Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7303 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M. – rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale

a margine del ricorso dall’avv. Lamberti Giovanni del foro di Tortona

e dall’avv. Panariti Benito Piero, presso il quale e’ elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Celimontana, n. 38;

– ricorrente –

contro

Ministero degli interni – Prefettura di Alessandria — in persona del

Ministro pro tempore — rappresentato e difeso ope legis

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e’

domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte Suprema di Cassazione n. 20060 del 26

settembre 2007 – non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 24

febbraio 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di pace di Tortona rigetto’ il 13 febbraio 2006 l’opposizione proposta da B.M. avverso l’ordinanza notificata il 13 ottobre 2005, con la quale il Prefetto di Alessandria aveva ingiunto all’opponente il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 76,00 per la violazione dell’art. 154 C.d.S., commi 1 ed 8, avendo, alla guida di un autovettura, effettuato alle ore (OMISSIS) una manovra in retromarcia, creando intralcio e pericolo alla viabilita’ e rimanendo coinvolta in un sinistro stradale.

La B. ricorse; avverso la pronuncia con due motivi e la Suprema Corte con sentenza n. 20060 del 26 settembre 2007 casso’ la decisione con rinvio al Giudice di pace di Tortona, sul rilievo che, trattandosi di opposizione ad un verbale di accertamento della polizia municipale di Tortona, il giudizio andava instaurato nei confronti del Comune di Tortona e non della Prefettura di Alessandria.

La B. ha impugnato per revocazione la sentenza di cassazione, perche’ fondata sulla supposizione del fatto, la cui verita’ era incontrastabilmente esclusa dai documenti della causa, che l’opposizione era stata proposta avverso un verbale di accertamento e non avverso una ordinanza – ingiunzione.

Il Ministero degli Interni – Prefettura di Alessandria ha resistito con controricorso notificato il 31 gennaio 2008.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per revocazione e’ ammissibile, perche’ ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., contiene l’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intelligibile, del fatto che assume avere costituito oggetto dell’errore e l’esposizione delle ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c., n. 4.

E’ altresi’ fondato, perche’ dagli atti del processo emerge con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilita’ che l’opposizione proposta al giudice di pace era rivolta contro l’ordinanza – ingiunzione notificata al trasgressore dal Prefetto di Alessandria il 13 ottobre 2005 e non avverso il verbale di accertamento che l’aveva preceduta, notificato dalla polizia municipale di Tortona il 21 giugno 2005.

L’ammissibilita’ e fondatezza della domanda di revocazione impone l’esame dei due motivi del ricorso per cassazione proposto dall’opponente avverso la sentenza del giudice di pace.

Con il primo motivo, il ricorso denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201 (Nuovo C.d.S.), e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 384 (reg.

C.d.S.), lamenta che la sentenza impugnata abbia negato la necessita’ della contestazione immediata della infrazione alle norme del codice della strada, nonostante la stessa fosse possibile e non fosse previsto un suo differimento in “caso di studio a tavolino di sinistro stradale”. Il motivo e’ infondato.

Le ipotesi in cui e’ consentita la mancata contestazione immediata delle infrazioni al codice della strada, elencate nel D.P.R. n. 495 del 1992, art. 384 non ha carattere tassativo e non esclude che nel verbale di accertamento possano essere addotte altre e diverse circostanze ostative alla contestazione immediata, purche’ queste siano logicamente idonee a giustificare l’omissione (cfr. in termini:

cass. civ., sez. 2^, sent. 28 maggio 2008, n. 14040: cass. civ., sez. 1^, sent. 5 aprile 2005, n. 7090).

In particolare, poiche’ l’obbligo dell’immediata contestazione va coordinato con il potere – dovere, attribuito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 13 agli organi addetti al controllo sul rispetto delle disposizioni amministrative, di accertare le violazioni dopo avere assunto informazioni e proceduto ad ispezioni, rilievi ed altre operazioni tecniche, nel caso di infrazioni eziologicamente collegate a sinistri stradali non e’ ravvisabile una violazione dell’art. 201 C.d.S., laddove la contestazione non avvenga all’atto della constatazione del sinistro ed il suo ritardo sia espressamente giustificato con la necessita’ per l’accertamento di completare le indagini sul sinistro, che, nella specie, imponevano la verifica e la valutazione delle condotte di entrambi i conducenti in esso coinvolti.

Con il secondo motivo, si duole dell’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della contraddittorieta’ del verbale, “nella parte in cui si legge che “il giorno (OMISSIS)… ha violato l’art. 154 C.d.S., commi 1 ed 8, poiche’… effettuava manovra di retromarcia creando intralcio e pericolo viabilita’, per questo fatto rimanendo coinvolto in sinistro stradale in (OMISSIS)” (cioe’ tre giorni prima)”. Il motivo e’ infondato.

La sentenza ha disatteso l’assunto dell’opponente della contraddittorieta’ dei dati temporali riportati nell’atto di accertamento, sottolineando che dal verbale risultava che il sinistro era avvenuto in (OMISSIS) e che a tale fatto storico era collegata la sanzione amministrativa.

L’affermazione trova conferma nel testo del verbale trascritto nel ricorso, dal quale risulta che la conducente era rimasta coinvolta “in sinistro stradale in (OMISSIS)”, e la sufficienza e logicita’ della motivazione che la sorregge non e’ scalfita dell’ulteriore data del (OMISSIS) riportata nel verbale che e’ di evidente riferimento all’accertamento della violazione.

All’infondatezza idi entrambi i motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

Revoca la sentenza della Corte di cassazione n. 20060 del 26 settembre 2007. Rigetta il ricorso avverso la sentenza del Giudice di pace e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 165,00, oltre spese prenotate e prenotande a debito, spese generali, iva, c.p.a. ed altri accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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