Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7295 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 30/03/2011), n.7295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CORENCO SPA (OMISSIS), (gia’ IDRECO SPA), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PUCCINI 10,

presso lo studio dell’avvocato FERRI GIANCARLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato WALTER LUKSCH, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO T. & T. COSTRUZIONI GENERALI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2055/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

30/06/09, depositata il 17/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. NICOLA LETTIERI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Si riporta di seguito, emendata da imperfezioni formali, la relazione redatta, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. dal consigliere relatore.

“Il Fallimento T. & T. Costruzioni Generali spa nel 2003 ha chiesto e ottenuto dal tribunale di Voghera la condanna di Idreco spa (ora Corenco spa) al pagamento di circa 160.000,00 Euro, quale corrispettivo per fornitura e prestazioni effettuate in esecuzione di un contratto di subappalto relativo alla realizzazione di una centrale elettrica Enel.

Il tribunale ha respinto l’eccezione di compensazione sollevata da Idreco per far valere un presunto credito relativo alla penale da ritardo nell’esecuzione dei lavori.

La Corte di appello di Milano con sentenza 17 luglio 2009 ha confermato la decisione di primo grado.

Corenco spa ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi.

Il Fallimento e’ rimasto intimato.

Entrambi i motivi appaiono inammissibilmente formulati e comunque manifestamente infondati.

Con il primo e’ denunciata contraddittorieta’ della motivazione.

La sentenza impugnata e quella di primo grado hanno rilevato la mancata previsione di un preciso termine di consegna dei lavori, tale da far emergere il ritardo posto a base del credito eccepito in compensazione.

Parte ricorrente asserisce che i giudici di appello si sono erroneamente concentrati sull’esame del contratto stipulato tra Enel e Idreco, non avvedendosi dei termini previsti nel contratto stipulato il 29 gennaio 2008 tra Idreco e T & T. Il ricorso e’ carente quanto all’indispensabile profilo dell’autosufficienza.

Il ricorrente che deduce l’omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata valutazione di atti processuali o documentali ha l’onere di indicare – mediante l’integrale trascrizione di detti atti nel ricorso – la risultanza che egli asserisce essere decisiva e non valutata o insufficientemente considerata, atteso che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell’atto, senza necessita’ di indagini integrative (Cass. 11886/06;

8960/06; 7610/06).

Tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale e’ precluso l’esame diretto degli atti, di delibare la decisivita’ della medesima, dovendosi escludere che la precisazione possa consistere in meri commenti, deduzioni o interpretazioni delle parti. Nel caso di specie, il ricorso sintetizza e afferma che le prestazioni commissionate alla societa’ fallita “avrebbero dovuto contrattualmente essere tutte completate entro il 30 dicembre 1999 e per la maggior parte entro il 30 giugno 1998”, ma non riporta testualmente il documento contrattuale, necessario per comprendere per qual motivo in ben due gradi di merito sia stato escluso che il contratto cui parte ricorrente si riferisce (citato anche a pag. 5 della sentenza d’appello) contenesse indicazione specifica dei termini di consegna.

A meno di voler ipotizzare la presenza di errore revocatorio, che avrebbe richiesto altro rimedio impugnatorio, deve credersi che laddove (pag. 5 ultimo rigo) la sentenza impugnata specifica che il contratto non consentiva di individuare la data del termine del montaggio oggetto della prestazione vi sia una valutazione del testo contrattuale.

Per confutare la motivazione sul punto, e far comprendere la decisivita’ della critica, era quindi indispensabile riportare integralmente e per esteso ogni passaggio contrattuale relativo alle consegne, restando altrimenti inammissibile la doglianza. E altrettanto vale per altra documentazione invocata (cfr per esempio le lettere citate a pag. 5 del ricorso) allo stesso fine.

Ancor piu’ evidente e’ la incompletezza e infondatezza del secondo motivo, che lamenta vizio di motivazione con riferimento al passaggio della sentenza in cui si considera priva di prova la doglianza relativa ai ritardi nell’esecuzione dei lavori, prova che per i giudici di appello non si poteva desumere dalla contestazione Enel del 17 luglio 1998.

I giudici di merito hanno rilevato che la missiva si riferiva a tutti i lavori appaltati ad Idreco e “in minima parte” a quelli subappaltati alla societa’ fallita. Il ricorso non si fa carico di confutare che l’incidenza di queste ultime opere – le uniche rilevanti in causa – fosse minima. Si limita a richiamare il nesso tra taluni documenti che identificavano i lavori subappaltati, che riguardavano l’impianto elettrico, e la presenza di doglianze, nella lettera di contestazione, riferibili a opere commissionate a T&T. Ancora una volta quindi non solo e’ stata omessa la trascrizione delle parti salienti delle risultanze documentali asseritamente malvalutate, ma si contrappone alla lettura coerente e logica data dal giudice di appello quella della parte. Il che non e’ consentito nel giudizio di legittimita’, in specie laddove cio’ che traspare e’, ipoteticamente, una qualche insufficienza della motivazione, mentre la denuncia del ricorso attiene alla pretesa contraddittorieta’ dell’atto impugnato”.

Il Collegio condivide la relazione riportata.

Osserva che i vizi della motivazione non possono consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale e’ assegnato alla prova (Cass. 6064/08;

18709/07).

Nella specie la sentenza ha motivatamente adempiuto a tale compito e il ricorso sollecita inammissibilmente la Corte di legittimita’ a trasformarsi in giudice di terza istanza per un nuovo esame di merito della vicenda. Avrebbe invece dovuto evidenziare decisive carenze e contraddittorieta’ della motivazione, in modo tale da consentirne alla Corte lo scrutinio sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, senza necessita’ di indagini integrative (Cass. 11886/06;

8960/06; 7610/06).

Segue da quanto esposto il rigetto del ricorso. In mancanza di costituzione dell’intimato, non v’e’ luogo per la refusione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma nella Camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA