Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7298 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 16/03/2021), n.7298

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 21727/2013 R.G. proposto da:

B.S., (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Loris Tosi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Marini, in Roma;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, (C.F. (OMISSIS)), in persona del direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello

Stato, elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, in Roma via

dei Portoghesi 12.

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 24/22/2013 della Commissione Tributaria

Regionale del Veneto, depositata il giorno 7 febbraio 2013.

Sentita la relazione svolta all’udienza del 24 novembre 2020 dal

Consigliere Giuseppe Fichera.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Giovanni

Giacalone, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Uditi l’avv. Aurelia Giunta, in sostituzione dell’avv. Giuseppe

Marini, per il ricorrente e l’avv. Gianna Galluzzo per la

controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.S. impugnò con due distinti ricorsi tre avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate, con i quali venne ripresa a tassazione l’IVA dovuta per gli anni 2004, 2005 e 2006, in relazione a talune operazioni di cessione di bovini, ritenute soggettivamente inesistenti.

In primo grado i ricorsi, previa riunione, vennero parzialmente accolti, con l’annullamento delle sanzioni irrogate; proposto appello da B.S., con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 2013, la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, essendo nelle more cessata la materia del contendere tra le parti per definizione agevolata della lite, in relazione agli accertamenti riferiti agli anni 2004 e 2006, respinse il gravame concernente la ripresa del solo anno 2005.

Avverso la detta sentenza, B.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente B.S. lamenta la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 19 e 21 nonchè degli artt. 2697 e 2727 c.c., avendo il giudice di merito sostenuto che gravasse sul contribuente, l’onere di dimostrare di avere ignorato senza colpa, la frode posta in essere dalle società che avevano ceduti i bovini.

2. Con il secondo motivo eccepisce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), poichè il giudice di merito ha omesso di prendere atto che il contribuente aveva dimostrato la propria estraneità, alla frode posta in essere dai soggetti fornitori di bovini.

3. Con il terzo motivo assume la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 poichè la commissione tributaria regionale, nel redigere la motivazione del provvedimento impugnato, non avrebbe preso in esame le eccezioni formulate dal contribuente, ma soltanto le controdeduzioni dell’Amministrazione.

3.1. I primi tre motivi del ricorso, connessi chiaramente per l’oggetto, possono trovare esame congiunto e sono tutti infondati.

Com’è noto, in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (da ultimo, Cass. 30/10/2018, n. 27566; Cass. 20/04/2018, n. 9851).

Orbene, nella vicenda che ci occupa, a differenza di quanto sostenuto dall’odierno ricorrente, il giudice del merito ha fatto corretta applicazione dei principi surrichiamati, avendo affermato che era onere dell’Amministrazione “dimostrare la falsità della fattura”, ed avendo poi accertate con valutazione in fatto, insindacabile in questa sede, che gli elementi indiziari raccolti in atti consentivano di escludere la buona fede del contribuente, il quale si era trovato in condizione di avere piena consapevolezza che le società fornitrici dei bovini in realtà erano c.d. “cartiere”, dedite esclusivamente alle frodi in materia di IVA.

4. Con il quarto motivo eccepisce di nuovo la nullità della sentenza, per violazione dell’art. 115 c.p.c., poichè il giudice del gravame ha erroneamente omesso di applicare il principio di non contestazione, in relazione a taluni fatti dedotti dal contribuente per dimostrare la sua estraneità alla frode perpetrata.

4.1. Il motivo è inammissibile per carenza di interesse, per la decisiva considerazione che dalla lettura della sentenza impugnata si evince chiaramente come la ratio decidendi espressa dal giudice di appello nel rigettare il gravame, non è incompatibile con le circostanze di fatto addotte dal contribuente e pure in thesi ritenute oggetto di non specifica contestazione da parte dell’Amministrazione.

4.2. In ogni caso, pure a ritenere che il giudice del gravame non abbia inteso ritenere provati fatti che sarebbero stati rilevanti ai fini della decisione, il medesimo mezzo si palesa comunque manifestamente infondato, dovendosi ricordare che il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e semprechè il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l’esistenza (Cass. 18/05/2018, n. 12287; Cass. 06/02/2015, n. 2196).

5. Con il quinto motivo ancora deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., avendo il giudice di merito respinto l’appello del contribuente, nonostante l’amministrazione finanziaria non avesse depositato il processo verbale di constatazione in giudizio.

5.1. Il motivo è inammissibile per novità della questione, nella parte in cui lamenta la mancata produzione in giudizio del processo verbale di constatazione, non risultando dalla lettura degli atti processuali che il contribuente abbia mai sollevato un siffatto motivo di ricorso durante il giudizio; è chiaro, infatti, che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel giudizio d’appello, tranne che non si tratti dei questioni rilevabili d’ufficio (Cass. 17/01/2018, n. 907).

5.2. Va soggiunto che, come ribadito di recente anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi, mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. S.U. 30/09/2020, n. 20867; Cass. 23/10/2018, n. 26769).

Del resto, è orientamento consolidato di questo Giudice, che in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque negli stretti limiti oggi consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass. 12/10/2017, n. 23940).

6. Con il sesto mezzo lamenta nuovamente la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che il giudice dell’appello non ha correttamente valutato le prove dedotte dalle parti, ritenendo l’amministratore delle società fornitrici dei bovini un mero prestanome.

7. Con il settimo mezzo assume la violazione del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, e dell’art. 2697, considerato che la commissione tributaria regionale ha valutato come elemento indiziario a carico del contribuente, la sua scelta di aderire alla definizione agevolata delle liti pendenti.

8. Con l’ottavo mezzo denuncia la violazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 5, comma 12 avendo il giudice del gravame affermato, a proposito delle violazioni amministrative contestate al contribuente, che “il reato è grave”.

8.1. I tre motivi, avvinti da comune sorte, possono per tale ragione essere esaminati congiuntamente.

Essi risultano infatti tutti inammissibili per carenza di qualsivoglia interesse al loro accoglimento, risultando i brani della motivazione impugnata attraverso i detti mezzi, meri obiter del tutto ininfluenti sulla sua ratio decidendi, ovvero – laddove oggettivamente frutto di un errore in diritto (come quando si attribuisce valenza indiziaria alla scelta del contribuente di aderire a strumenti condonistici) – comunque inidonei a minare l’impianto motivazionale fino al punto di determinare ia cassazione della sentenza.

9. Con il nono mezzo assume la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., visto che il giudice di merito non si è pronunciato su tutti i motivi di censura formulati dal contribuente nell’atto di appello, trascurando di adottare una decisione su taluni di essi.

9.1. Il motivo non ha fondamento, considerato che la commissione tributaria regionale, dopo avere dato atto nel corpo della motivazione di tutte le doglianze formulate dal contribuente in primo grado e poi riproposte in appello, ha ritenuto che il gravame andasse integralmente respinto per le ragioni esposte in sentenza, affermando letteralmente che “tale decisione assorbe ogni altra eccezione posta in discussione nel presente giudizio”; e tale punto della decisione non risulta validamente censurato dall’odierno ricorrente.

10. Con il decimo mezzo deduce la violazione del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 19 e 21 poichè la commissione tributaria regionale ha disatteso il principio di specialità, che avrebbe reso inapplicabili, in presenza di sanzioni penali, quelle di natura amministrative irrogate.

10.1. Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata, la quale ha respinto la censura avanzata dal contribuente, soffermandosi sulla decisiva considerazione che nessun procedimento penale risultava promosso, per i medesimi fatti oggetto di lite, nei confronti del predetto.

11. In definitiva, il ricorso avanzato dal contribuente deve essere integralmente respinto; le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.300,00, oltre alle spese anticipate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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