Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7298 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 13/01/2010, dep. 26/03/2010), n.7298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A.M. (OMISSIS), NI.AN.

(OMISSIS), N.S. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell’avvocato

MAGRI GIAN CARLO, rappresentati e difesi dall’avvocato BENVENUTO

MAURIZIO;

– ricorrenti –

contro

N.R. e per esso gli eredi legittimi + ALTRI OMESSI

; NI.RE. e per esso

gli eredi + ALTRI OMESSI

quali eredi legittimi

di N.O., elettivamente domiciliati in ROMA, L.RE DEI

MELLINI 10, presso lo studio dell’avvocato LUPI MARIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato ALESSI FRANCESCO MARIA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 531/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 02/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

13/01/2010 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;

udito l’Avvocato ALESSI Francesco Maria, difensore dei resistenti che

ha chiesto rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Ni.An., N.A.M. e N.S. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona N.O., N. R. e Ni.Re. nonche’ la societa’ E.C.I.C. esponendo che:

erano coeredi in parti uguali del genitore N.F. alla cui morte erano diventati comproprietari di una quota pari a un quarto sia del capitale sociale sia di alcuni beni immobili che risultavano fiduciariamente intestati solo a i tre convenuti, fratelli del loro genitore, in quanto gli stessi erano stati acquistati con proventi derivanti dall’esercizio in comune fra i convenuti e N.F. dell’attivita’ commerciale della societa’ oltre che con i proventi di singole imprese individuali che affluivano nella cassa comune; i convenuti si erano rifiutati di riconoscere la quota di comproprieta’ di essi istanti cosi’ come la proprieta’ esclusiva di una villa in viale (OMISSIS) formalmente intestata alla predetta societa’; che gli stessi avevano proceduto a trasferimenti simulati di alcuni dei citati immobili.

Pertanto, gli attori chiedevano che: venisse accertata la comproprieta’ degli immobili e del capitale della societa’; fosse quindi disposto lo scioglimento della comunione cosi’ come sopra riconosciuta, previo accoglimento della successiva domanda di simulazione; venissero dichiarate la proprieta’ esclusiva della villa e la simulazione degli atti di trasferimento di taluni immobili.

I convenuti chiedevano il rigetto della domanda, deducendo di essere titolari dei diritti sugli immobili in oggetto ed eccependo la prescrizione del diritto di credito che gli attori eventualmente avrebbero potuto vantare; in via riconvenzionaie, instavano per l’accertamento dell’acquisto per intervenuta usucapione, con la condanna degli attori al rilascio della villa nonche’ al risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio, derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale.

Con sentenza del 22 dicembre 2000 il Tribunale dichiarava estinto per rinuncia il giudizio promosso dagli attori nei confronti della curatela fallimentare della societa’ ECIC nelle more subentrata a quest’ultima; rigettava la domanda proposta in via principale dagli attori nonche’ la riconvenzionale di risarcimento dei danni;

dichiarava il non luogo a procedere in ordine alla altre riconvenzionali, compensando le spese processuali.

Con sentenza del 13 luglio 2004 la Corte di appello di Ancona, pronunciando anche nei confronti degli eredi di N.O., nel frattempo deceduto, rigettava sia l’impugnazione principale proposta dagli attori sia quella incidentale avanzata dalle controparti, compensando le spese del giudizio di gravame.

I giudici di appello per quel che interessa nella presente sede ritenevano quanto segue.

Relativamente alla domanda indicata sub D) delle conclusioni dell’atto di citazione, con cui gli attori avevano chiesto una pronuncia di accertamento della proprieta’ esclusiva di alcuni immobili intestati alla societa’ ECIC che, in quanto intestataria dell’immobile, era l’unico soggetto legittimato passivamente, la controversia era stata ormai definita con la rinuncia formulata al riguardo dagli attori nei confronti del Fallimento della societa’ ECIC e la pretesa non avrebbe potuto essere ancora coltivata nei confronti dei convenuti sia perche’ costoro sarebbero stati carenti di legittimazione passiva sia perche’ la sentenza, eventualmente emessa contro questi ultimi, sarebbe stata inutiliter data.

Per quanto riguardava la domanda sub A) delle conclusioni della citazione, relativa all’accertamento della comproprieta’ dei terreni in (OMISSIS) i giudici, nel confermare la decisione del Tribunale (che aveva respinto la domanda sul rilievo che non fosse stata provata l’asserita simulazione) osservavano:

contrariamente a quanto sostenuto dagli attori – che con l’atto di appello avevano censurato la decisione di primo grado, secondo cui sarebbe stata da loro proposta una domanda di simulazione – i medesimi avevano inteso qualificare la domanda principale nell’ambito e nel paradigma della simulazione o interposizione fittizia di persona; difatti nella comparsa conclusionale, pur facendo riferimento all’intestazione fiduciaria ad alcuni soltanto dei comproprietari degli immobili in oggetto, gli attori avevano fatto riferimento all’esistenza di un patto aggiunto e contestuale agli atti di trasferimento che in parte dissimulava, seppure parzialmente, il contenuto dei rispettivi atti pubblici; il che era ribadito nella memoria di replica in cui si faceva riferimento alla simulazione degli atti pubblici di compravendita.

La domanda di simulazione era stata quindi correttamente respinta dal Tribunale – rilevava ancora la Corte di appello – posto che, con i patti aggiunti e contestuali agli atti di trasferimento in favore dei convenuti, questi ultimi avevano dichiarato che gli attori ne erano comproprietari per un quarto; peraltro tali patti erano stati sottoscritti soltanto dagli acquirenti, cioe’ dagli attuali convenuti, mentre l’eventuale accordo simulatorio sarebbe dovuto intervenire fra gli attori e i convenuti con la partecipazione delle parti venditrici dei contratti di trasferimento Ed invero- continua la sentenza impugnata – gli attori, abbandonata in questo grado la tesi dell’accordo simulatorio, avevano riproposto sic et simpliciter la domanda di accertamento del proprio diritto reale senza peraltro chiarire in base a quale ragione potesse attribuirsi la comproprieta’ dei beni in oggetto: l’unica alternativa all’ipotesi della simulazione sarebbe stata l’interposizione reale di persona ma tale domanda, neppure chiaramente formulata dagli appellanti, non poteva accogliersi sia perche’ sarebbe in ogni caso inammissibile per novita’ della stessa sia perche’ il credito, che consisterebbe nell’adempimento di una obbligazione di trasferimento od intestazione di beni, sarebbe prescritto tenuto conto del tempo trascorso dalla data di redazione delle scritture.

Le ulteriori domande erano pregiudicate dall’esito negativo di quella sub A). Avverso tale decisione propongono ricorso per Cassazione Ni.An., N.A.M. e N.S. sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso S.M., N.L. e N.P., quali eredi di N.O., + ALTRI OMESSI quali eredi di Ni.Re., + ALTRI OMESSI quali eredi di N.R..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto che gli attori avessero proposto la domanda di simulazione e comunque nel giudizio di appello non avessero chiarito su quali ragioni si fondasse la domanda di accertamento del proprio diritto, tenuto conto che gli istanti avevano agito chiedendo l’accertamento della comproprieta’ di una serie di immobili pervenuti nel patrimonio dei convenuti ma che in realta’ dovevano comprendersi in quello degli attori: i predetti beni erano stati intestati formalmente ai convenuti, pur essendo’ stati acquistati da tutti i fratelli N., per cui – stante il tenore delle scritture sottoscritte a latere degli atti di trasferimento – con l’atto introduttivo del giudizio era stato chiesto l’accertamento della fiduciarieta’ dell’intestazione, il riconoscimento della comproprieta’ sugli stessi ed il diritto al ritrasferimento della quota spettante agli attori, seppure non si erano trascurate neppure ipotesi simulatorie, non essendo le due tesi tra loro concretamente incompatibili; pertanto, la Corte non avrebbe potuto evitare l’esame dell’osarne dell’ipotesi del negozio fiduciario. Il motivo e’ fondato.

Occorre premettere che il principio secondo cui l’interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti da luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile nell’ambito dell’”error in procedendo”, vale a dire la violazione di una norma processuale, come nel caso in cui si assuma violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa rispetto a quello formalmente proposta, o il travisamento del contenuto della domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio quale causa dell’errato convincimento che il suo successivo sviluppo costituisca domanda nuova: in tale ipotesi, in cui viene denunciato un error in procedendo, la Cassazione e’ giudice del fatto e pertanto deve procedere all’esame diretto degli atti del procedimento, onde verificare il vizio denunciato.

Nella specie i ricorrenti hanno denunciato l’error in procedendo consistito nell’avere la sentenza impugnata escluso che fosse stata proposta sin dalla domanda introduttiva del giudizio la domanda di interposizione reale: pertanto, la verifica della fondatezza o meno della censura postula che la Corte sia investita dell’esame diretto degli atti.

La sentenza impugnata ha ritenuto che relativamente alla domanda sub A), l’azione proposta doveva qualificarsi come di simulazione, in base : 1) a quanto affermato dagli attori con la comparsa conclusionale e in particolare con la memoria di replica; 2) al comportamento processuale tenuto dagli attori, consistito nell’avere i medesimi prodotto gli atti con cui i convenuti avevano riconosciuto il diritto di comproprieta’ degli attori sugli immobili da loro acquistati con scritture sottoscritte lo stesso giorno del trasferimento: la sentenza poi rigettava nel merito la domanda, rilevando che proprio quelle scritture, provenienti dai soli convenuti – acquirenti, non erano idonee a fornire la prova di un accordo simulatorio, che avrebbe richiesto la partecipazione sia dei venditori sia degli attori.

Orbene, dal contenuto complessivo dell’atto di citazione e’ risultato che gli attori avevano dedotto di essere diventati comproprietari nella misura di un 1/4 fra l’altro degli immobili indicati sub A), “fiduciariamente intestati sempre ai soli tre convenuti, per effetto di acquisti effettuati a mezzo comuni risparmi e/o guadagni derivanti dell’esercizio in comune della attivita’ commerciale nelle forme prima di una societa’ semplice, poi di una s.a.s. e infine di una s.p.a. (come di singole ditte individuali, i cui proventi affluivano in una casa comune)”; precisavano che il loro diritto trovava fonte nel riconoscimento effettuato dai convenuti “con le dichiarazioni contestuali agli atti pubblici di trasferimento in loro favore “chiedevano quindi fra l’altro che fosse accertata e dichiarata la comproprieta’ agli immobili di cui al capo A).

Orbene, mentre nell’atto di citazione non vi e’ alcun cenno all’esistenza di un accordo simulatorio che sarebbe dovuto evidentemente intercorrere sia con le persone dei venditori dai quali i convenuti avevano acquistato gli immobili in oggetto sia con gli stessi attori (nella domanda si fa invece riferimento alla simulazione dei successivi atti di disposizione che i convenuti avrebbero compiuto riguardo agli immobili oggetto di intestazione fiduciaria ed indicati sub E), il riferimento all’intestazione fiduciaria degli immobili e proprio agli atti unilaterali di riconoscimento del diritto degli attori compiuto dai soli convenuti (prodotti dagli istanti) – ai quali pure ha fatto cenno la sentenza impugnata – dovevano indurre a ritenere che l’accertamento dell’interposizione reale rientrava nel thema decidendum individuato con la domanda introduttiva del giudizio, che quindi non poteva essere dichiarata inammissibile perche’ nuova. In proposito va ricordato che mentre nella simulazione soggettiva gli effetti del negozio simulato si producono direttamente a favore dell’interponente, nella interposizione reale non esiste simulazione, in quanto l’interposto, d’accordo con l’interponente, contratta con il terzo in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l’obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasferire i diritti, in tal modo acquistati, all’interponente. Ed invero, se come correttamente riconosciuto dalla Corte di appello quelle dichiarazioni di riconoscimento non potevano dimostrare l’esistenza della simulazione degli atti di acquisto della proprieta’ degli immobili entrati nel patrimonio dei convenuti, non si comprende come proprio la produzione di quei documenti potesse indurre a ritenere che l’azione proposta dagli attori fosse da qualificarsi come di simulazione, mentre semmai era la conferma che, anche secondo la prospettazione attorea, i beni fossero entrati effettivamente nel patrimonio dei convenuti acquirenti, i quali non avrebbero potuto, percio’, essere considerati simulati acquirenti: di fronte al tenore non equivoco dell’atto di citazione e alla condotta difensiva di cui si e’ detto, non avrebbe potuto assumere rilievo quanto sostenuto dagli attori con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, non potendo da tali atti procedersi a una autonoma qualificazione dell’azione che non tenga conto del thema decidendum, il quale e’ individuato dalle domande ed eccezioni delle parti a stregua delle quali le parti impostano le proprie difese anche istruttorie ed il giudizio si svolge.

Ne’, d’altra parte, potrebbe obiettarsi che comunque la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto inammissibile la domanda di interposizione reale, l’aveva esaminata nel merito, rigettandola per intervenuta prescrizione, dovendo ritenersi tale statuizione priva di alcuna rilevanza. Al riguardo, deve richiamarsi il principio formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3840 del 2007, secondo cui qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, tale statuizione e’ svolta “ad abundantiam” e, come tale, non e’ suscettibile di passare in cosa giudicata, sicche’ la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito. La erronea qualificazione della domanda relativamente al capo A) ha comportato che siano state disattese anche le consequenziali domande sub C) e sub E) che dovranno essere prese in considerazione all’esito della decisione sulla domanda di interposizione reale (la declaratoria di inammissibilita’ della domanda sub D, non essendo stata censurata, e’ ormai coperta dal giudicato).

Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1705 e 2935 c.c., censurano la decisione gravata laddove aveva comunque ritenuto prescritto il diritto al ritrasferimento dei beni compravenduti dall’interposto all’interponente.

Il motivo e’ inammissibile alla stregua delle considerazioni formulate sopra con riferimento alla richiamata pronuncia della Suprema Corte n. 3840 del 2007.

La sentenza va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Bologna. L’istanza di cancellazione della trascrizione della citazione relativamente agli immobili ivi indicati va disattesa, non vertendosi nella specie fra le ipotesi in cui anche d’ufficio la Cassazione puo’ provvedervi (art. 2668 c.c., comma 2).

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso dichiara inammissibile il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte di appello di Bologna.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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