Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7303 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 30/03/2011), n.7303
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA VIGEVANO 11, presso la Dott.ssa SONIA ACCARDI,
rappresentata e difesa dall’avvocato PALERMO GIOVANNI, giusta delega
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di
livello generale – Direttore della Direzione Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato
e difeso dagli avvocati PUGLISI LUCIA, LA PECCERELLA LUIGI, giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 569/2009 della CORTE D’APPELLO di
CALTANISSETTA del 23.9.09, depositata il 12/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO
FUCCI.
Fatto
MOTIVI
1. La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380 bis.
La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Nicosia, rigettava la domanda proposta da A.P. contro l’Inail, diretta alla concessione della rendita superstiti, a seguito della morte, in data 24.3.2004, del marito I.N., titolare in vita di rendita per malattia professionale per broncopatia da SO2 (anidride soloforosa) e determinante invalidità del 50%.
La Corte aderiva alle conclusioni della consulenza tecnica espletata in appello, ritenute logiche e correttamente motivate. Riferiva con una certa ampiezza circa le ragioni delle conclusioni della consulenza e precisava che il consulente aveva confermato le sue conclusioni anche rispondendo alle controdeduzioni critiche a firma del consulente della parte interessata e ribadendo che non sussistevano da un punto di vista medico legale collegamenti tra l’ictus cerebrale, che aveva condotto il “de cuius” alla morte, e il deficit respiratorio, ininfluente anche ai fini del momento del decesso.
2. La A. propone ricorso per cassazione a cui l’Inail resiste con controricorso.
3. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato. Con lo stesso, in effetti vengono riproposte, inammissibilmente nel giudizio di legittimità, mediante la deduzione del vizio di omessa motivazione circa i rilievi del ct. di parte sulla incidenza della patologia polmonare nell’accelerare la morte, questioni di merito già esaminate dalla c.t.u. e dalla sentenza impugnata, proponendo una diversa interpretazione di determinati elementi risultanti dalla cartella clinica.
4. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate in base alla soccombenza, tenuto presente che il giudizio di merito è stato instaurato nella vigenza dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo ex D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convenite con L. n. 326 del 2003, e considerato che mancano attestazioni sui redditi della parte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare all’Inail le spese del giudizio in Euro venti oltre Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011