Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7297 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. II, 26/03/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 26/03/2010), n.7297

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI SAVORELLI

11, presso lo studio dell’avvocato CHIOZZA ANNA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DONDI CLAUDIO, come da procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NOVELLARA – CORPO POLIZIA MUNICIPALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di GUASTALLA, depositata il

24/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/12/2009 dal Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto;

udito l’Avvocato CHIOZZA Anna, difensore del ricorrente che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per nullita’ del giudizio.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A. impugna l’ordinanza del Giudice di Pace di Guastalla, emessa ai sensi della L. 689 del 1981, art. 23, comma 5 in data 24 novembre 2004, che convalidava la sanzione amministrativa irrogata all’opponente. In fatto il ricorrente espone di aver proposto, quale proprietario del veicolo, opposizione avverso il verbale di contestazione n. (OMISSIS), emesso dalla Polizia municipale del Comune di Novellara, per la violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 9, accertata mediante apparecchiatura Velomatic 512. La contestazione non era stata effettuata immediatamente e non veniva quindi individuato il conducente – trasgressore. Seguiva la notifica del verbale con la sanzione Euro 342,35 e la decurtazione 10 punti per la patente nonche’ sospensione della stessa in caso di mancata indicazione delle generalita’ del conducente.

L’opposizione veniva fondata sulla illegittimita’ della previsione della decurtazione dei punti della patente di guida a carico anche del proprietario non conducente.

Il Giudice di Pace fissava l’udienza di comparizione delle parti al 24 novembre 2004. La Polizia municipale di Novellara si costituiva, depositando memoria difensiva del 22 novembre 2004 con la quale chiedeva il rigetto dell’opposizione e non compariva all’udienza di comparizione, cosi’ come l’odierno ricorrente.

Il Giudice di Pace, preso atto della mancanza delle parti, cosi’ provvedeva: “rilevata la legittimita’ della sanzione inflitta e considerato che il ricorrente – pur regolarmente citato – non e’ comparso alla prima udienza di trattazione senza addurre alcun legittimo impedimento, con cio’ evidenziando disinteresse al presente giudizio, valutato altresi’ il merito convalida, L. n. 689 del 1981, ex art. 23, comma 5 la sanzione comminata”.

Avverso detto provvedimento il ricorrente articola due motivi di ricorso, mentre nessuna attivita’ in questa sede ha svolto l’amministrazione intimata.

La causa, all’udienza del 9 febbraio 2006, veniva rimessa alla pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va in primo luogo rilevato che il ricorso puo’ ritenersi correttamente notificato nei confronti del Comune intimato.

2. I motivi del ricorso.

2.1 – Col primo motivo di ricorso si deduce: “legittimo impedimento dell’opponente a comparire all’udienza di comparizione delle parti e conseguente annullabilita’ del provvedimento di convalida del verbale opposto”. Sostiene il ricorrente il suo legittimo impedimento a comparire per l’udienza fissata dal Giudice di Pace (trovandosi “in precarie condizioni di salute”) come risulterebbe provato dal certificato medico prodotto in originale a fondamento della richiesta di revoca avanzata nei riguardi della ordinanza del 24 novembre 2004.

Rileva che sulla base di tale certificazione doveva essere accolta la sua richiesta di revoca dell’ordinanza e comunque tale impedimento poteva essere posto a fondamento dell’odierno ricorso per Cassazione.

2.2 – Col secondo motivo di ricorso deduce: “illegittimita’ costituzionale dell’art. 126 bis C.d.S., comma 2”. Osserva che la sentenza della Corte Costituzionale n. 27 del 2005 ha sul punto gia’ affermato l’illegittimita’ della decurtazione dei punti dalla patente nei confronti del proprietario non conducente.

3. Il ricorso e’ infondato.

3.1 – Quanto al primo motivo, occorre osservare che questa Corte (Cass. 2004 n. 6083) ha affermato che: “In tema di opposizione a sanzione amministrativa ed in ipotesi di mancata comparizione dell’opponente, il legittimo impedimento puo’ essere provato anche dopo l’ordinanza di convalida. Ne consegue che e’ ammissibile l’istanza diretta ad ottenerne la revoca ed e’ pure deducibile come motivo di ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza stessa – indipendentemente dalla presentazione dell’istanza di revoca – l’esistenza del legittimo impedimento che non sia stato portato a conoscenza del giudice di merito entro l’udienza fissata per la comparizione”. A tale conclusione questa Corte e’ giunta sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 534/90, ha rilevato la presenza di indiscutibili affinita’ sul piano processuale fra il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e quello di opposizione a decreto penale. Questa Corte ha, quindi, ritenuto applicabili i principi in materia, ritenendo necessario che l’opponente dimostri che tanto l’impedimento quanto la sua mancata tempestiva comunicazione siano dipesi da caso fortuito o forza maggiore. Tale orientamento e’ stato confermato da Cass. n. 27030 del 18/12/2006, che ha affermato: “in tema di opposizione a sanzione amministrativa, pur ritenendosi in linea di principio che il legittimo impedimento a comparire dell’opponente o del suo procuratore possa essere provato anche dopo l’ordinanza di convalida, va puntualizzato che in ogni caso va provato che tale impedimento sia stato improvviso, imprevedibile ed indipendente dalla volonta’ dell’opponente o del procuratore. Ne consegue che, non potendo ritenersi sufficiente il verificarsi del mero fatto impeditivo, in mancanza della relativa prova, il giudice non puo’ che convalidare l’ordinanza – ingiunzione”.

Tali principi sono condivisi da questo Collegio.

Parte ricorrente ha prodotto a sostegno del suo impedimento un certificato di un medico privato, privo di data, e attestante un impedimento non assoluto (si fa riferimento a non meglio precisate Sprecarie condizioni di salute”).

Non si tratta, quindi, di un impedimento utile ai fini di giustificare l’assenza.

3.1 – Il secondo motivo resta assorbito.

4. Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese.

P.T.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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