Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7296 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7296

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9068/2013 R.G. proposto da:

ECREM a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Gennaro Fiorillo, con domicilio

eletto in Roma, via Archimede n. 143, presso lo studio dell’avv.

Jacopo Giacomini;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sezione staccata di Salerno, n. 351/09/12, depositata il 4

ottobre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 15 ottobre 2020

dal Consigliere Enrico Manzon;

uditi gli Avv. Alessandro Avaglino per la ricorrente e Gianna

Galluzzo per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Umberto de Augustinis, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 351/09/12 del 118 aprile 2012, depositata il 4 ottobre 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 312/15/10 della Commissione provinciale tributaria di Salerno che aveva parzialmente accolto il ricorso della ECREM a r.l. contro l’avviso di accertamento Imposte dirette ed IVA 2006.

La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in particolare che:

– era fondata la ripresa relativa a costi per Euro 18.381,81 non potendosi accedere alla tesi difensiva della società contribuente che si fosse trattato di un mero errore di fatturazione;

– era altresì fondata la ripresa riguardante le rimanenze finali per Euro 149.394,00, essendosi violato da parte della ECREM il disposto di cui all’art. 93, TUIR, applicabile nel caso di specie trattandosi della valorizzazione di opere da eseguirsi sulla base di un contratto di appalto a durata pluriennale, non essendo di contro applicabile la previsione normativa, invece utilizzata dalla contribuente, di cui allo stesso TU, art. 92, comma 6, ossia “a costi specifici”, trattandosi di un contratto di vendita.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – la ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 ed il vizio motivazionale, poichè la CTR ha affermato la fondatezza del rilievo agenziale inerente la non deducibilità ai fini delle II.DD. di costi per Euro 18.391,81 e correlativa indetraibilità dell’IVA.

La censura è inammissibile e comunque infondata.

Quanto al dedotto vizio motivazionale va rilevato che, essendo stata la sentenza impugnata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (entrata in vigore della modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), già per la sua stessa formulazione (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia) non è ammissibile, stante il diverso tenore della nuova previsione normativa (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti).

In ogni caso la censura è infondata, posto che la motivazione della sentenza impugnata, ben oltre il c.d. “minimo costituzionale” (Cass. SU n. 8053/2014), ha esaminato il “fatto” in questione ossia l’allegazione difensiva che la ripresa fiscale in oggetto si basasse su di una fattura (n. 12) emessa erroneamente per un importo inferiore a quello realmente pagato e fatturato con diversa fattura successiva.

La questione, differente, è che il giudice tributario di appello ha escluso, in fatto e pertanto insindacabilmente, che di errore (di fatturazione) si tratti, affermando che la società contribuente non aveva posto in essere i necessari correttivi, di fatturazione e di registrazione o almeno non aveva provato di averlo fatto.

Che poi la CTR abbia indicato al riguardo come norma applicabile il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, senza correlarla alla previsione dello stesso decreto, art. 26, comma 1, appare ininfluente, essendo chiaro il riferimento alla necessità di formalizzare le variazioni derivanti dall’affermato errore e, come detto, non essendo ulteriormente “revisionabile” in questa sede di legittimità, il giudizio, di mero fatto, che tale formalizzazione non sia avvenuta.

Non sussiste dunque alcuna violazione/falsa applicazione di dette disposizioni del decreto IVA, e le relative critiche della ricorrente appaiono in realtà censure di merito, comunque inammissibili nel giudizio avanti a questa Corte, secondo i (Ndr: Testo originale non comprensibile) principi di diritto: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis, Cass., n. 26110 del 2015); “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017). Infine sul punto va notato che il riferimento alla fattura per Euro 200 emessa da M.F. contenuto nella sentenza impugnata ed alla sua non deducibilità per difetto di competenza non è un banale refuso della CTR, bensì trova riscontro in un connesso rilievo di cui al PVC (v. controricorso).

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5, – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 93, TUIR e di vizio motivazionale, poichè la CTR ha ritenuto la fondatezza della ripresa fiscale inerente le rimanenze finali dell’annualità fiscale oggetto della verifica, appunto basata su detta disposizione legislativa e non su quella di cui allo stesso TU, art. 92. La censura è inammissibile e comunque infondata.

Quanto al dedotto vizio motivazionale devono ribadirsi le medesime considerazioni fatte per l’analoga critica addotta con il primo mezzo in relazione alla modalità di formulazione e quindi all’inammissibilità anche di questa censura.

Essa appare del resto infondata, posto che la CTR campana ha argomentatamente disatteso la prospettazione fattuale della società contribuente in ordine alla contabilizzazione di tale componente passiva del reddito di impresa di periodo.

Il giudice tributario di appello, infatti, ha qualificato il rapporto contrattuale originante le rimanenze finali de quibus (costruzione di immobili) come contratto di appalto e conseguentemente ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 93 TUIR, comma 2, (valutazione sulla base dei corrispettivi pattuiti) fatta dall’agenzia fiscale ed invece non applicabile la diversa, generale, previsione di cui all’art. 92, comma 6, stesso TU, secondo quanto sostenuto dalla contribuente.

Vanno in merito ribaditi i (Ndr: Testo originale non comprensibile) principi di diritto: “In tema di interpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridica consta di due fasi, delle quali la prima – consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., mentre la seconda – concernente l’inquadramento della comune volontà nello schema legale corrispondente – risolvendosi nell’applicazione di norme giuridiche – può formare oggetto di verifica e riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo” (Cass. n. 29111 del 05/12/2017); “Nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione sia contestata la qualificazione attribuita dal giudice di merito al contratto intercorso tra le parti, le relative censure, per essere esaminabili, non possono risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, ma debbono essere proposte sotto il profilo della mancata osservanza dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. o dell’insufficienza o contraddittorietà della motivazione, e, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, debbono essere accompagnate dalla trascrizione delle clausole individuative dell’effettiva volontà delle parti (la cui ricerca, che integra un accertamento di fatto, è preliminare alla qualificazione del contratto), al fine di consentire, in sede di legittimità, la verifica dell’erronea applicazione della disciplina normativa” (Cass. n. 13587 del 04/06/2010).

Non può pertanto essere valutata la diversa prospettazione della ricorrente sulla natura del contratto de quo, posto che essa non si basa sulla violazione delle norme codicistiche di interpretazione del contratto nè comunque rispetta quanto al dedotto vizio motivazionale il principio di autosufficienza, assenti tutti i riferimenti occorrenti secondo il secondo arresto giurisprudenziale citato.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5.600 oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del (Ndr: Testo originale non comprensibile), D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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