Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7296 del 22/03/2017

Cassazione civile, sez. un., 22/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di sez. –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente di sez. –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. PETITTI Stefano – Presidente di sez. –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12251-2016 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OVIDIO

20, presso lo studio dell’Avvocato ANDREA RUGGIERO, rappresentato e

difeso dall’Avvocato AGOSTINO DE CARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA,

depositata in data 15/04/2016;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato Agostino De Caro;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Il dottor B.G., magistrato ordinario in sevizio con funzioni di consigliere presso la Corte d’Appello di Salerno, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 61 del 15 aprile 2016, con la quale la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura ha provveduto sul procedimento disciplinare, nei suoi confronti introdotto riguardo all’illecito disciplinare, di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q) per avere, nel compimento di atti relativi all’esercizio delle sue funzioni, ritardato in modo reiterato, grave ed ingiustificato il deposito di numerosi provvedimenti e, in particolare, secondo l’incolpazione di cui al capo A), il deposito di n. 171 sentenze penali, di cui 94 con un ritardo ultrannuale, fino ad un ritardo massimo di 930 giorni, e, secondo l’incolpazione di cui al capo B), omesso di depositare, alla data finale del periodo di verifica ispettiva (30 settembre 2013) e con un ritardo maturato superiore ad anni due e mesi sei (e precisamente di giorni 901), un decreto decisorio, relativo ad un procedimento in materia di applicazione di misura di prevenzione, assunto in decisione all’esito dell’udienza del 12 aprile 2011.

2. Con la sentenza impugnata la Sezione Disciplinare:

a) ha assolto il ricorrente dall’incolpazione quanto al capo A), osservando, per un verso che taluni dei provvedimenti oggetto di ritardato deposito erano stati oggetto di precedente condanna in sede disciplinare e, quindi, riguardo ad essi operava il ne bis in idem, e, per altro verso, che, essendo stati alcuni del procedimenti, cui si riferivano i tardivi depositi, riassegnati, sebbene in ragione del mancato deposito del provvedimento da parte del ricorrente, ad altri magistrati, non risultava quali tra essi fossero stati comunque redatti dall’incolpato;

b) ha rilevato, peraltro, nel sancire l’assoluzione, che in ogni caso risultava accertata l’esistenza in capo al medesimo di gravi ritardi, ancorchè non fossero identificabili dagli atti gli specifici provvedimenti da lui redatti, ed ha ritenuto che tale situazione potesse e dovesse rilevare ai fini della valutazione dell’altro capo di incolpazione;

c) l’ha, invece, riconosciuto colpevole per quanto al capo B), irrogandogli la sanzione disciplinare della censura.

3. Non v’è stata resistenza di alcuno al ricorso, che prospetta tre motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi di ricorso, illustrati congiuntamente, si deduce rispettivamente: “violazione del’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), ed in particolare in relazione: alla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge affinchè il ritardo nel deposito di un unico provvedimento giurisdizionale di cui al punto B) del capo di incolpazione costituisca illecito disciplinare (gravità, reiterazione e mancanza di giustificazione del ritardo); alla considerazione, ai fini della reiterazione e gravità, di altri fatti contenuti nel punto A) dell’incolpazione nonostante per questi fatti fosse rimasto escluso l’addebito; e “violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine ai medesimi aspetti”.

1.1. Nella prima parte dell’illustrazione viene argomentata, ancorchè senza che lo si dica espressamente, la violazione del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), che si correla all’avere la sentenza ritenuto il ricorrente responsabile dell’incolpazione di cui al capo B).

Si inizia con il dire che l’incolpazione concerneva un unico atto giurisdizionale, ancorchè la fattispecie disciplinare contestata debba necessariamente riguardare una pluralità di atti depositati con significativo ritardo e, quindi, la reiterazione di condotte simili. Si prospetta, quindi, che la Sezione Disciplinare, consapevole di ciò, avrebbe rinvenuto la reiterazione delle condotte nei fatti contestati nel capo A) dell’incolpazione, pur reputando che la contestazione relativa ad essi non risultava dimostrata e si soggiunge che ciò sarebbe stato giuridicamente scorretto, perchè “non sembra possibile, nè corretto, ricavare la “reiterazione” da un profilo fattuale oggetto di una decisione di “proscioglimento” (come tale non impugnabile e, quindi, non censurabile) affidando alla medesima un valore dimostrativo di un fatto che, invece, essa stessa ritiene insussistente, nè, tantomeno attribuirvi giuridica rilevanza anche al solo fine di ritenere sussistente tale requisito della “reiterazione” ove si ponga mente al fatto che la disciplina dell’illecito disciplinare sconosce l’istituto della continuazione di cui all’art. 81 cpv. c.p., donde la pluralità delle condotte rilevanti a costituire l’illecito non può che essere esclusivamente circoscritta ai fatti oggetto di ogni singola contestazione, di talchè ne deriva che anche la sanzione irrogata (o irrogabile) nel presente procedimento in alcun modo può costituire un aggravamento, ovvero un aumento in termini quantitativi e qualitativi, di quella già irrogata con la precedente sentenza disciplinare n. 149/2011 del 6.10.2011 il cui giudicato, per come correttamente ritenuto con la sentenza qui impugnata, “copre” i fatti di cui al punto a) della presente incolpazione”.

Si sostiene, in conseguenza, che la violazione dell’art. 1 e art. 2, comma 1, lett. q), sarebbe manifesta “atteso che, dalla stessa lettura della incolpazione si evince, da un lato, la unicità della incolpazione e, dall’altro, la contestata pluralità dei fatti (rilevante ai fini del requisito della reiterazione), specificamente indicati al punto a) (per il quale vi è stata assoluzione) ed al punto b) (per il quale, nonostante la unicità del provvedimento in contestazione, vi è stata, invece, affermazione di responsabilità).”.

Queste argomentazioni si connotano come una prima censura ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b.

1.1.1. Si tratta di una censura priva di fondamento.

Queste le ragioni.

Essa, in primo luogo, non si correla alla motivazione della sentenza impugnata, là dove addebita ad essa di avere dato rilievo ai fatti oggetto della incolpazione di cui al punto A), ancorchè essi fossero “coperti” dal giudicato di cui ad una precedente sentenza disciplinare.

Tale assunto è smentito dalla motivazione della sentenza qui impugnata, dalla quale si evince che essa ha rilevato l’esistenza della preclusione derivante dal precedente giudicato disciplinare non già in relazione alla contestazione relativa a tutti i provvedimenti in essa evocati, ma solo per i ritardi “di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 50, 55, 58, 59, 77, 78, 101, 102, 107, 108, 109, 110, 133, 149, 150, 152 e 169”. Per gli altri ritardi, invece, la sentenza impugnata non ha rilevato in alcun modo l’esistenza del precedente giudicato disciplinare e, poichè l’argomentazione della censura in esame non critica tale affermazione, ne segue che è priva di fondamento la deduzione che la sentenza impugnata avrebbe dato rilievo, ai fini di configurare l’esistenza dell’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 2, comma 1, citata lett. q), a fatti che risultavano coperti dalla cosa giudicata.

Detta deduzione si rivela anzi inammissibile, perchè ignora l’esatto tenore della motivazione della sentenza impugnata e tenuto conto che, anche il motivo di ricorso per cassazione alla stregua dell’art. 606 c.p.p., come qualsiasi motivo di impugnazione di una decisione di un giudice, nel criticare la sentenza impugnata deve necessariamente svolgere la critica con riferimento alla motivazione di essa.

1.1.2. La sentenza impugnata, invece, riguardo agli altri ritardi oggetto della contestazione sub A) ha motivato l’assoluzione dall’incolpazione non già con la rilevanza del precedente giudicato, ma sulla base di una diversa motivazione che ha dato rilievo all’impossibilitò di distinguere ed individuare in modo preciso quali fra i provvedimenti oggetto di detti ritardi erano stati estesi dall’incolpato e quali da altri magistrati designati a sostituirlo nella redazione dal capo dell’ufficio. Facendo riferimento all’elenco in cui i ritardi venivano indicati ha osservato, infatti, quanto segue: “E’ tuttavia da ritenere che l’inclusione nello stesso elenco di ritardi relativi a sentenze sicuramente redatte da altri giudici estensori (pur risultando il dott. B. il magistrato relatore) vanifica di fatto la piena attendibilità dei dati oggetto dei prospetti allegati alla incolpazione. Ne deriva che – pur potendosi ritenere quale dato acquisito la circostanza che alcune delle sentenze comprese nell’elenco, tutte depositate con grave ritardo non coperto da giudicato, erano rimaste in assegnazione all’incolpato – non è tuttavia consentito di individuare quali tra esse fossero state depositate dall’incolpato e quali invece da altri giudici estensori considerando altresì che nè il provvedimento di riassegnazione, di contenuto generale, adottato dal Presidente della sezione penale della Corte d’appello, nè le sentenze redatte da altri magistrati e depositate in questo giudizio risultano essere state oggetto degli accertamenti espletati in sede ispettiva che avevano riguardato il periodo 1 ottobre 2008 – 30 settembre 2013 e che avevano dato impulso al procedimento disciplinare. Ne deriva che l’incolpato deve essere assolto con riguardo ai ritardi maturati nel deposito delle sentenze contemplate nel punto A) dell’unica incolpazione, ciò – non in ragione della constatata assenza di gravi ritardi a lui ascrivibili – bensì esclusivamente alla luce della constatata impossibilità di individuare con la necessaria precisione quali tra le singole sentenze fossero rimaste in carico all’incolpato e quali invece fossero state riassegnate ad altri giudici estensori.”.

Immediatamente dopo la sentenza ha soggiunto che “Tale situazione generale – connotata da numerosi e gravi ritardi – potrà invece assumere rilievo nei confronti del magistrato con riguardo alla specifica contestazione di cui al punto B (dell’unica incolpazione).”.

Con riferimento a parte dei ritardi di cui al capo A), quelli ritenuti non coperti dal precedente giudicato, dunque, la sentenza ha escluso la responsabilità, non già perchè il ritardo non sussistesse riguardo ad essi e fosse comunque imputabile al ricorrente (originario assegnatario di tutti i procedimenti), ma perchè non risultava possibile individuare quali provvedimenti in concreto fossero stati poi depositati dal medesimo.

Ed è con riferimento a tali provvedimenti che ha poi affermato la responsabilità per il capo B), sostanzialmente dando rilievo, ai fini dell’estremo della reiterazione, al dato che riguardo ad essi, pur non individuabili in concreto con riferimento all’esito finale ascrivibile, il momento del deposito, al ricorrente, il ritardo del deposito era stato comunque grave.

1.1.3. In buona sostanza, l’estremo della reiterazione, richiesto dalla citata lett. q) è stato ritenuto esistente dalla Sezione Disciplinare, dando rilevanza alla circostanza che, riguardo ai provvedimenti non coperti dal precedente giudicato risultava comunque imputabile un ritardo al ricorrente indipendentemente dalla distinzione fra quelli da lui estesi e quelli estesi da magistrati designati in sua sostituzione a cagione del ritardo a lui comunque imputabile. Il non essere stata ritenuta la responsabilità del ricorrente per il capo A) direttamente con riferimento ai ritardi che ne erano oggetto, per non essere individuabili i provvedimenti da lui comunque estesi, ha determinato un effetto per lui favorevole, atteso che si sarebbe potuto alternativamente – e non è rilevante qui dire se lo si sarebbe dovuto fare – ritenere che egli fosse comunque responsabile indipendentemente dall’essere stato l’estensore in ritardo – del provvedimento, atteso che il deposito ritardato del provvedimento esteso dai magistrati designato a sostituirlo comunque si sarebbe potuto dire a lui imputabile.

Se illogicità vi è stata nel procedere della Sezione Disciplinare essa avrebbe, dunque, beneficiato il ricorrente.

D’altro canto, lo stesso ricorrente, come s’è veduto, ragiona di “unicità dell’incolpazione” e, pertanto, non si comprende come possa lamentarsi del fatto che i ritardi individuati, sebbene senza individuazione dei provvedimenti da lui depositati, a proposito della parte di contestazione di cui al capo A) non colpita dalla preclusione del giudicato, siano stati valorizzati dalla sezione Disciplinare ai fini della valutazione reiterazione.

1.2. L’illustrazione del motivo prosegue, poi, sostenendo che nella specie non vi sarebbe stata alcuna valutazione del superamento di limiti di tollerabilità e ragionevolezza, che anche in caso di ritardi reiterati sarebbe necessario (viene citata Cass. sez. n. n. 2889 del 2015), per integrare l’illecito disciplinare.

L’assunto è, tuttavia, del tutto assertivo e privo di alcuna attività dimostrativa.

La stessa cosa dicasi delle deduzioni successive, con cui si lamenta che non sarebbe stata valutata la laboriosità del magistrato, l’esistenza di una situazione di inabilità al lavoro, della quale si sarebbe dato atto anche in occasione del parere positivo per il conseguimento della 6^ valutazione di professionalità formulato dal Consiglio Giudiziario presso il Distretto della Corte di Appello di Salerno il 19 dicembre 2011 e del quale aveva invece tenuto conto la sentenza disciplinare n. 149 del 2011: si tratta di deduzioni che, peraltro, non si fanno carico in alcun modo della specifica motivazione della sentenza impugnata, la quale si è così espressa: “Deve pertanto ritenersi concretizzata la fattispecie contestata considerando altresì che l’elemento della reiterazione nel ritardo nel compimento degli atti relativi all’esercizio delle funzioni è rapportata, oltre che a questo singolo ritardo, alla accertata generalizzata situazione di stasi nel deposito delle sentenze introitate dal dott. B. e che si era protratta negli anni successivi rispetto al momento di deposito della sentenza che aveva definito il precedente giudizio, – e quindi in epoca successiva al periodo coperto dal precedente giudicato situazione questa che si era talmente prolungata nel tempo da costringere il Capo dell’Ufficio ad adottare la misura drastica della redistribuzione delle sentenze, provvedimento questo che aveva poi avuto attuazione nel corso degli anni successivi e quantomeno fino al maggio 2013. Tale situazione non appare in alcun modo giustificabile considerando la totale mancanza di collaborazione del magistrato al fine di fronteggiare la situazione che si era venuta a creare. E’, infatti, da evidenziare che, già nel settembre 2011, il Presidente della sezione penale della Corte di Appello di UFF. 1, nella richiamata nota 70/11, aveva espressamente rilevato che, nonostante fosse trascorso un lungo lasso temporale dalla decisione delle sentenze introitate dall’incolpato durante gli anni 2009, 2010 e 2011, il consigliere estensore – benchè ripetutamente sollecitato – non aveva provveduto a depositare le motivazioni determinando con tale comportamento la paralisi dei relativi processi. Con riguardo, poi, al periodo successivo il magistrato aveva continuato a palesare una scarsa laboriosità. La circostanza è desumibile dalle statistiche comparate. Sono in particolare da segnalare le 43 sentenze emesse durante il primo semestre 2012, le 85 sentenze emesse durante il secondo semestre 2012 e le 43 sentenze emesse dal magistrato durante il primo semestre dell’anno 2013 (oltre ai 64 provvedimenti pre-dibattimentali). Nessun rilievo infine può assumere il prospettato stato di salute dell’incolpato trattandosi di una patologia depressiva (disturbo dell’umore) che, oltre a non essere documentata con riguardo agli anni 2012 e 2013, non risulta comunque aver avuto una concreta incidenza sull’attività lavorativa.”.

L’assenza di specifici riferimenti a tale motivazione si concreta in mancanza, nell’attività illustrativa, di individuazione in essa della illogicità della motivazione, in quanto risultante dal testo del provvedimento impugnato, richiesta dall’art. 606 c.p.p., lett. e.

A sua volta, poichè l’attività assertiva rimane anche del tutto generica circa il modo in cui gli atti, cui si fa riferimento, erano stati evocati nel giudizio disciplinare e circa il modo in cui da essi si era argomentato davanti al giudice disciplinare ed in particolare in ordine al modo in cui dovessero e potessero giuocare in ordine ai profili per cui l’illecito disciplinare è stato ritenuto sussistente, questa parte del motivo difetta anche, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e del requisito della specificità richiesto da tale paradigma, il quale richiedeva che, in relazione a quei profili, cioè alla gravità del ritardo per parte dei provvedimenti sub capo A), in quanto rilevante ai fini del requisito della reiterazione ed alla gravità del ritardo per il deposito del provvedimento di cui al capo B), si indicassero in modo puntuale le circostanze fattuali, anche temporali, che avrebbero dovuto evidenziare la rilevanza di quanto emergente dagli atti cui si è fatto riferimento.

2. Con il terzo motivo si denuncia “violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della patologia ed all’incidenza della patologia di cui è affetto il dott. B. nel ritardo del deposito del decreto decisorio relativo al procedimento di prevenzione n. 18-ter/09 anche i relazione a specifici atti ritualmente acquisiti e che saranno richiamati ed allegati”.

Vi si critica la motivazione, con cui il giudice disciplinare ha ritenuto che “nessun rilievo infine può assumere il prospettato stato di salute trattandosi di una patologia depressiva (disturbo dell’umore) che, oltre a non essere documentata con riguardo agli anni 2012 e 2013, non risulta comunque aver avuto una concreta incidenza sull’attività lavorativa.”.

Tale motivazione sarebbe stata “troppo sbrigativa per soddisfare i minimi sindacali (sic) che presidiano il dovere del giudice di dar conto delle proprie scelte”. Sarebbe stata illogica perchè partirebbe “dal presupposto errato (scientificamente e storicamente) secondo cui la patologia depressiva non ha incidenza sulle condizioni di lavoro e sulla produttività del giudizio”. Sarebbe stata, inoltre, contraddittoria “rispetto a numerosi atti del processo che non valuta affatto”.

Questi atti sono rappresentati, in primo luogo, dal decreto n. 119 del 3 novembre 2011, con cui il Presidente della Corte di Appello di Salerno – in applicazione dell’art. 45 della circolare P 21241 del 1 agosto 2008 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011 – aveva disposto l’esonero dell’incolpato dalle udienze, salvo che come supplente, e la destinazione al neocostituito “ufficio spoglio” a causa delle sue condizioni di salute.

Tale provvedimento evidenzierebbe la gravità della patologia sofferta dal B..

Altro atto sarebbe stato rappresentato da una relazione sintetica di un primario psichiatra che sarebbe stata – si dice genericamente – agli atti e da altra relazione che si dice redatta dallo steso sanitario ma in data 21 ottobre 1999, ma che non si dice essere stata in atti.

Altri atti ancora si dicono indicati, ma senza dire che fossero agli atti, dai pareri redatti dal Consiglio Giudiziario di Salerno il 19 dicembre 2011 e il 20 dicembre 2012, ai fini del riconoscimento della sesta valutazione di professionalità, che sarebbe stata, poi, concessa al magistrato dal C.S.M. l’8 maggio 2012.

2.1. I riferimenti a detti atti sono nuovamente svolti senza alcuna evidenziazione di come e dove nel processo disciplinare fossero stati oggetto di argomentazione e, pertanto, la censura difetta del requisito della specificità di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e.

Ancora una volta difetta, inoltre, specie in relazione all’asserto della motivazione, enunciata pur brevemente dalla Sezione Disciplinare circa la mancanza di dimostrazione della patologia depressiva agli anni 2012 e 2013, alcuna attività argomentativa contraria.

Inoltre, l’assegnazione del magistrato all’ufficio spoglio – in disparte il momento temporale cui viene riferita – è circostanza che avrebbe dovuto rilevare nel senso di una collocazione del medesimo funzionale a consentirgli di meglio affrontare i ritardi accumulati, trattandosi di attività ricognitiva e non comportante redazione di provvedimenti.

L’asserto che la svalutazione della patologia, che si dice indotta da separazione consensuale coniugale, omologata nel febbraio 2005, sarebbe stata “affermata senza alcun rigore scientifico e senza alcuna ponderata verifica dei suoi indiscutibili (….) risvolti spesso anche drammatici”, di solito determinati dalle crisi coniugali, risulta, dunque, del tutto sganciato dall’evidenziazione che dinanzi alla Sezione Disciplinare fosse stata prospettata una situazione meritevole di quel rigore e di quella ponderazione.

Il motivo dev’essere, dunque, rigettato.

3. Il ricorso dev’essere, conclusivamente, rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Risultando dagli atti che il procedimento in esame è esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013).

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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