Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7303 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9468-2016 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal:

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, nel giudizio (r.g.

n. 1002/2012) vertente tra:

D.S.M.M.;

– ricorrente non costituitosi in questa fase –

contro

COMUNE DI RAFFADALI;

– resistente –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto procuratore Generale ZENO Immacolata, che ha concluso

affinchè la Corte risolva il conflitto negativo sollevato,

dichiarando la giurisdizione del Giudice ordinario.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 2018 del 2011, decidendo della causa promossa da D.S.M.M. per ottenere la condanna del Comune di Raffadali al risarcimento dei danni subiti per la perdita di un terreno di sua proprietà – occupato ed irreversibilmente trasformato dall’ente convenuto in difetto di emissione di decreto di esproprio – nonchè al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, ha declinato la propria giurisdizione su entrambe le domande, in favore del giudice amministrativo.

Il TAR della Sicilia, dinanzi al quale l’attore ha riassunto il giudizio, con ordinanza del 23 marzo 2016, ha sollevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 11, comma 3 c.p.a. (D.Lgs. n. 104 del 2010), conflitto di giurisdizione in relazione alla sola domanda di corresponsione dell’indennità di occupazione legittima.

L’ordinanza è stata comunicata ad entrambe le parti, che non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

Le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di occupazione legittima dovute in conseguenza di atti ablativi, ai sensi del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 53, comma 2 (oggi art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.), appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per il principio generale dell’inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (Cass. S.U. 7621/03), non rileva che la domanda di liquidazione dell’indennità sia stata proposta dall’attore unitamente a quella di risarcimento del danno da perdita del terreno, spettante alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Pertanto, previa cassazione del capo della sentenza del Tribunale di Agrigento che ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulla domanda in questione, le parti vanno rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Palermo, territorialmente e funzionalmente competente a decidere.

PQM

dichiara la giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria sulla domanda di liquidazione dell’indennità di occupazione legittima proposta da D.S.M.M. contro il Comune di Raffadali; cassa in parte qua la sentenza del Tribunale di Agrigento e rimette le parti dinanzi alla Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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