Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7305 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, (ud. 07/03/2017, dep.22/03/2017),  n. 7305

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente di sez. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7657-2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI

39, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO GIUFFRE’, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONIO CARULLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata in

data 27/11/2014;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Francesca Giuffrè per delega dell’avvocato Antonio

Carullo.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

1. A.G., nella sua qualità di funzionario architetto alle dipendenze del Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo (d’ora in poi: MIBACT), risultò vincitrice in un concorso per esami per due posti di Primo Dirigente Architetto espletato nel 1988.

All’esito di tale concorso, anzichè essere preposta alla richiesta Soprintendenza dell’Emilia sita in (OMISSIS) (ove già prestava servizio) venne destinata alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di (OMISSIS) (con D.M. 8 febbraio 1991), peraltro rientrante fra le sedi che l’interessata aveva indicato come gradite.

Dopo poco, però, fu destinata d’ufficio ad altre sedi ed incarichi non richiesti e, precisamente, prima alla Soprintendenza per l’Umbria sita in (OMISSIS) (D.M. 4 novembre 1991), poi come Ispettore centrale tecnico all’Ufficio centrale per i Beni archeologici, architettonici, tecnico all’Ufficio centrale per i Beni archeologici, architettonici, artistici e storici di (OMISSIS) (D.M. 11 dicembre 1996) e, infine, come Direttore al Museo Nazionale di (OMISSIS).

Trattandosi di destinazioni tutte non gradite ed essendo stata, nel contempo, respinta la domanda dell’ A. di assegnazione a (OMISSIS), a partire dalla suddetta destinazione a (OMISSIS) si instaurò un fitto e lungo contenzioso – sviluppatosi in sede di giustizia amministrativa nell’arco di circa venticinque anni – tra la A. e MIBACT, derivante dall’impugnazione da parte dell’attuale ricorrente dinanzi al giudice amministrativo dei provvedimenti relativi alla propria assegnazione a sedi diverse dalla Soprintendenza di (OMISSIS) nonchè dei diversi provvedimenti con i quali l’Amministrazione rinnovava l’assegnazione della Soprintendenza di (OMISSIS) ad altri architetti (in particolare all’architetto G.E.) dopo le diverse sentenze di annullamento per vari difetti di motivazione di tale atto, succedutesi nel tempo, a partire dal disposto annullamento del D.M. 4 novembre 1991, di primo affidamento all’architetto G.E. delle funzioni di Soprintendente di (OMISSIS).

2. Tra le numerose pronunce emanate nei suddetti giudizi amministrativi in questa sede assumono rilievo principalmente le seguenti:

a) sentenza n. 764/2000 del TAR Emilia Romagna con la quale è stato reiterato l’annullamento del provvedimento di assegnazione dell’architetto G. alla Soprintendenza di (OMISSIS), per difetto di motivazione (in particolare per mancanza di valutazione comparativa dei titoli scientifici e per incompleta valutazione dei titoli culturali);

b) sentenza dello stesso TAR n. 288/2001, con la quale, in sede di ottemperanza, si ordinava all’Amministrazione di eseguire la precedente suddetta n. 764/2000 (l’appello proposto contro la sentenza n. 288 cit. fu respinto in sede cautelare dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3370/2001);

c) determinazione del Commissario ad acta, dottoressa Ga.An. – adottata in sede di ottemperanza della sentenza n. 764/2000 cit., dopo la sentenza del TAR n. 922/2002 (intervenuta a seguito della rimozione di un primo Commissario ad acta rimasto inattivo) – con la quale è stato riconosciuto alla A. l’incarico di Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici di (OMISSIS), con diritto alle differenze stipendiali dovute e con l’inserimento nel foglio matricolare del mutamento dello stato giuridico “ora per allora”, cioè con effetto retroattivo a partire dal 4 novembre 1991 (data sia del D.M. di destinazione della ricorrente alla Soprintendenza per l’Umbria cit. sia del primo D.M. di affidamento all’architetto G.E. delle funzioni di Soprintendente di (OMISSIS));

d) sentenza n. 1564/2003 del TAR Emilia Romagna con la quale fu confermata la correttezza dell’operato del Commissario ad acta Ga. e si affermò che le domande risarcitorie proposte dalla A. per i danni subiti a causa del comportamento elusivo dell’Amministrazione protrattosi per lungo tempo, pur essendo ammissibili in astratto, in sede di ottemperanza dovevano considerarsi nuove e quindi dovevano essere proposte al giudice ordinario;

e) sentenza n. 316/2004 del medesimo TAR – intervenuta quando ormai la A. era in pensione – di ottemperanza, negli stessi termini suindicati, della sentenza n. 832/2000 del TAR, riguardante l’annullamento del provvedimento di nomina di altro architetto alla Soprintendenza di (OMISSIS).

3. In base alla statuizione contenuta nella suindicata sentenza n. 1564/2003, a proposito della sussistenza della giurisdizione dell’AGO in ordine alle pretese risarcitorie, la A., con ricorso dell’8 giugno 2004, propose le relative domande al Tribunale ordinario di Bologna, dando così inizio alla presente controversia.

Nel corso del giudizio di primo grado il MIBACT, dopo aver eccepito il difetto di giurisdizione dell’AGO, allegò la decisione del Consiglio di Stato n. 867/2006, con la quale, in accoglimento dell’appello del Ministero, era stata annullata la sentenza del TAR n. 764/2000, caducandosi gli effetti delle sentenze n. 288/2001 e n. 1564/2003 pronunciate in sede di ottemperanza.

4. Il Tribunale adito (con sentenza n. 388/2008) rigettò l’eccezione di difetto di giurisdizione del MIBACT, sull’assunto secondo cui la sentenza del TAR n. 1564/2003 – essendo divenuta definitiva in ordine all’individuazione dell’AGO come autorità dotata della giurisdizione sulle domande azionate – era da considerare, come tale, idonea a spiegare tra le parti efficacia di giudicato esterno sulla giurisdizione. Nel merito, il Tribunale di Bologna accolse parzialmente le proposte domande risarcitorie.

5. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza attualmente impugnata (depositata il 27 novembre 2014), riformando la sentenza di primo grado, ha accolto l’appello principale del MIBACT e, per l’effetto, ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell’AGO per quanto riferibile agli atti anteriori all’1 luglio 1998 e ha respinto, nel resto, le domande della A. nonchè il suo appello incidentale.

6. Di tale sentenza A.G. chiede la cassazione, con ricorso articolato in tre motivi e illustrato da memoria.

Resiste, con controricorso, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 – Sintesi delle censure.

1. Il ricorso è articolato in tre motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 1, violazione del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 7 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 69: con riguardo al preteso difetto di giurisdizione dell’AGO e alla violazione del giudicato esterno sul punto.

Si rileva, in primo luogo, che il TAR dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 1564/2003 ha reso due distinte e autonome statuizioni: con la prima fu affermata la correttezza dell’esecuzione della sentenza n. 764/2000 da parte del Commissario ad acta Ga., con la seconda fu stabilito che le domande risarcitorie proposte in sede di ottemperanza dalla A. per i danni subiti a causa del comportamento elusivo dell’Amministrazione protrattosi per lungo tempo, dovevano considerarsi nuove e quindi da proporre al giudice ordinario.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello, la suddetta seconda statuizione non è mai stata impugnata e neppure è stata toccata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 867/2006, allegata dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e il Turismo (d’ora in poi: MIBACT) nel corso del giudizio di primo grado.

Tale decisione, infatti, in accoglimento dell’appello del MIBACT, ha respinto il ricorso proposto in primo grado dalla A., ricorso con il quale era stato impugnato uno dei reiterati provvedimenti di assegnazione dell’architetto G. alla Soprintendenza di (OMISSIS), annullato per difetto di motivazione (in particolare per mancanza di valutazione comparativa dei titoli scientifici e per incompleta valutazione dei titoli culturali).

Con essa il Consiglio di Stato ha riformato la suddetta sentenza del TAR n. 764/2000 – che aveva accolto il ricorso dell’ A. precisando che, per l’effetto, venivano caducate le sentenze del TAR n. 288/2001 e n. 1564/2003, dirette a dare esecuzione alla sentenza riformata in quanto pronunciate in sede di ottemperanza.

Di conseguenza, la statuizione riguardante la sussistenza della giurisdizione dell’AGO contenuta nella sentenza n. 1564/2003 è divenuta definitiva, con valore di giudicato esterno del presente giudizio, diversamente da quel che afferma la Corte bolognese.

A ciò si aggiunge che il presente risarcimento sarebbe richiesto non a titolo di responsabilità contrattuale ma a titolo di responsabilità extracontrattuale della P.A., derivante dalla violazione delle norme sul giusto procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 e quindi, in ultima analisi, del principio di neminem laedere.

In particolare, il comportamento lesivo sarebbe rappresentato dalla condotta colposa in sè della P.A. consistente nella omessa tempestiva esecuzione delle plurime sentenze dell’AGA favorevoli all’ A., sicchè – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale – la situazione di danno non deriverebbe da un, non meglio precisato, atto di mancata nomina antecedente l’1 luglio 1998, ma dal provvedimento del Commissario ad acta in data 14 ottobre 2002, con il quale è stata finalmente data esecuzione alle sentenze favorevoli all’ A., ma senza la possibilità di ottenere la restituito in integrum, con tutte le relative conseguenze economiche e di carriera.

Peraltro tutta la vicenda dimostra la sussistenza di una condotta permanente della P.A. lesiva dei diritti dell’ A., di cui l’interessata ha potuto dolersi soltanto dopo avere avuto la ricostruzione della carriera con efficacia retroattiva, perchè per la configurabilità di una responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2043 c.c. è necessario che sussista l’elemento oggettivo rappresentato dalla illegittimità del provvedimento o dell’azione amministrativa, nella specie accertata, rispettivamente: nel gennaio 1999, per quanto riguarda il D.M. 14 ottobre 1996 e nel settembre 2000, con riguardo al D.M. 29 novembre 1999.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame della fattispecie sottoposta a giudizio. Falsa o errata applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 63 e 69 per avere la Corte d’appello preso in considerazione – delle tre vicende giudiziarie poste a base delle domande risarcitorie soltanto quella relativa alla mancata nomina a Soprintendente di (OMISSIS), ignorando quelle conclusesi in sede di giustizia amministrativa altrettanto positivamente per la ricorrente riguardanti, rispettivamente, la nomina a Soprintendente di (OMISSIS) e l’annullamento del trasferimento dell’ A. a (OMISSIS) come Ispettore centrale tecnico.

In particolare, anche nella sentenza n. 832/2000 divenuta definitiva – così come nella sentenza n. 1564/2003 – il TAR Emilia Romagna, nel disporre l’annullamento del provvedimento di nomina di altro architetto alla Soprintendenza di (OMISSIS), ha precisato che eventuali questioni prospettabili per effetto delle conseguenze pregiudizievoli del comportamento vessatorio e dal demansionamento, protrattisi nel tempo, avrebbero dovuto essere devolute alla giurisdizione dell’AGO.

Ebbene, nella sentenza impugnata, la Corte d’appello ha respinto la domanda di danni da comportamenti vessatori della P.A. negando la sussistenza degli elementi che caratterizzano il “mobbing”, istituto al quale la A. non aveva fatto riferimento, avendo proposto la propria domanda in termini di violazione dell’art. 2087 c.c..

Ne consegue che il rigetto della domanda realmente proposta sul punto, risulta del tutto privo di motivazione.

D’altra parte, il demansionamento è stato escluso sulla base dell’elemento formale dell’avvenuto mantenimento della qualifica di dirigente, senza alcuna effettiva valutazione dei compiti in concreto svolti, in particolare di quelli che la A. è stata chiamata a svolgere nei due uffici di (OMISSIS) in cui è stata trasferita d’ufficio.

1.3. Con il terzo motivo si denunciano, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, carenza e contraddittorietà della motivazione nonchè violazione dell’art. 1434 c.c., per essersi la Corte territoriale limitata ad affermare il carattere recettizio dell’atto di dimissioni dell’ A., senza verificare se esso potesse considerarsi affetto da vizio del consenso, con conseguente annullabilità delle dimissioni, per le ragioni indicate negli atti di parte.

2 – Esame delle censure.

3. Il primo motivo di ricorso è da accogliere, nei limiti di seguito indicati.

4.- Deve essere, in primo luogo, ricordato che il vizio attinente alla giurisdizione – quale è quello dedotto nel primo motivo – è un vizio di violazione di norma del procedimento, sicchè per la sua valutazione il Giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità delle regole fissate al riguardo dal codice di rito, ed oggi quindi, in particolare, in conformità con le prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) (vedi, per tutte: Cass. SU 22 maggio 2012, n. 8077; Cass. SU 27 gennaio 2016, n. 1513), norme quest’ultime che, nella specie, risultano rispettate.

5. Quanto alle condizioni per la configurabilità del giudicato esterno sulla giurisdizione, innanzi tutto deve essere chiarito che, per un consolidato e condiviso orientamento di questa Corte, in linea generale, le sentenze dei giudici ordinari di merito, o dei giudici amministrativi, che statuiscano sulla sola giurisdizione diversamente da quelle delle Sezioni Unite di questa Corte, cui, per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione, spetta il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna – non sono idonee ad acquistare autorità di cosa giudicata in senso sostanziale ed a spiegare, perciò, effetti al di fuori del processo nel quale siano state rese, salvo che la decisione, sia pur implicita, sulla giurisdizione si rapporti con una statuizione di merito (vedi, per tutte: Cass. SU 21 luglio 2015, n. 15208; Cass. SU 10 agosto 2005, n. 16779).

Peraltro, tale ultima evenienza – possibile riconoscimento dell’autorità di giudicato esterno ad una decisione sulla giurisdizione di un giudice diverso da queste Sezioni Unite collegata ad una statuizione di merito – presuppone l’applicabilità in concreto della normativa sulla “translatio iudicii”, di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 59 la quale, com’è noto, nella sua valenza di delimitazione dei poteri processuali, non può valere per disciplinare i poteri delle parti che sono stati esercitati in un momento del processo in cui essa non era in vigore e quindi retroattivamente, giacchè il regime degli atti compiuti nel processo dalla parte in base ai poteri che le sono attribuiti, quanto a validità ed effetti, è regolato dalla norma in vigore al tempo in cui l’atto è stato compiuto (Cass. 13 aprile 2012, n. 5872; Cass. SU 27 ottobre 2014, n. 22745).

Ciò comporta che, in ogni caso, nella presente vicenda non potrebbe riconoscersi autorità di giudicato esterno sulla giurisdizione a nessuna delle sentenze del Giudici amministrativi che sono richiamate dalla ricorrente – e, quindi, neppure alla sentenza n. 832/2000 del TAR Emilia Romagna e alla relativa sentenza di ottemperanza n. 316/2004, non comprese nella decisione del Consiglio di Stato n. 867/2006 cit. – perchè si tratta di decisioni anteriori all’entrata in vigore della suddetta normativa sulla “translatio iudicii”.

5.1. A ciò va aggiunto che la sentenza del TAR dell’Emilia Romagna n. 1564/2003 – nella quale è stata affermata la “novità” delle domande risarcitorie proposte dalla A. e quindi la sussistenza su di esse della giurisdizione del giudice ordinario – cui il primo giudice ha attribuito autorità di giudicato esterno sulla giurisdizione dell’AGO, è stata pronunciata in sede di ottemperanza, cioè non in un giudizio di merito ma in un giudizio diretto ad enucleare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione del giudice amministrativo non eseguita dalla P.A., entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia irrevocabilmente definita.

Quindi, si tratta di un tipo di pronuncia comunque inidonea a dare luogo alla formazione di un giudicato esterno sulla giurisdizione (vedi, tra le tante: Cass. SU 12 luglio 2005, n. 14546; Cass. SU 1 ottobre 2002, n. 14080; Cass. SU 19 aprile 2004, n. 7370).

5.2. Ne deriva che, per quanto sin qui chiarito, è da escludere la sussistenza nella specie di un giudicato esterno sulla giurisdizione dell’AGO.

Di conseguenza è del tutto ininfluente l’osservazione dell’ A. – pur, in astratto, condivisibile – secondo cui la suindicata affermazione della sussistenza della giurisdizione dell’AGO, contenuta nella sentenza n. 1564/2003 cit., non è stata toccata dalla decisione del Consiglio di Stato n. 867/2006, con la quale è stata riformata la sentenza del TAR Emilia Romagna n. 764/2000 favorevole all’attuale ricorrente e sono state caducate le sentenze del TAR n. 288/2001 e n. 1564/2003, pronunciate in sede di ottemperanza della sentenza riformata.

Invero, la caducazione di tali ultime due sentenze appare senz’altro da riferire soltanto all’oggetto dell’ottemperanza medesima che era – e non poteva che essere, per quanto si è detto sul giudizio di ottemperanza – quello della pronuncia (n. 764/2000 cit.) della cui ottemperanza si trattava e del ricorso introduttivo del relativo giudizio, non comprendente le domande risarcitorie azionate nel presente giudizio, come risulta confermato dal carattere di novità attribuito a tali domande dal Commissario ad acta con l’atto del 14 ottobre 2002 cit., condiviso dalla citata sentenza n. 1564/2003.

Ma ciò, per ciò che si è detto, non ha alcun rilievo ai fini della configurabilità di un giudicato esterno formatosi in favore della giurisdizione dell’AGO.

6. Comunque, per altra via, deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in parziale accoglimento delle osservazioni svolte nella seconda parte del primo motivo per contestare la statuizione della Corte territoriale, secondo cui il comportamento della P.A. posto a base delle richieste risarcitorie in oggetto sarebbe rappresentato da un atto di mancata nomina antecedente 11 luglio 1998, peraltro non meglio specificato.

Al riguardo l’ A. sottolinea principalmente che il risarcimento dei danni per cui è causa sarebbe stato configurato come derivante dalla condotta colposa in sè della P.A. consistente nella omessa tempestiva esecuzione delle plurime sentenze dell’AGA favorevoli all’ A..

Si tratterebbe, quindi, di una condotta della P.A. protrattasi nel tempo (per circa 13 anni all’8 giugno 2004, data di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio), lesiva dei diritti dell’ A., non a titolo di responsabilità contrattuale ma a titolo di responsabilità extracontrattuale avendo la sua fonte nella violazione delle norme sul giusto procedimento di cui alla L. n. 241 del 1990 e quindi, in ultima analisi, del principio di neminem laedere. Si aggiunge che l’interessata ha potuto chiedere tale risarcimento soltanto dopo avere avuto la ricostruzione della carriera con efficacia retroattiva (per effetto del provvedimento del Commissario ad acta del 14 ottobre 2002 cit.), perchè per la configurabilità di una responsabilità della P.A. ai sensi dell’art. 2043 c.c. è necessario che sussista l’elemento oggettivo rappresentato dall’avvenuto accertamento dell’illegittimità del provvedimento o dell’azione amministrativa.

7. Questa qualificazione della domanda non è condivisibile.

7.1. Come è noto, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio, da identificare soprattutto in funzione della “causa petendi” (vedi: Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4227; Cass. SU 15 dicembre 2016, n. 25836; Cass. SU 9 febbraio 2015, n. 2360), muovendo dalla premessa secondo cui nella interpretazione della domanda giudiziale, il giudice non è condizionato dalle formali parole utilizzate dalla parte, ma senza rigidi formalismi deve tener conto dell’intero contesto dell’atto, senza alterarne il senso letterale e, allo stesso tempo, valutando la formulazione testuale nonchè il contenuto sostanziale della domanda in relazione alla effettiva finalità che la parte intende perseguire (Cass. 2 novembre 2005, n. 21208; Cass. 27 luglio 2010, n. 17547).

Dall’esame degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda – effettuabile in questa sede, come si è detto al paragrafo 4 – risulta che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice e sostenuto dall’ A., nella presente controversia – peraltro, introdotta con ricorso in data 8 giugno 2004 – non risulta che, secondo il criterio del “petitum sostanziale”, si faccia valere una pretesa cui non è applicabile il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 per essere i comportamenti della P.A. dai quali si fanno derivare i danni collegati al rapporto di lavoro della richiedente da un “nesso di mera occasionalità” e per essere, come tali, da connettere ad una violazione dei doveri che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti della generalità dei cittadini, in virtù della clausola generale del “neminem laedere”, di cui all’art. 2043 c.c. (Cass. SU 21 dicembre 2000, n. 1324; Cass. SU 13 giugno 2006, n. 13659).

7.2. Risulta, invece, che si tratta di un giudizio nel quale le pretese risarcitorie avanzate fin ricorso introduttivo non possono dirsi collegate solo “occasionalmente” al rapporto di lavoro della dirigente con il MIBACT, ma risultano invece avere in questo rapporto di lavoro la loro causa: a) diretta – come per i vari rimborsi spese richiesti e per i danni da demansionamento, non a caso da accertare facendo riferimento ai compiti lavorativi in concreto svolti, a prescindere dalla permanenza della qualifica (Cass. 26 novembre 2008, n. 28274) oppure b) indiretta, come accade per i danni richiesti per il comportamento vessatorio – che, comunque, è cosa diversa dal comportamento mobbizzante: vedi per tutte: Cass. 5 novembre 2012, n. 18927) – della P.A., consistito nel non dare tempestiva esecuzione alle sentenze favorevoli alla dirigente.

Del resto, anche nel presente ricorso si fa riferimento alla finalità dell’ A. di ottenere, dopo la ricostruzione del percorso lavorativo con efficacia retroattiva, la restituito in integrum, con tutte le relative conseguenze economiche e di carriera.

7.3. Comunque, tutta la vicenda dimostra che si è avuta una condotta della P.A. lesiva dei diritti dell’interessata, protrattasi per moltissimi anni e per la quale la dirigente ha potuto far valere pretese risarcitorie solo dopo avere ottenuto – con provvedimento del Commissario ad acta del 14 ottobre 2002 cit. – la ricostruzione della carriera con efficacia retroattiva (dal 4 novembre 1991).

Quindi, pur riportando la qualificazione della domanda nell’ambito applicativo del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 la questione della giurisdizione deve essere ugualmente risolta nel senso della sussistenza della giurisdizione dell’AGO.

8. Al riguardo va ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di queste Sezioni Unite secondo cui: “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (vedi, tra le tante: Cass. SU 1 marzo 2012, n. 3183; Cass. SU 29 maggio 2012, n. 8520; Cass. SU 7 gennaio 2013, n. 142, nonchè: Cass. SU 23 novembre 2012, n. 20726; Cass. SU 19 maggio 2014, n. 10918; Cass. SU 17 novembre 2015, n. 23459; Cass. SU 15 marzo 2016, n. 5074).

La stessa giurisprudenza ha altresì chiarito che l’art. 69, comma 7 cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione.

Ciò significa che occorre far riferimento al momento in cui in concreto la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile (vedi Cass. S.U. 19 aprile 2007, n. 9319; Cass. S.U. 29 aprile 2011, n. 9509; Cass. S.U. 19 maggio 2014, n. 19015; Cass. SU 9 giugno 2016, n. 11853; Cass. SU 20 dicembre 2016, n. 26276; Cass. SU 17 febbraio 2017, n. 4228).

9. Nella specie, tale momento, per quel che si è detto, coincide con il provvedimento del Commissario ad acta del 14 ottobre 2002 cit., che ha disposto la ricostruzione della carriera dell’ A. con efficacia retroattiva, così creando le premesse perchè l’interessata potesse far valere le proprie pretese risarcitorie.

In questa situazione, non ha alcun rilievo l’epoca remota – e, precisamente, il 4 novembre 1991, data coincidente sia del D.M. con il quale la A. è stata destinata d’ufficio alla Soprintendenza per l’Umbria sita in (OMISSIS) sia del primo dei dd.mm. con cui è stato disposto l’affidamento all’architetto G.E. delle funzioni di Soprintendente di (OMISSIS) – in quanto il petitum sostanziale dedotto in giudizio dall’ A. riguarda i diritti soggettivi risarcitori di cui si è detto, che sono divenuti azionabili solo dopo il 14 ottobre 2002 quindi in un momento ampiamente successivo al 30 giugno 1998.

3- Conclusioni.

10. Alla luce delle suddette considerazioni deve ritenersi infondata la tesi del difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo antecedente il 30 giugno 1998, sostenuta nella sentenza impugnata.

11. L’accoglimento, nei suindicati limiti, del primo motivo di ricorso, comporta l’affermazione della giurisdizione del Giudice ordinario, anche per il periodo anteriore al 30 giugno 1998 e l’assorbimento di tutti gli altri motivi di ricorso.

Di conseguenza, la impugnata sentenza deve essere cassata, in relazione alle censure accolte, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale si atterrà, nell’ulteriore esame della controversia, a tutti i principi su affermati, a partire dai seguenti:

1) “in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia”;

2) “l’art. 69, comma 7 cit., fissa il discrimine temporale per il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria alla data del 30 giugno 1998, con riferimento al “momento storico” dell’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze, in relazione alla cui giuridica rilevanza sia insorta controversia, con la conseguenza che, ove la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto, provvedimentale o negoziale, deve farsi riferimento all’epoca della sua emanazione, assumendo rilievo, qualora l’Amministrazione si sia pronunciata con una pluralità di atti, lo specifico provvedimento che ha inciso sulla posizione del dipendente, la cui eventuale portata retroattiva non influisce sulla determinazione della giurisdizione, il che significa che occorre far riferimento al momento in cui in concreto la pretesa dedotta in giudizio sia divenuta azionabile”.

PQM

 

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie il primo motivo nei limiti indicati in motivazione e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario anche per il periodo del rapporto antecedente il 30 giugno 1998; assorbiti tutti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione.

Cos’ deciso in Roma, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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