Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7305 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA ARCHIMEDE 120, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MICALI FRANCESCO giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, RICCIO ALESSANDRO giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 716/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

21/5/09, depositata il 14/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

Fatto

MOTIVI

1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.

La Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento dell’appello proposto da S.R., riconosceva, nei confronti dell’Inps, il diritto della medesima all’assegno di invalidità civile con decorrenza dal 22.10.2008, con interessi e rivalutazione come per legge. La Corte riteneva sussistente il requisito sanitario fin dal settembre 2003, in adesione alla c.t.u. espletata in appello, ma ai fini della decorrenza della prestazione richiesta dava rilievo al fatto che il requisito dell’incollocamento sussisteva solo dal 22.10.2008, data in cui l’interessata aveva presentato la domanda per il collocamento speciale.

2. La S. propone ricorso per cassazione, al quale l’Inps resiste con controricorso.

3. Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in sostanza fa valere la tesi secondo cui, poichè gli invalidi ultracinquantacinquenni non possono essere iscritti nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, in tal caso l’incollocamento deve essere inteso come stato di effettiva disoccupazione, che può essere provato anche mediante presunzioni.

Il secondo motivo, denunciando vizi di motivazione su punto decisivo, lamenta che non sia stata data ragione adeguata dello spostamento della decorrenza della prestazione rispetto all’epoca della domanda amministrativa del 18.7.2001.

4. Il ricorso è in parte manifestamente fondato e in parte manifestamente infondato.

Premesso che la sentenza impugnata ha chiaramente indicato le ragioni della statuizione ora contestata, deve rilevarsi che il limite dei 55 anni per l’iscrizione nelle liste per il collocamento degli invalidi non è più operante, in quanto posto dalla L. n. 482 del 1968, art. 1, comma 2, abrogata per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 68 del 1999, contenente la nuova disciplina per l’attuazione del diritto al lavoro dei disabili, legge che all’art. 1, comma 1, lett. a), fa riferimento “alle persone in età lavorativa”.

L’interpretazione della disposizione da ultimo citata, cui ha fatto seguito la norma regolamentare (D.P.R. n. 333 del 2000, art. 1, comma 1), che indica come limite il raggiungimento della “età pensionabile prevista dall’ordinamento rispettivamente per il settore pubblico e per il settore privato”, ha dato luogo ad incertezze, ma, nella giurisprudenza di questa Corte, solo nel senso che secondo un orientamento rileva appunto il limite dell’età pensionabile, prevista per le donne in 60 anni (e per gli uomini in 65) dal D.Lgs. n. 503 del 1992 (in questo senso Cass. 22113/2009), mentre secondo un altro orientamento, poichè la legge non fa riferimento all’età pensionabile, e anche le donne disabili hanno diritto ad usufruire della possibilità di lavorare oltre i 60 anni, il requisito dell’incollocamento deve essere provato pure dagli invalidi civili di sesso femminile fino al compimento dei 65 anni (limite per la concessione dell’assegno di invalidità) mediante l’iscrizione nell’elenco dei disabili di cui alla L. n. 68 del 1999, art. 8 (o la presentazione della relativa domanda).

Tale limitato contrasto di giurisprudenza non ha rilevanza nella specie, poichè non viene dedotto che la ricorrente – nata l'(OMISSIS), secondo la precisazione contenuta nell’epigrafe del ricorso – avesse già compiuto 60 anni alla data di decorrenza della prestazione secondo la sentenza di merito.

Un’ulteriore modifica normativa, però, fa sì che il ricorso non risulti totalmente infondato.

Deve infatti tenersi presente che con la L. n. 247 del 2007, art. 1, comma 35, (disposizione vigente dall’1.1.2008 ex comma 94 del citato articolo), che ha sostituito il testo dell’ari. 13 della legge 118/1971, il requisito dell’incollocazione è stato sostituito da un requisito diverso (e di più semplice verificazione), e cioè quello del non svolgimento di attività lavorativa. Precisamente il nuovo testo dell’art. 13 è il seguente:

“1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di Euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’art. 12.

2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente all’INPS ai sensi dell’art. 46 e segg. del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’INPS”.

Pertanto il diritto all’assegno di invalidità civile deve ritenersi sussistente nella specie con decorrenza dall’1.1.2008, risultando pacifico lo stato di disoccupazione a tale data dell’interessata.

Il ricorso è quindi fondato nei limiti del mancato riconoscimento de diritto all’assegno da tale data e la sentenza deve essere cassata in senso corrispondente, con conseguente decisione nel merito.

In relazione all’esito del giudizio, caratterizzato dall’accoglimento della domanda in termini notevolmente limitativi, si ritiene di compensare le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui alla motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, dichiara che S.E. ha il diritto all’assegno di invalidità con decorrenza fin dal 1^ gennaio 2008 e condanna l’Inps al pagamento della relativa prestazione, con gli accessori secondo i criteri già riconosciuti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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