Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7301 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 16/03/2020), n.7301
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20773/2014 R.G. proposto da:
DUCA VISCONTI DI MODRONE s.p.a. (C.F.: 04972330965), con sede in
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Angelo Contrino e Francesco
D’Ayala Valva, con domicilio eletto presso l’Avv. Prof. Francesco
D’Ayala Valva, con studio in Roma, viale Parioli n. 43;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso
i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.:12, domicilia;
– controricorrente
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 354/22/2014, pronunciata il 19 dicembre 2013 e
depositata il 23 gennaio 2014;
udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 29 gennaio 2020
dal Consigliere Fabio Antezza.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di parziale rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 02/46/2013 emessa dalla CTP di Milano con riferimento all’impugnazione di avviso di accertamento IRAP e IVA per l’esercizio 2006, oltre sanzioni (avviso n. (OMISSIS))
2. Per quanto ancora rileva nel presente giudizio, la CTR rigettò il motivo d’appello inerente il recupero a tassazione dei costi derivanti da fatture emesse da società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata non riscontrando “motivi tali da invalidare il giudizio dei primi giudici, che viene confermato”.
3. Contro la sentenza d’appello la contribuente ricorre con due motivi e l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in ragione della mera apparenza motivazionale circa il fondamento del rigetto (parziale) dell’appello, sostanzialmente concretizzantesi in una illegittima motivazione per relationem alla sentenza di primo grado in merito al recupero a tassazione dei costi derivanti) da fatture emesse da società aventi sede in Paesi a fiscalità privilegiata.
1.1. Il ricorso è fondato, in applicazione del costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo per discostarsi, in ordine alle condizioni di legittimità della sentenza d’appello motivata per relationem oltre che in merito alla nullità della motivazione in quanto meramente apparente.
In tema di processo tributario ed in termini generali, è difatti nulla, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Commissione tributaria regionale completamente carente dell’illustrazione delle critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e delle considerazioni che hanno indotto a disattenderle e che si sia limitata a motivare per relationem alla sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa. Ciò in quanto, in tal modo, resta impossibile l’individuazione del thema decidendum e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dell’infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis: Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/0272019, n. 5906, in motivazione; Cass. sez. 6-5, 18/04/2017, n. 9745, Rv. 643800-01; si vedano anche, in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 5, 23/10/2003, n. 15951, R’v. 567632-01, Cass. sez. 5, 22/09/2003, n. 13990, Rv. 567045-01, e Cass. sez. 5, 12/02/2001, n. 1955, Rv. 543786-01, nonchè, in termini generali circa la nullità della sentenza per la mancata esposizione dello svolgimento del processo, Cass. sez. 4, 19/03/2009, n. 6683, Rv. 608052-01).
Nella specie, in particolare, la laconicità della sentenza della CTR che, nella parte motiva si risolve, sostanzialmente, nell’assunto per il quale non vi sarebbero “motivi tali da invalidare il giudizio dei primi giudici, che viene confermato”, evidenzia una mera ed acritica adesione alla pronuncia impugnata, peraltro neanche esplicitata nel suo fondamento logico-giuridico, tale da potersi considerare non solo operante un inidoneo rinvio per relationem ma finanche motivazione apparente. Essa, difatti, benchè graficamente esistente, non è tale da rendere, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione (per la motivazione meramente apparente si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 86, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione).
3. In conclusione, in accoglimento dell’unico motivo del ricorso la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lombardia, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020