Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7301 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.22/03/2017),  n. 7301

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Presidente aggiunto –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21763-2015 proposto da:

H.F.Y.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MICHELE MERCATI 17/A, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

CESCHINI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLOTTA BARBETTI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 889/2015

pendente dinanzi al TRIBUNALE dei MINORI di FIRENZE;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale CERONI Francesca, che ha concluso

affinchè le Sezioni Unite della Corte di cassazione dichiarino il

difetto di giurisdizione del giudice interno, con le conseguenze di

legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

P.E. ha sposato il cittadino francese H.F.Y.R., dal quale ha avuto il figlio T., nato il (OMISSIS), dove la coppia si era trasferita e dove già vivevano i genitori della donna.

Nel 2012 H. ha presentato domanda di divorzio; nel corso del procedimento le parti hanno stabilito che, in via temporanea, T. risiedesse con la P., nella casa di (OMISSIS) dei nonni materni, ed hanno regolato i diritti di visita del padre. La sentenza di divorzio, emessa il 9.12.014 dalla Suffolk Probate and Family Court di Boston, ha deciso per l’affido condiviso del bambino, collocato in via prevalente presso la madre; quest’ultima è stata autorizzata a tornare a vivere in Italia, dove si è immediatamente trasferita, fissando la propria residenza e quella del figlio nel (OMISSIS).

A pochi mesi di distanza, con ordinanza del 23.6.015, la corte americana, adita in via d’urgenza da H., ha revocato i predetti capi della pronuncia ed ha attribuito al ricorrente il diritto di prelevare il figlio, di portarlo con sè in (OMISSIS) e di ottenere i passaporti necessari, indipendentemente dal consenso della P.; ha quindi fissato al 19.8.015 l’udienza per il riesame delle questioni concernenti l’affidamento del minore.

Il successivo 3 luglio P. ha proposto contro H. ricorso ex art. 336 c.c. dinanzi al Tribunale dei Minori di Firenze, al quale ha chiesto di inibire l’uscita dall’Italia dell’ex coniuge col figlio, quantomeno sino al 18.9.015, e di regolare il diritto di visita del padre, nel periodo in cui lo stesso è presente, esclusivamente all’interno del territorio italiano.

Il convenuto, costituitosi nel procedimento, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano ed ha presentato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

P. ha resistito con controricorso, col quale ha dedotto che la giurisdizione spetta in via esclusiva al giudice italiano, sia perchè il figlio risiede ormai in Italia, sia perchè il procedimento promosso da H. dinanzi al giudice statunitense sarebbe radicalmente nullo, e non potrebbe pertanto ritenersi pendente, non essendo mai stato portato a sua conoscenza con mezzi idonei a garantirle il diritto di difesa.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

E’ indubbia la pendenza dinanzi alla Corte di Boston di un procedimento per la modifica delle condizioni dell’affidamento del figlio minore delle parti, atteso che la stessa controricorrente riconosce nelle proprie difese di aver proposto reclamo contro l’ordinanza del 23.6.015, chiedendone la revoca e/o l’annullamento.

Non si versa, tuttavia, nell’ipotesi disciplinata dalla L. n. 218 del 1995, art. 7 in quanto non risulta che il Tribunale dei Minori di Firenze abbia sospeso il contrapposto procedimento, promosso da P. ai sensi dell’art. 336 c.c., in attesa della pronuncia del giudice statunitense, cui spetta di decidere sia della propria giurisdizione sia della valida instaurazione del contraddittorio dinanzi a sè.

Questa Corte è dunque tenuta a verificare unicamente se il giudice italiano abbia giurisdizione sulla domanda della P..

A tal fine, poichè i provvedimenti la cui emanazione è stata richiesta dall’odierna controricorrente, pur incidendo sulla potestà dell’altro genitore, perseguono una finalità di protezione del figlio, viene in rilievo – ai sensi dell’art. 42 L. citata, che rinvia all’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 – il criterio di collegamento costituito dal luogo di “residenza abituale” del minore, la quale non coincide con le nozioni civilistiche e amministrative di domicilio e/o di residenza anagrafica, ma va individuata, con riguardo alla situazione di fatto esistente all’atto dell’introduzione del giudizio, tenendo conto del luogo dove si è svolta in concreto e continuativamente la vita dello stesso.

Ciò premesso, va escluso che la residenza abituale del piccolo T. sia in (OMISSIS) anzichè in (OMISSIS), atteso che il minore ha vissuto ininterrottamente nella città dove è nato sino al dicembre 2014 e che il suo trasferimento in Italia (anteriore di appena sei mesi alla data di proposizione della domanda ex art. 336 c.c.), per la sua breve durata, non può averlo sradicato dal contesto di vita familiare e socioculturale in cui è cresciuto e (stante la revoca del provvedimento autorizzativo) non può neppure ritenersi connotato da futura stabilità (cfr. Cass. nn. 21285/015, 21750/012).

Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

La natura della controversia giustifica la compensazione integrale fra le parti delle spese del giudizio di merito e di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di merito e del presente giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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