Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7301 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ADM ITALIA DI ORSI ELMAR & C SAS, in persona del

legale

rappresentante pro tempore Sig. O.E., elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio

dell’avvocato FERRETTI GIAN ALBERTO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SETTIMI MARIA;

– ricorrente –

e contro

ATLANTIC ZEISER SRL;

– intimato –

e sul ricorso n. 5876/2005 proposto da:

ATLANTIC ZEISER SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.GREGORIO VII 265, presso lo

studio dell’avvocato TESTORI CARLO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIEBELMANN ANGELA;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

ADM ITALIA SAS DI ORSI ELMAR & C SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell’avvocato FERRETTI GIAN

ALBERTO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SETTIMI

MARIA GORETTI DOMENICA;

– controricorrente ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 181/2004 della SEZ. DIST. CORTE D’APPELLO di

BOLZANO, depositata il 16/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato FERRETTI Gian Alberto, difensore del ricorrente che

ha chiesto di riportarsi al ricorso principale e al controricorso

adverso il ricorso incidentale;

udito il P.M. in. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 29.4.1998, la soc. Atlantic Zeiser srl citava in giudizio innanzi al tribunale di Bolzano la soc. ADM Italia sas di Orsi Elmar & C. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 147.222.000 a titolo di mancato pagamento di fatture rimaste inevase per fornitura di materiale (fatture nn. (OMISSIS)). Si costituiva la ADM Italia sas eccependo l’esistenza di vizi nella merce fornita (lettori magnetici “lettorini” per assegni mod.

MCR-5700) e deducendo di avere subito dei danni per la sostituzione delle merce difettosa venduta ai propri cliente e per riparare parte della merce stessa, per cui in via riconvenzionale chiedeva la condanna di controparte al risarcimento dei danni lamentati ovvero, in subordine ne chiedeva la compensazione con il credito vantato dall’attrice e quindi la condanna di quest’ultima a pagamento dell’eventuale residuo. Esperita l’istruttoria della causa, l’adito tribunale, con sentenza n 403/03 del 6.5.2003, accoglieva in parte la domanda attrice condannando la societa’ convenuta a pagare a quest’ultima la minor somma di L. 144.723.000; condannava la soc. Atlantic Zeiser a pagare alla sas ADM Italia la somma di L. 80.000.000, oltre rivalutazione ed interessi a titolo dei danni conseguenti ai vizi occulti (per la sostituzione dei lettorini) e per gli interventi presso i clienti; disponeva infine la compensazione tra gli importi reciprocamente dovuti, compensando tra le parti le spese del giudizio.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello soc. ADM Italia sas;

resisteva all’impugnazione proponendo appello incidentale la soc. Atlantic Zeiser. La soc. appellante sosteneva che il tribunale avrebbe dovuto estendere la condanna non solo con riguardo alla fattura n. (OMISSIS), ma anche a tutte le altre fatture che si riferivano a lettorini difettosi. L’appellata da parte sua insisteva sull’eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale di controparte ex art. 1495 c.c. L’adita Corte d’Appello di Trento – sezione staccata di Bolzano, con sentenza in data 181/2004 depos. in data 16.09.2004. rigettava sia l’appello principale e quello incidentale. Ribadiva il giudice d’appello che la societa’ attrice si era limitata ad azionare soltanto una fattura relativa alla merce difettosa (fatt. n. (OMISSIS)), mentre con riguardo alla riconvenzionale, confermava che la societa’ attrice aveva riconosciuto i vizi dei lettorini e si era assunta l’obbligo di eliminarne i difetti; si trattava quindi di una nuova ed autonoma obbligazione, come tale soggetta all’ordinaria prescrizione decennale.

Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso la societa’ soc. la soc. ADM Italia sas sulla base di una sola censura; la soc. Atlantic Zeiser, resiste con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale fondato su 2 motivi, a cui la soc. ricorrente si oppone con controricorso; entrambe le parti, infine, hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente il Collegio dispone la riunione dei ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’insufficiente o omessa o contraddittoria motivazione. Assume che entrambi i giudici di merito sono incorsi in errore costituito dalla mancata detrazione degli importi di cui alle fatture (OMISSIS) aventi ad oggetto lettorini MCR 5700 (di prima serie) che – come accertato dal CTU – sarebbero difettosi come quelli relativi alla fattura n. (OMISSIS), che invece e’ stata correttamente detratta. Tale eccepito errore di calcolo si tradurrebbe – sempre secondo la ricorrente – in un vizio della motivazione della sentenza.

La doglianza non e’ fondata.

La sentenza invero appare correttamente motivata e priva dei denunciati “errori di calcolo” (i quali peraltro, se presenti, comporterebbero l’inammissibilita’ della censura, trattandosi di vizi revocatori).

La Corte territoriale, sulla base della CTU espletata, ha infatti accertato, che – contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente – le fatture (OMISSIS) riguardavano “lettorini MCR 5700″, non di prima, ma di seconda serie, e quindi privi dei denunciati difetti (essendo pacifico che i difetti degli apparecchi concernevano solo quelli di prima serie). Conseguentemente il giudice a quo ha correttamente concluso che erano dovuti gli importi portati dalle predette fatture; mentre, per quanto concerneva l’importo di cui alla fattura n. (OMISSIS) – l’unica che riguarda i lettorini difettosi, non essendo state azionate le altre fatture concernenti gli altri apparecchi di prima generazione – io stesso era stato regolarmente detratto dal tribunale dall’importo ancora dovuto.

D’altra parte, il contrario assunto della ricorrente, in difformita’ del principio dell’autosufficienza del ricorso, e’ privo dei necessari riscontri, non essendo stati riportati nel dettaglio, con le relative caratteristiche tecniche, le apparecchiature elencate nelle forniture in contestazione. Peraltro – come ha rilevato la controricorrente – non e’ senza significato che l’assunto dell’esponente si pone in chiaro contrasto con quanto dalla medesima asserito in altra parte del suo ricorso (a pag. 8 del ricorso si legge infatti, testualmente che ….” la Atlantic Zeiser ha azionato con citazione fatture relative ai lettorini di seconda generazione, compresa l’unica fattura di prima generazione, la (OMISSIS),…” ). La questione in definitiva non sembra chiara neppure alla societa’ ADM Italia, che ne fa oggetto della censura esaminata, la quale dunque non puo’ essere in alcun modo condivisa.

Passando all’esame del ricorso incidentale, con il 1 motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nonche’ l’insufficiente, e/o omessa o contraddittoria motivazione.

La censura riguarda la domanda riconvenzionale di controparte, contro il cui accoglimento la soc. Atlantic Zeiser aveva riproposto, nell’ambito del esperito appello incidentale, non solo l’eccezione di prescrizione ma anche ” tutta una serie di eccezioni e contestazioni, che pero’ non erano state minimamente vagliate dalla predetta autorita’ giudiziaria”. In particolare la societa’ si era lamentata del fatto che tribunale aveva utilizzato le risultanze delle prove orali (ammesse unicamente per dimostrare l’intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo tra le parti) per un fine diverso, e cioe’ per affermare l’intervenuto riconoscimento da parte della stessa societa’ dei difetti dei lettorini. La doglianza e’ priva di fondamento, oltre che non rispondente al principio di autosufficienza (Cass. n. 7392 del 19.4.2004). Da un parte l’esponente non indica in modo preciso le istanze in questione, ne’ riporta integralmente le dichiarazione dei testi escussi che ritiene non correttamente valutate dalla Corte territoriale; d’altra, l’interpretazione delle prove e’ compito precipuo del giudice di merito non censurabile in sede di legittimita’, se – come nella fattispecie – e’ sorretto da motivazione congrua e priva di vizi logici e giuridici (Cass. n. 15693 del 12.8.2004; Cass. 1554 del 28.01.2004).

Passando al 2 motivo del ricorso incidentale, con esso l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1495 c.c.;

dell’art. 112 c.p.c., oltre l’insufficiente, omessa o contraddittoria motivazione.

Dopo avere anche qui contestata la valutazione del giudice delle dichiarazione di due testi, sostiene che in ogni modo l’avvenuto riconoscimento dei difetti da parte della soc. Atlantic Zeiserda non comportava l’interruzione della prescrizione annuale, ne’ poteva significate l’avvenuta assunzione da parte della societa’ di un’autonoma obbligazione di garanzia, come sostenuto dalla Corte d’Appello, perche’ occorreva provare la volonta’ delle parti diretta alla novazione di un nuovo rapporto da sostituire a quello originario ex art. 1230, 1231 c.c..

Anche tale doglianza e’ infondata. Intanto. “l’accertamento sul carattere novativo o meno della transazione, ai fini dell’art. 1976 c.c., implicando un’indagine sulla volonta’ delle parti e una valutazione comparativa tra il rapporto preesistente e quello nuovo, costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimita’ se sorretto da adeguata motivazione (Cass. n. 27448 del 13/12/2005; Cass. n. 7830 del 19.05.20003). Nella fattispecie la motivazione della Corte territoriale e’ congrua e conforme alla giurisprudenza di questa S.C. ivi richiamata (Cass. n. 8294 del 19.06.2000). Invero, con riferimento a tale fattispecie, questa Corte ha ribadito che “…..il riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi della cosa alienata, che puo’ avvenire anche “per facta concludentia” quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, determina la costituzione di un’obbligazione che, essendo oggettivamente nuova ed autonoma rispetto a quella originaria di garanzia, e’ sempre svincolata, indipendentemente dalla volonta’ delle parti, dai termini di decadenza e di prescrizione fissati dall’ari. 1495 c.c. ed e’, invece, soggetta soltanto alla prescrizione ordinaria decennale( Cass. n. 15758 del 13/12/2001).

Conclusivamente entrambi i ricorsi devono essere disattesi; la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi, compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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