Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7302 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7302

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CP CEMENTI PREFABBRICATI SRL P. I. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA APULIA 9, presso lo studio dell’avvocato CINCOTTI DARIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CIANCIO MARIO;

– ricorrente –

contro

GEST IND SAS P. I. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F DURANTE 7,

presso lo studio dell’avvocato RUSSO LUIGI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato OTRANTO ELIO;

– controricorrente –

e contro

IMIT SRL in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1285/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P. M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 15. 3. 84 la Gestione Industriale sas, premesso che agli inizi del 1983 aveva commissionato alla IMIT srl la costruzione di un muro di recinzione del suo fondo ubicato in (OMISSIS), risultata difettosa, tanto che era parzialmente crollata, conveniva in giudizio la stessa, davanti al Tribunale di Napoli, per sentirla condannare al costo delle opere necessarie al ripristino, oltre ai danni, nella misura da accertarsi in giudizio.

La convenuta IMIT, costituitasi, contestava la domanda, contro – deducendo che l’unica responsabile era la Cementi Prefabbricati srl, la quale aveva fornito “paletti prefabbricati in cemento”non idonei, affetti da vizio occulto, che provvedeva a chiamare in giudizio, previa autorizzazione perche’ rispondesse direttamente nei confronti dell’attrice.

La Cementi Prefabbricati srl, costituitasi, contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto, proponendo domanda riconvenzionale nei confronti della IMIT di pagamento del residuo prezzo di L. 845.804 della fornitura, come da tratta.

Disposta ed eseguita c.t.u., nonche’ l’interrogatorio formale del legale rappresentante dalla IMIT, espletata la prova testimoniale in ordine alla fornitura del materiale edile tra la IMIT e la chiamata in causa, il Tribunale di Nola, , succeduto a quello di Napoli a seguito dell’instaurazione del giudice unico, con sentenza n. 917/01, cosi’ provvedeva:

– dichiarava che il crollo della recinzione in proprieta’ dell’attrice era ascrivibile al vizio dei pilastri prefabbricati in cemento, forniti dalla chiamata Cementi Prefabbricati srl, “dacche’ con armatura insufficiente”;

– condannava, per l’effetto, la Cementi Prefabbricati srl al pagamento di complessive L. 33.587.737 in favore della Gestione Industriale sas., oltre rivalutazione ed interessi sulla somma rivalutata;

– rigettava, perche’ infondata e non provata, la riconvenzionale proposta dalla Cementi Prefabbricati nei confronti della IMIT;

– condannava la Cementi Prefabbricati alle spese di lite in favore dell’attrice e riteneva compensate quelle fra le altre parti.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 1285/04, depositata il 16.4.04, dichiarata la contumacia della IMIT srl, rigettava l’appello proposto dalla Cementi Prefabbricati srl, che condannava alle ulteriori spese del grado.

Per la cassazione della decisione ricorre la Cementi Prefabbricati srl esponendo sei motivi, cui resiste con controricorso la Gestione Industriale sas.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 106 e 269 c.p.c. nel punto in cui ha confermato la condanna della Cementi Prefabbricati srl, terza chiamata in garanzia dalla convenuta, a pagare direttamente all’attrice Gestione industrale sas la somma di L. 33.587.737, a titolo risarcitorio, pur in assenza di domanda nei confronti della stessa da parte della societa’ istante, ritenendo, conformemente alla decisione del giudice di prima istanza, che si verserebbe in ipotesi di garanzia propria, poiche’ La convenuta IMIT, avrebbe chiamato in causa il terzo indicandolo come responsabile del danno patito dall’attrice, nel quadro di un rapporto oggettivamente unico.

Si sostiene, invece, che tra la Cementi Prefabbricati e la Gestioni Industriale (attrice) non e’ mai intercorso alcun rapporto, in quanto la prima si e’ limitata a fornire alla IMIT il materiale richiestole, sicche’, essendosi in presenza di due rapporti distinti e separati ed essendo venuta meno ogni domanda nei confronti della ricorrente da parte della IMIT (che, in primo grado, in sede conclusionale aveva chiesto esclusivamente il rigetto dalle domanda attrice) essa, attuale ricorrente, andava dichiarata esente da qualsivoglia responsabilita’ in ordine ai danni patiti dalla societa’ attrice. Con il secondo e terzo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per omesso esame e vizio di motivazione, nonche’ per violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c. laddove attribuisce il crollo del muro al vizio strutturale dei paletti in cemento armato, mentre, invece, a dire della c. t. u. la causa scatenante del crollo del muro era da ravvisarsi nel vento di eccezionale gravita’ abbattutosi nella zona e nessuno vizio occulto era stato riscontrato nei paletti di sostegno in cemento prefabbricato forniti dalla ricorrente, per giunta, in conformita’ della richiesta della committente IMIT, che li aveva a accettati e posti in opera senza lamentare, nemmeno in corso di causa, alcun difetto della fornitura.

Con il quarto motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. n. 1086 del 1971, art. 2 e segg. e difetto di motivazione, nel punto in cui ha rigettato l’eccezione della mancata osservanza delle prescrizioni previste nell’impiego di materiali prefabbricati e limita la responsabilita’ del prefabbricatore al solo caso di non rispondenza del prodotto fornito alla relazione accompagnatoria presentata al Ministero dei LL:PP e, al tempo stesso, prevede la responsabilita’ del progettista in relazione all’organico inserimento delle strutture nel progetto.

Con il quinto motivo si censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine alla sussistenza della dedotta causa di forza maggiore, cui imputarsi il crollo del muro:

Con il sesto motivo si censura, infine, la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art. 1470 c.c. e segg. e art. 2043 c.c. e segg. in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrete sul presupposto della sua inadempienza nella fornitura, essendo, invece, emerso che nessun difetto di fabbricazione presentava il materiale fornito.

I primi quattro motivi, essendo sostanzialmente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno accolti perche’ sono fondati.

Ben vero, la ricorrente ripropone in sede di legittimita’, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge e di difetto di motivazione, le stesse questioni sottoposte all’esame della Corte di merito, ai quali non puo’ dirsi che sia stata data adeguata risposta.

Non risulta provata la interconnessione tra l’attivita’ della IMIT, deputata alla costruzione del muro in oggetto, e la fornitura dei paletti prefabbricati da parte della Cementi Prefabbricati, nel senso che manca la prova sul punto se l’attivita’ di costei sia consistita nella semplice fornitura dei paletti commissionati dalla IMIT ovvero quet’ultima abbia affidato alla prima la scelta del tipo di paletti impiegabili.

Non e’ dubbio che l’impiego di materiale prefabbricato nelle costruzioni impone l’adozione di speciali precauzioni da parte dell’esecutore d’opera con l’intervento di progettisti ed esecutori d’opera specializzati, mentre l’assenza nel giudizio di appello della ditta appaltatrice ha impedito lo sviluppo del contraddittorio sul punto in contestazione.

Risulta pacifico in causa che il crollo del muro si verifico’ quando imperversavano nella zona avverse condizioni atmosferiche, mentre non risulta che siano stati accertati specifici difetti di costruzione dei paletti, tali da rendere l’opera inidonea allo scopo.

E’ evidente che se la IMIT avesse riscontrato vizi o difetti ai paletti forniti dalla Cementi Prefabbricati li avrebbe tempestivamente contestati, invece di porli in opera, ma il punto in contestazione e’ se la scelta dei paletti prefabbricati impiegati fu propria della IMIT ovvero costei la rimise alla discrezione della fornitrice.

Infondato e’ il quinto motivo di ricorso, perche’ della persistenza di particolari condizioni atmosferiche sfavorevoli nella zona al tempo del crollo del muro se n’e’ dato atto, ma cio’ non esclude che l’evento dannoso si sia verificato per un difetto strutturale dei paletti prefabbricati forniti dalla ricorrente.

Ne consegue che accolti i primi quattro motivi, rigettato il quinto e assorbito il sesto, l’impugnata sentenza va cassata in relazione con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo, terzo e quarto motivo di ricorso; rigetta il quinto e, assorbito il sesto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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