Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7302 del 22/03/2017
Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.22/03/2017), n. 7302
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sezione –
Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sezione –
Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sezione –
Dott. PETITTI Stefano – Presidente di Sezione –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5720/2016 per regolamento di giurisdizione proposto
d’ufficio da:
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata
di Salerno, nelle cause riunite (r.g. nn. 2053/2004 e 827/2015)
vertenti tra:
M.A.;
– ricorrente non costituitosi in questa fase –
contro
COMUNE DI ALBANELLA;
– resistente –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha
concluso affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice
ordinario.
Fatto
FATTO E DIRITTO
RILEVATO CHE:
M.A. convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Comune di Albanella, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per la perdita di un terreno di sua proprietà, irreversibilmente trasformato, che era stato occupato d’urgenza dall’ente, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria a servizio di un futuro intervento di edilizia residenziale pubblica, in forza di una delibera del Commissario ad acta del 24 settembre ‘96, contenente la dichiarazione di p.u., e di una successiva delibera di giunta, modificativa del progetto, del 5 marzo ‘99.
L’attore dedusse in via principale l’invalidità ab origine della procedura ablativa, in quanto il primo provvedimento era privo dell’indicazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, mentre il secondo mancava dell’indicazione dei termini per il compimento dell’espropriazione e delle opere; in subordine osservò che, pur nell’ipotesi in cui la procedura fosse stata validamente iniziata, il danno gli andava riconosciuto in quanto erano trascorsi cinque anni dalla dichiarazione di p.u. senza che fosse stato emesso il decreto di esproprio.
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 5 agosto 2014, declinò la propria giurisdizione sulle domande in favore del giudice amministrativo.
Il TAR della Campania, già adito dal M. con ricorso di identico contenuto e dinanzi al quale il processo è stato riassunto, ha, previa riunione dei giudizi, sollevato conflitto negativo di giurisdizione con ordinanza del 26 febbraio 2016, con la quale ha rilevato che la domanda principale prospettava una fattispecie di danno da occupazione sine titulo (c.d. usurpativa) spettante alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la dichiarazione di p.u. priva dei termini iniziali e finali per il compimento dei lavori è radicalmente nulla, cosicchè l’occupazione degrada a mero comportamento materiale dell’amministrazione.
L’ordinanza è stata comunicata ad entrambe le parti, che non hanno svolto attività difensiva.
RITENUTO CHE:
Nel caso in esame il riparto della giurisdizione è regolato, ratione temporis, dal D.Lgs. n. 31 marzo 1998, n. 80, art. 34, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, lett. b), che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti ed i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia” e che va interpretato ed applicato in conformità di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 204 del 2004 e 191 del 2006, con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della disposizione predetta e di quella, di identica formulazione, di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53, (nel testo all’epoca vigente), nella parte in cui devolvono alla giurisdizione esclusiva del G.A. in materia anche le controversie derivanti da comportamenti della P.A..
La seconda sentenza, in particolare, ha affermato che la previsione è costituzionalmente illegittima là dove, prescindendo da ogni qualificazione dei “comportamenti” della P.A. causativi di un danno ingiusto, attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo controversie nelle quali è parte – e per ciò solo che essa è parte -la pubblica amministrazione, e dunque fa del giudice amministrativo il giudice dell’amministrazione, anzichè l’organo di garanzia della giustizia nell’amministrazione; ha, per contro, chiarito che la norma si sottrae alla censura di incostituzionalità qualora i comportamenti causativi del danno ingiusto costituiscano esecuzione di atti o provvedimenti amministrativi (quali la dichiarazione di p.u.) e siano quindi riconducibili all’esercizio del pubblico potere dell’amministrazione, ancorchè viziato da illegittimità.
Deve allora concludersi, in adesione all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte successivo alla seconda delle richiamate pronunce del giudice delle leggi, che ai fini della devoluzione al giudice amministrativo delle controversie relative ai comportamenti in questione è sufficiente il collegamento della realizzazione dell’opera fonte di danno ad una dichiarazione di pubblica utilità, ancorchè illegittima, senza che rilevi la qualità del vizio da cui essa sia affetta (cfr., in fattispecie sovrapponibile alla presente, Cass. S.U. n. 15284/016, nonchè Cass. Sez. Un. nn. 26798/08, 7938/013). La giurisdizione spetta pertanto al giudice amministrativo.
PQM
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo.
Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017