Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7304 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 26/03/2010), n.7304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato RAUSEO

NICOLETTA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.V.C. (OMISSIS), EDEVIT COSTRUZIONI SPA P.I.

(OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MARCO POLO 43, presso lo

studio dell’avvocato SERRA MARCO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1908/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato RAUSEO Nicoletta, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato LUCISANO Claudio, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SERRA Marco, difensore dei resistenti che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 22.05.1992 D.V.C. conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di Roma, F. A. deducendo che con contratto preliminare dell’8.1.1991 il convenuto aveva promesso di vendere ad esso attore, che si era impegnato ad acquistare, il terreno sito nel comune di Mentana con la relativa licenza edilizia n. (OMISSIS) (che prevedeva la realizzazione di 4 corpi di fabbrica, per una cubatura complessiva di mc 11.705), al prezzo di L. 1.950.000.000, di cui L. 100.000.000 versati a titolo di caparra; che i lavori di costruzione dell’edificando edificio erano stati sospesi dallo stesso comune di Mentana in quanto la suddetta concessione edilizia non era risultata regolare; tanto premesso e ritenuto che l’inadempimento era attribuibile al promittente venditore, che aveva garantito la legittimita’ della concessione edilizia, chiedeva l’attore, che – previa declaratoria di risoluzione dell’indicato contratto preliminare ovvero annullamento dello stesso – il convenuto fosse condannato alla restituzione della somma di L. 100.000.000 versata a titolo di caparra, nonche’ al risarcimento dei danni da determinarsi in corso di causa.

Si costituiva in giudizio il F. chiedendo il rigetto della domanda e proponendo a sua volta, domanda riconvenzionale, sostenendo che la concessione edilizia in questione, alla data del preliminare, era perfettamente valida, non avendo potuto egli garantire le successive vicende della stessa, poi annullata dall’amministrazione.

Nel giudizio cosi’ instaurato interveniva volontariamente la E.DE.VIT Costruzioni spa deducendo che il preliminare era stato stipulato dal D.V. nel suo interesse, in quanto egli aveva promesso di acquistare l’immobile “per se’ e per persona da nominare” ed aggiungeva che l’illegittimita’ della concessione edilizia era emersa in un procedimento penale allora in corso, in quanto ottenuta a seguito del pagamento di tangenti da parte del F. all’allora sindaco dello stesso comune di Mentana; chiedeva quindi la condanna di questi al risarcimento dei danni che essa societa’ aveva subito per il mancato profitto scaturente dalla costruzione del complesso edilizio sul terreno in questione. L’adito tribunale di Roma, con sentenza 10.4.2003, previa declaratoria di risoluzione del contratto preliminare per colpa del promittente venditore F., condannava quest’ultimo al pagamento, in favore dell’attore e della spa EDIVIT Costruzioni, della somma di Euro 51.645,68 corrispondente alla caparra versata nonche’ al risarcimento dei danni in favore sia dell’attore che della societa’ intervenuta, danni liquidati in via equitativa in complessivi Euro 129.114,22, oltre interessi e pagamento della spese processuali.

Tale sentenza era appellata dal F. che ne chiedeva la totale riforma ed in via incidentale da entrambi gli appellati per ottenere un risarcimento dei danni in misura superiore.

L’adita Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 1908/2007, depos. in 2.4.2007, rigettava l’appello incidentale ed in parziale accoglimento di quello principale, dichiarava il difetto di legittimazione attiva della societa’ intervenuta e riduceva il risarcimento del danno determinandolo in via equitativa, in favore de solo D.V., nella somma di Euro 50.000,00, con gli interessi dal 8.1.91 al saldo;

compensando integralmente le spese processuali. Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso il F. sulla base di 3 censure; gli intimati resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 1223 e 1226, 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. Deduce che la Corte territoriale aveva erroneamente ravvisato la sussistenza di un danno subito dal D. V. per effetto del solo inadempimento del F., ma non aveva pero’ accertato ” se vi fosse in concreto un danno patrimoniale in capo allo stesso e comunque se si potesse configurare un nesso causale tra il mancato trasferimento del bene per fatto e colpa del promittente venditore e la perdita della possibilita’, per il sig. D.V., di realizzare il progetto edificatorio, che sarebbe seguito all’acquisto dell’immobile”. Il D.V. dunque non aveva fornito la prova dell’esistenza del danno e del nesso eziologico tra l’inadempimento del F. ed il danno da lui lamentato, atteso che l’effettivo acquirente del terreno avrebbe dovuto essere la spa EDIVIT Costruzioni che avrebbe dovuto provvedere alla costruzione degli edifici. Nella fattispecie pertanto ” nessuna diretta e concreta utilita’ patrimoniale avrebbe ottenuto il D.V. dall’eventuale adempimento dell’obbligazione, essendo egli estraneo all’operazione economica in questione”.

Con il 2 motivo del ricorso, l’esponente denunzia l’insufficiente e contraddittoria motivazione. Critica i criteri utilizzati dalla Corte per la concreta liquidazione del danno in via equitativa, “assumendo elementi di fatto controversi e comunque non pertinenti ai fini dell’individuazione del pregiudizio patrimoniale”.

Le doglianza, esaminate congiuntamente per ragioni di connessione, sono entrambe infondate.

Si osserva al riguardo che a il giudice d’appello aderendo al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, ha correttamente ritenuto che l’inadempimento del F. comportasse una condanna risarcitoria in favore del D.V. anche se i danni da questi subiti fossero non diretti ed immediati. Invero secondo la S.C. “in tema di risarcibilita’ del danno da fatto illecito, il nesso di causalita’ va inteso in modo da ricomprendere nel risarcimento anche i danni indiretti e mediati che si presentino come effetto normale secondo il principio della cosiddetta regolarita’ causale, con la conseguenza che, ai fini del sorgere dell’obbligazione di risarcimento, il rapporto fra illecito ed evento puo’ anche non essere diretto ed immediato se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, sempre che, nel momento in cui si produce l’evento causante, le conseguenze dannose di esso non appaiano del tutto inverosimili.

L’accertamento di tale nesso di causalita’ e’ riservato al giudice del merito, il cui apprezzamento e’ insindacabile in sede di legittimita’, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi.

(Cass. Sez. 3, n. 16163 del 21/12/2001; Cass. Sez. 3, n. 5913 del 09/05/2000; Cass. Sez. 3, n. 15274 dei 04/07/2006; Cass. Sez. 3, n. 15789 del 22/10/2003).

Ne consegue che nella fattispecie, appare corretta la valutazione dei danni stabilita dalla Corte in via equitativa dei danni ex art. 1226 c.c. sulla base della documentazione prodotta dalla parte, nell’esercizio de suo potere discrezionale di valutazione delle prove acquisite, come tale incensurabile in sede di legittimita’, attesa la corretta e diffusa motivazione immune da vizi logici e giuridici. Il giudice dell’appello ha infatti affermato che il danno subito dal D. V. non potendo essere provato nel suo preciso ammontare poteva essere liquidato in via equitativa e che il medesimo aveva dimostrato “di essere imprenditore attraverso la produzione in giudizio della dichiarazione IRPEF relativa al 2003 da cui risultano denunciati solo redditi da capitale e dei fabbricati e di essere inoltre socio della EDIVIT Costruzioni spa con quota del 20% del capitale, dovendo di conseguenza ritenersi che dal mancato buon fine dell’affare costituito dal preliminare concluso con il F. abbia comunque riportato un certo pregiudizio patrimoniale, da individuarsi nei minori guadagni della societa’ e conseguente mancata ripartizione dei previsti utili potenzialmente ricavabili dall’edificazioni del terreno oggetto del negozio”.

Le censure sono pertanto infondate; inconferente appare il quesito di diritto formulato ex art. 366 bis c.p.c. con riguardo all’illustrazione della doglianza a cui afferisce.

Infine, con il 3 motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1223,1224 e 1226 c.c. nonche’ l’omessa ed insufficiente motivazione. Lamenta che la Corte territoriale, senza addurre alcuna motivazione sul punto, aveva stabilito l’ammontare del danno in via equitativa, attualizzandolo al momento della decisione in Euro 50.000,00, riconoscendo inoltre gli interessi compensativi, nella misura legale, sull’intero debito di valore rivalutato, con decorrenza dall’8.1.91. il giudice aveva pertanto errato nel l’accordare gli interessi “a far tempo dal verificarsi dell’evento…., prendendo a riferimento il capitale rivalutato e non invece il capitale devoluto all’epoca del fatto illecito”.

La doglianza e’ fondata. Gli interessi compensativi evidentemente non possono essere calcolati sulla somma, come nella fattispecie, rivalutata dalla data del l’illecito (“ai valori attuali” ), perche’ cio’ comporterebbe un ingiustificabile vantaggio da parte del creditore.

In proposito ha precisato questa S.C. che “… sull’importo liquidato all’attualita’ della data della pronuncia a titolo di risarcimento del danno, possono essere riconosciuti gli interessi compensativi, da calcolarsi nella misura degli interessi al tasso legale sulla minor somma che ne avrebbe costituito l’equivalente monetario alla data di insorgenza del credito (coincidente con quella dell’evento dannoso), ovvero mediante l’attribuzione di interessi sulla somma liquidata all’attualita’ ma ad un tasso inferiore a quello legale medio nel periodo di tempo da considerare, ovvero attraverso il riconoscimento degli interessi legali sulla somma attribuita, ma a decorrere da una data intermedia, ossia computando gli interessi sull’importo progressivamente rivalutato anno per anno dalla data dell’illecito” (Cass. n. 3931 del 18/02/2010 ; Cass. S.U. n. 8520 del 5.4.2007).

Conclusivamente va accolto il 3 motivo del ricorso; rigettati gli altri; con conseguente cassazione la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il 3 motivo del ricorso; rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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