Sez. 1, n. 7508 del 2011, Rv. 61749001).

Pertanto, correttamente l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile nella specie la Tariffa, art. 8, lett. a), venendo appunto in rilievo un atto avente effetto traslativo.

Questa conclusione non può ritenersi smentita dalla pronuncia di questa Corte richiamata dal giudice d’appello (Cass., Sez. 5, n. 9400 del 2007, Rv. 598197-01).

Tale sentenza, concernente la tassazione dell’ordinanza di assegnazione ai creditori dei beni pignorati presso terzi, ha escluso che detto provvedimento contenga una statuizione di condanna (al pagamento di somme o alla consegna di merce), essendo finalizzata “alla mera attuazione di un titolo esecutivo, secondo un piano di riparto concordato”, con la conseguenza che essa non rientra tra le ipotesi di cui alla Tariffa, art. 8, lett. b), alle quali si applica l’imposta di registro in misura proporzionale.

La medesima pronuncia non ha, tuttavia, affrontato la questione relativa alla efficacia traslativa dell’ordinanza di assegnazione e dunque la sua riconducibilità alle ipotesi di cui alla Tariffa, art. 8, lett. a), dal momento che tale disposizione non era stata evocata nella motivazione dell’atto impugnato.

Piuttosto, in quell’occasione, si è precisato che, costituendo l’imposta di registro un’imposta d’atto, in caso di provvedimenti plurimi dell’autorità giudiziaria, “ciascuno ha propria ed autonoma veste a fine impositivo”, con la conseguenza che “deve aversi riguardo al contenuto del solo provvedimento (ordinanza di assegnazione) della cui registrazione si tratta”.

Tale conclusione non può ritenersi in contrasto con l’art. 53 Cost., come sostenuto nella decisione impugnata. La natura di imposta d’atto dell’imposta di registro, ribadita dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 158 del 2020, comporta che, in conformità con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nel caso in cui l’atto da registrare sia una sentenza, è al contenuto e agli effetti della stessa che occorre fare riferimento, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei (Cass., Sez. 5, n. 12013 del 2020; Rv. 657931-01; Cass., n. 19247 del 2012, Rv. 624219-01; Cass., n. 23243 del 2006, Rv. 594955-01).

Una tale affermazione non viola il principio di capacità contributiva, dal momento che esso non si oppone “in modo assoluto a una diversa concretizzazione da parte legislatore dei principi di capacità contributiva e, conseguentemente, di eguaglianza tributaria”, la quale identifichi i presupposti impostivi “nei soli effetti giuridici desumibili dal negozio contenuto nell’atto presentato per la registrazione, senza alcun rilievo di elementi tratti aliunde, “salvo quanto disposto dagli articoli successivi” dello stesso testo unico” (Corte Cost. cit.).

In conclusione, pertanto, si deve ribadire che l’ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c., è assoggettabile ad autonoma tassazione rispetto al titolo posto a base della procedura esecutiva, e specificamente, ad imposta proporzionale, dovendo ricondursi ai provvedimenti aventi effetti traslativi di cui alla Tariffa, art. 8, lett. a).

La conclusione raggiunta rende superfluo l’esame dei restanti motivi di ricorso i quali restano assorbiti.

In accoglimento del primo motivo, il ricorso va accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può essere deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso originario proposto dalle contribuenti. Le spese del merito vanno compensate in ragione dell’esito dei giudizi mentre le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso delle contribuenti. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 29 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA