Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7299 del 30/03/2011
Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 30/03/2011), n.7299
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA ANTONIO MEUCCI 23, presso io studio dell’avvocato
PETITTA LEONARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DEFILIPPI
CLAUDIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
WSI EDUCATION SRL (OMISSIS) (di seguito WSI) in persona del
Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO
122, presso lo studio dell’avvocato CHERUBINI GIORGIO, che la
rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio Carlo
Beltrandi di Firenze, in data 18.3.2010, n. rep. 40.598 che viene
allegata in atti;
– controricorrente –
contro
CTTICORP FINANZIARIA SPA – CITIFIN in persona del Presidente,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 157, presso lo
studio dell’avv. ENRICO DE CRESCENZO, che la rappresenta e difende,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 13000/2009 del TRIBUNALE di MILANO del
27.10.09, depositata il 03/11/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;
udito per il ricorrente l’Avvocato Carlo De Porcellinis (per delega
avv. Claudio Defilippi) che si riporta ai motivi del ricorso;
udito per la controricorrente (Wsi Education Srl) l’Avvocato Giorgio
Cherubini che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO
SGROI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Che:
la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 è del seguente tenore:
“Con sentenza del 9 ottobre 2006 il Giudice di Pace di Milano – adito da N.V. nei confronti della s.r.l, WSI Education e della s.p.a. Citicorp finanziaria – Citifin – respinse le domande dell’attore, dirette ad ottenere: la dichiarazione di risoluzione sia del contratto con cui si era iscritto a un corso di lingua inglese tenuto dalla prima convenuta, sia del contratto con cui la seconda gli aveva erogato un finanziamento destinato al pagamento della somma dovuta per la partecipazione alle lezioni.
Impugnata dal soccombente, la decisione è stata confermata dal Tribunale di Milano, che con sentenza del 3 novembre 2009 ha rigettato il gravame.
N.V. ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Si sono costituite con controricorsi la s.r.l. WSI Education e la s.p.a. Citicorp finanziaria – Citi fin. Con il primo motivo di ricorso N.V. lamenta che il Tribunale ha ingiustificatamente disconosciuto il carattere vessatorio della clausola con cui la s.r.l. WSI Education si era riservato il diritto di recedere dal contratto, senza che una analoga facoltà fosse concessa all’altra parte.
La doglianza appare manifestamente infondata, poichè con la pattuizione di cui si tratta non si era previsto che la società potesse sciogliersi ad nutum dal rapporto negoziale, ma le era stato invece consentito di “sospendere l’erogazione di tutti i servizi …
fino al saldo di quanto dovuto”, nel caso di “eventuale mancato o ritardato pagamento, anche di una sola rata” del compenso dovutole:
il che corrisponde, come esattamente ha osservato il giudice di appello, alla previsione dell’art. 1460 c.c. che sancisce il principio inadimplenti non est adimplendum.
Con il secondo motivo di ricorso N.V. deduce che la sentenza impugnata è priva di adeguata motivazione in ordine al collegamento che univa i due contratti oggetto della causa.
Neppure questa censura risulta accoglibile, poichè la ritenuta piena validità ed efficacia del primo negozio rendeva superflua ogni indagine relativa agli effetti che in ipotesi la sua risoluzione avrebbe potuto determinare sul secondo.
Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”. – i difensori del ricorrente e della resistente s.r.l. WSI Education son comparsi in camera di consiglio e si sono riportati alle rispettive loro deduzioni; il pubblico ministero ha concluso in conformità con la relazione;
– deve essere disattesa la pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla s.r.l. WSI Education nel presupposto dell’invalidità della relativa procura: la contestazione non appare fondata, poichè il mandato è redatto su un foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto cui accede, sicchè risulta osservato il disposto dell’art. 83 c.p.c., comma 3, essendovi quella “continuità fisica” che la resistente assume mancante ed essendo ininfluente che il testo contenga “parecchie interlineature”;
– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;
– il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano, per ognuna, in 200,00 Euro, oltre a 600,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alle resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate, per ognuna, in 200,00 Euro, oltre a 600,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011