Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7304 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 16/03/2020), n.7304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23810-2014 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI

RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato PAOLO BOER, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO BOER;

– ricorrente –

contro

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO e LUIGI

CALIULO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3829/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/09/2014, R.G.N. 10644/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/12/2019 dal Consigliere Dott. ENRICA D’ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLO BOER;

udito l’Avvocato LUIGI CALIULO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di V.A. volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico goduto dall’1/7/1993 avendo ottenuto, a seguito di una complessa vicenda giudiziaria, l’attribuzione della superiore qualifica dirigenziale con determina del commissario giudiziale del 4/7/2007 e del capo del personale del ministero dell’economia dell’8/8/2007 con decorrenza dal 26/2/1987 e conseguente maggiore trattamento retributivo.

La Corte ha esposto che il V. lamentava l’avvenuto riconoscimento delle differenze pensionistiche solo dal 1998, avendo l’Istituto ritenuto maturata la prescrizione decennale per il periodo anteriore, poichè il V. aveva proposto la domanda di riliquidazione nel 2008.

Secondo la Corte il tempo occorso per il riconoscimento in via giudiziale della qualifica dirigenziale non costituiva, ai sensi dell’art. 2935 c.c., ipotesi di impossibilità di far valere il diritto non derivando tale impossibilità da cause giuridiche, ma da ostacoli di mero fatto, e dunque non era fondata la pretesa del V. di escludere la prescrizione in quanto il relativo termine era iniziato a decorrere solo dalla formale attribuzione della qualifica di dirigente nel 2007.

2. Avverso la sentenza ricorre il V. con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.. Resiste l’Inps.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2935 c.c.. Lamenta che la Corte d’appello non aveva valutato che la prescrizione non poteva decorrere in mancanza del presupposto rappresentato dal provvedimento di annullamento dell’atto illegittimo e dal provvedimento di competenza dell’amministrazione, sostitutivo di quello annullato, avente natura costitutiva.

Osserva che la prescrizione poteva decorrere solo dall’8/8/2007, data di adozione della determina dirigenziale con cui fu approvata la nuova graduatoria del concorso per la qualifica dirigenziale della soppressa Agenzia del Mezzogiorno, a seguito della quale intervenne la variazione di retribuzione utile a pensione.

Sottolinea il carattere costitutivo del provvedimento di rifacimento della graduatoria e di conferimento della qualifica dirigenziale. Afferma che la Corte non aveva valutato la differenza tra il regime privatistico in cui il diritto alla qualifica sorge per effetto dello svolgimento delle mansioni superiori, ed il regime pubblicistico in cui il potere del giudice amministrativo resta circoscritto all’annullamento dell’atto restando riservata all’amministrazione l’adozione del provvedimento sostitutivo.

2.Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 1338 del 1962, art. 13 e del D.M. 19 febbraio 1981 e relativo all.2, lett. E, punto 5, lett. C.

Rileva che il datore di lavoro che si avvale della facoltà di regolarizzare periodi contributi pregressi, caduti in prescrizione, è tenuto a versare – oltre alla riserva matematica dovuta per conferire ex nunc alla ricostituita posizione contributiva – anche l’equivalente dei ratei di pensione spettanti al lavoratore nel caso in cui questi abbia maturato il diritto a pensione in data precedente alla domanda di riscatto. Nella specie l’Inps aveva riscosso, oltre alla riserva matematica, anche l’importo dei ratei o differenze di essi per l’intero periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di presentazione della domanda di riscatto. Osserva che non era pertanto giustificabile il rifiuto dell’Inps di corrispondere al pensionato l’intero importo.

3.Il ricorso va accolto.

Risulta che il ricorrente ha ottenuto l’attribuzione della qualifica superiore e del relativo trattamento all’esito di un lungo iter giudiziario che aveva visto l’annullamento della graduatoria del concorso per l’acquisizione della qualifica dirigenziale, in base alla quale il V. era stato escluso dai soggetti nominati dirigenti, il rifacimento della stessa e la formale attribuzione al ricorrente della qualifica di dirigente, con provvedimento dell’8/8/2007, e riconoscimento della maggiore retribuzione.

La questione attiene alle ripercussioni sul trattamento pensionistico del riconoscimento, con efficacia retroattiva, di un trattamento retributivo maggiore rispetto a quello sulla base del quale la pensione è stata calcolata. Secondo il ricorrente egli non avrebbe potuto richiedere il ricalcolo della pensione prima dell’annullamento della graduatoria e l’assunzione del nuovo provvedimento di rifacimento della graduatoria con cui era stato inserito in modo utile per conseguire la qualifica dirigenziale, stante il carattere costitutivo di tale inserimento.

Secondo il ricorrente fino a quando l’amministrazione non aveva provveduto al rifacimento della graduatoria ed alla sua collocazione tra i vincitori, con l’attribuzione delle differenze retributive connesse, si trovava nell’impossibilità giuridica di esercitare il diritto al ricalcolo della retribuzione pensionabile in quanto l’integrazione della contribuzione trovava il suo presupposto nella superiore qualifica – che riveste carattere costitutivo – e quindi nella conseguente ricostituzione dal punto di vista pensionistico.

4.Gli argomenti proposti dal ricorrente sono fondati. Nella specie infatti, il termine prescrizionale è iniziato a decorrere solo dopo la nuova compilazione della graduatoria concorsuale adottata dall’amministrazione, con la relativa inclusione del ricorrente in posizione utile per ottenere l’attribuzione della superiore qualifica dirigenziale e dal conseguente riconoscimento della maggiore retribuzione.

Il ricorrente, infatti, prima dell’adozione della nuova graduatoria da parte della pubblica amministrazione, poteva vantare solo un interesse legittimo alla regolare compilazione della stessa con la conseguenza che il termine prescrizionale poteva iniziare a decorrere solo dopo l’accertamento, in via definitiva, dell’illegittimità della graduatoria e del riconoscimento dell’inquadramento nella qualifica dirigenziale con, infine, il diritto soggettivo alla superiore qualifica e relativo trattamento economico.

Non è, pertanto, richiamabile il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr tra le tante Cass. Ord. n. 20642/2019, n. 22072/2018), secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto, alla quale l’art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l’esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l’ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto, nè il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento e la pendenza di una controversia. Nella fattispecie in esame la diversa conclusione è determinata dalla natura di Pubblica Amministrazione della Cassa al momento di svolgimento del concorso e alla conseguente natura di interesse legittimo della pretesa del concorrente alla regolare compilazione della graduatoria.

5.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà ai principi di cui sopra.

Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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