Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7297 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 17/12/2010, dep. 30/03/2011), n.7297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro-

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato CIUTI DANIELE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARDONE MICHELE,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverse la sentenza n. 1330/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

5.6.09, depositata l’8/10/2009;

adita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE;

udito per la controricorrente l’Avvocato Daniele Ciuti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMELO

SGROI che si associa alla relazione scritta.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Che:

la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, è del seguente tenore:

“Con sentenza del 12 aprile 2004 la sezione distaccata di Ciriè del Tribunale di Torino – in accoglimento della domanda proposta da P.A. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze – dichiarò l’attrice proprietaria, per usucapione, di un fabbricato rurale in (OMISSIS), che già le apparteneva per la quota di un terzo e che per gli altri due terzi era intestato ai suoi zii C. e P.G., nati rispettivamente il (OMISSIS) e il (OMISSIS), emigrati in America intorno al 1920 e probabilmente deceduti, senza che fossero stati rivendicati diritti successori.

Adita dal Ministero dell’economia e delle finanze, la Corte d’appello di Torino, con sentenza dell’8 ottobre 2009 ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di interesse, rilevando che l’amministrazione finanziaria non aveva affermato di essere proprietaria del bene in questione, in forza di successione ai sensi dell’art. 586 c.c..

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’economia e delle finanze, in base a tre motivi. P.A. si è costituita con controricorso.

Con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso il Ministero dell’economia e delle finanze lamenta, sotto i profili della violazione di norme di diritto e della carenza di motivazione, il mancato accoglimento delle eccezioni che aveva formulato già in primo grado e ribadito nell’atto introduttivo del giudizio di appello, con le quali aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva (poichè la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell’Agenzia del demanio) e l’incompetenza territoriale della sezione distaccata di Ciriè del Tribunale di Torino (poichè la domanda avrebbe dovuto essere proposta davanti alla sede centrale dello stesso Tribunale).

Le tre censure possono essere prese in considerazione congiuntamente, poichè per una stessa il ragione appaiono manifestamente infondate:

non investono affatto la ratio decidendi che unicamente è stata posta a fondamento della sentenza impugnata (il difetto di interesse del Ministero dell’economia e delle finanze) e che evidentemente è stata ritenuta dal giudice a quo assorbente rispetto alle questioni di legittimazione e di competenza sollevate dall’appellante.

Appare quindi possibile definire il giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, seconda ipotesi”. – il ricorrente non si è avvalso delle facoltà di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2; la resistente e il pubblico ministero sono comparsi in camera di consiglio e hanno concluso in conformità con la relazione;

– il collegio concorda con le argomentazioni svolte nella relazione e le fa proprie;

– il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 3.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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