Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7303 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 17/09/2020, dep. 16/03/2021), n.7303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 23556 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Zizzo, dall’avv.to Claudio

Lucisano e dall’avv.to Maria Sonia Vulcano, elettivamente

domiciliato presso lo studio degli ultimi due difensori in Roma, Via

Crescenzio n. 91;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, n. 1664/27/2015, depositata in data

21/04/15, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 settembre 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 1664/27/2015, depositata in data 21/04/15, non notificata la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da M.A. nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 350/21/2013 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio, per quanto ancora di interesse, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, aveva contestato, nei confronti di quest’ultimo, titolare di una ditta individuale, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l’anno 2005;

– la CTR – in punto di diritto, ha osservato che era infondata la censura di violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 e dell’art. 2697 c.c., in quanto il contribuente non aveva assolto all’onere probatorio posto a suo carico, nè contestato nel merito la sentenza impugnata, essendosi limitato a riproporre le medesime osservazioni svolte, a suo tempo, avverso l’atto impositivo;

– avverso la sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui resiste, con controricorso, l’Agenzia delle entrate;

– il contribuente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., e contestuale accettazione, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese processuali, avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, convertito con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR dichiarato erroneamente l’inammissibilità dell’appello del contribuente, per non avere quest’ultimo contestato nel merito la sentenza di primo grado, essendosi limitato a riproporre tutte le osservazioni a suo tempo fatte avverso l’atto impositivo, ancorchè il requisito della specificità dei motivi dell’impugnazione potesse essere soddisfatto anche attraverso la riproposizione degli argomenti già spesi in primo grado se idonei ad incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione medesima;

– con il secondo motivo – nell’ipotesi in cui si escludesse che la pronuncia impugnata contenga una pronuncia di inammissibilità dell’appello – il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 2, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, per avere la CTR – dopo avere richiamato un precedente della Corte di cassazione in tema di distribuzione dell’onere probatorio in materia di accertamenti analitici-induttivi (Cass. n. 14068 del 2014) – affermato apoditticamente che il contribuente non avesse assolto all’onere della prova posto a suo carico; con conseguente inesistenza o quantomeno nullità della sentenza per inidoneità al raggiungimento dello scopo, stante la motivazione del tutto apparente, priva, da un lato, della esplicitazione delle ragioni per le quali le prove addotte dal contribuente non fossero state ritenute persuasive e, dall’altro, della preliminare valutazione di attendibilità della presunzione impiegata dall’Ufficio;

– con il terzo motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e dell’art. 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto le presunzioni impiegate nell’accertamento idonee a provare i maggiori ricavi nonostante le stesse fossero fondate su fatti riconosciuti erronei dallo stesso Ufficio in sede di adesione;

– con il quarto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., degli artt. 2730, 2733 e 2735 c.c., per avere la CTR omesso di assegnare valore di prova legale alla confessione stragiudiziale contenuta nella proposta di adesione;

– con il quinto motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR espunto erroneamente dal proprio giudizio la proposta formulata dall’Ufficio in sede di adesione nella quale quest’ultimo aveva riconosciuto espressamente la verità di fatti ad esso sfavorevoli;

– in prossimità dell’udienza camerale, il contribuente e l’Agenzia delle entrate hanno depositato atto di rinuncia al presente ricorso – avendo il primo ha optato per la definizione dei carichi pendenti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016 – e contestuale accettazione della rinuncia, chiedendo congiuntamente dichiararsi l’estinzione del giudizio in oggetto con compensazione delle spese;

– le spese possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo del giudizio in quanto la ratio stessa dell’istituto dell’adesione agevolata esclude che si possa disporre, ex art. 391 c.p.c., comma 2, la condanna alle spese anche nel caso di mancata adesione alla rinuncia ad opera delle altre parti processuali (Cass. Sez. 5, n. 10198 del 27/04/2018);

– che, in considerazione dell’esito del giudizio, non sussistono neanche i presupposti per condannare il ricorrente al raddoppio del contributo unificato, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (Cass., sez. 6-3, n. 19560 del 2015; sez. 6-L n. 28311 del 2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa interamente tra le parti le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 5 sezione, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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