Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7301 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 18/03/2011, dep. 30/03/2011), n.7301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
PROCURA GENERALE presso la Corte di appello di Palermo;
– ricorrente –
contro
L.C.G.;
– intimata –
per la cassazione dell’ordinanza D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170
e L. n. 794 del 1942, art. 29, della Corte di appello di Palermo nel
proc. n. 997/09 R.G.V.V., adottata all’udienza del 15 marzo 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
18 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrata;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VELARDI Maurizio, che ha concluso: “nulla osserva”.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
Che il consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2011, la proposta di definizione, ai sensi della art. 380 bis c.p.c., con la quale si era concluso per la possibile manifesta infondatezza del ricorso;
Constatato che non è risultata acquista agli atti del procedimento la prova dell’avvenuta notificazione del decreto presidenziale di fissazione dell’adunanza camerale e della relazione in favore delle parti costituite, alla stregua del disposto del citato art. 380 bis c.p.c., comma 2;
che, pertanto, la trattazione del procedimento deve essere rinviata a nuovo ruolo per consentire alla cancelleria di provvedere alla rinnovazione delle prescritte notifiche.
PQM
La Corte dispone che la cancelleria provveda al rinnovo della notificazione della relazione ex art. 380 bis c.p.c. e del nuovo decreto di rifissazione dell’adunanza camerale alle parti costituite, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011