Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7295 del 23/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 23/03/2018, (ud. 09/11/2017, dep.23/03/2018),  n. 7295

Fatto

1. La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, in parziale accoglimento del reclamo principale, in riforma della sentenza n. 1503/15 del Tribunale di Brescia, previa conversione del licenziamento per giusta causa in licenziamento giustificato ai sensi del CCNL applicato al rapporto, condannava l’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – ALER di Brescia Cremona Mantova a pagare a P.D., a titolo sostitutivo del preavviso, un’indennità pari a 12 mesi di retribuzione, ai sensi dell’art. 35 del CCNL. Respingeva il reclamo incidentale.

2. Il Tribunale di Brescia aveva respinto l’opposizione proposta dall’ALER di Brescia avverso l’ordinanza L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 49, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento intimato il 27 marzo 2013 a P.D., avvocato e Capo dell’Ufficio legale dell’Ente, e condannato l’Azienda, ai sensi della L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 1 e 2, alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno, liquidato in misura pari a 5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre P.D., prospettando otto motivi di impugnazione.

4. Resiste con controricorso l’ALER di Brescia.

5. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza pubblica.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che in tema di ricorso per cassazione, il mancato rispetto del dovere di chiarezza e sinteticità espositiva degli atti processuali che, fissato dall’art. 3, comma 2 Codice del processo amministrativo, esprime un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile la cui mancanza, espone il ricorrente al rischio di una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione, in quanto rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, costituzionalizzato con la modifica dell’art. 111 Cost., e, per altro verso, con il principio di leale collaborazione tra le parti processuali e tra queste ed il giudice risolvendosi, in definitiva, in un impedimento al pieno e proficuo svolgimento del contraddittorio processuale, ridondando nella violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4 assistite queste sì – da una sanzione testuale di inammissibilità (cfr., Cass., S.U., n. 964 del 2017, Cass., n. 21297 del 2016).

2. Gli otto motivi di ricorso sono ampiamente sviluppati (pagg. 85- 221 del ricorso), incrociando e sovrapponendo deduzioni giuridiche, elementi fattuali, considerazioni di carattere generale, il testo di atti del processo, il testo di provvedimenti di altre autorità, il testo di fonti normative e negoziali, giurisprudenza, ciò peraltro, intersecando parti degli uni e degli altri, e i diversi vizi invocati.

3. In presenza di tale esposizione dei fatti di causa e delle doglianze, che, nei termini anzidetti al punto 1, viola e non favorisce quanto previsto dall’art. 366 c.p.c., si procede ad enucleare nei motivi le censure intellegibili, esponendole in sintesi, procedendo, quindi, a vagliarne l’ammissibilità, e a trattarle in relazione alle statuizioni assunte dalla Corte d’Appello con la sentenza impugnata che integrano la ratio decidendi della medesima.

4. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, è dedotta violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione alla L. n. 190 del 2012, art. 1, comma 51, al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 – bis, alla L. n. 108 del 1990, art. 3 e della L. n. 300 del 1970, art. 18 nonchè agli artt. 1362 e 1363 c.c.

Il ricorrente si duole che pur versandosi in un’ipotesi riconducibile, a proprio avviso, al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis la Corte d’Appello non aveva riconosciuto il carattere ritorsivo del licenziamento.

Per l’applicazione della norma unico limite è la responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ex art. 2043 c.c., come chiarito dall’ANAC.

Tale limite non era riscontrabile nel caso di specie dove il provvedimento di archiviazione penale accertava l’infondatezza della denuncia per calunnia presentata dal lavoratore nei confronti del direttore generale S., ma anche escludeva la fondatezza della denuncia – querela proposta dal direttore generale per diffamazione nei confronti del lavoratore.

5. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104 e 2105 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bise dell’art. 331 c.p.p..

Art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il ricorrente, nel richiamare il primo motivo di ricorso, censura la ritenuta giustificatezza del licenziamento, con superamento del limite della continenza, poichè la lesione del vincolo fiduciario sarebbe derivata dall’accusa mossa dal lavoratore al direttore in relazione alla dotazione di autovettura come benefit privato, ritenuta infondata perchè basata su semplice sospetto.

Ma proprio perchè la denuncia in questione andava riportata nell’ambito della tutela di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis, non poteva esservi la lesione del vincolo fiduciario, nè la Corte d’Appello aveva verificato la regolarità del comodato relativo all’autovettura, anche in relazione alle previsioni statutarie, omettendo ogni considerazione sulla buona fede del lavoratore e sulla veridicità delle segnalazioni, indagine che andava svolta tenuto conto degli atti processuali (ricorso introduttivo del giudizio, comparsa di risposta, reclamo, comparsa) e allo statuto dell’ALER.

Inoltre, i 30 episodi di mobbing, in cui la Corte d’Appello, prendendoli in esame d’ufficio, ravvisava divergenze, erano solo volti a segnalare dei disservizi interni all’ente in osservanza ai doveri del dipendente.

Sulla valutazione della gravità dell’infrazione, infine il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che ne ha ritenuto la sottoposizione al controllo di legittimità.

6. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 3,21,24 e 97 Cost., degli artt. 2104 e 2105 c.c. e della L. n. 247 del 2012, art. 23 nonchè del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 239 vigente ratione temporis, esclusivamente sulla necessità di rapporto fiduciario in termini privatistici col dirigente di ambito pubblico.

Il ricorrente censura, in ragione della natura di ente pubblico dell’ALER, a proprio avviso non economico, ma analoghe considerazione varrebbero anche in tale caso, la valutazione in termini privatistici del rapporto fiduciario tra dirigente e amministratore, secondo i canoni della giustificatezza.

La Corte d’Appello non vagliava se le denunce di illecito dello stesso erano fondate o meno, ma considerava che le denunce avevano leso la suscettibilità dell’amministratore al quale erano destinate, per il solo fatto, nella sostanza di essere state formulate e individuava in ciò la giustificatezza del licenziamento.

Non poteva essere messo sullo stesso piano, richiamandosi in proposito giurisprudenza di legittimità e amministrativa, l’interesse pubblico che il P., avvocato di ente pubblico, che in quanto tale deve disporre della necessaria autonomia, aveva inteso tutelare, indicando circostanze problematiche anche in relazione alla disciplina degli appalti pubblici, e la suscettibilità privata dell’amministratore che si riteneva offeso, diversamente violandosi gli artt. 97,21 e 24 Cost., anche sotto il profilo della libera manifestazione del pensiero.

La lesione del rapporto fiduciario, peraltro veniva introdotta tardivamente nella lettera di licenziamento, come indicato nel ricorso introduttivo.

Il lavoratore afferma che valgono per l’ALER i principi per i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato.

Afferma, inoltre, di aver dedotto la natura pubblica dell’ALER tout court e non solo in relazione all’art. 54-bis, per cui la Corte d’Appello avrebbe erroneamente interpretato la domanda.

7. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta in relazione all’art. 360 c.p.c., violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 1, 54-bis e 65, del D.M. Funzione pubblica 28 novembre 2000, artt. 1,2,6 e 8 degli artt. 2104 e 2105 c.c., ai sensi di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Cassazione e dal Consiglio di Stato circa l’equiparazione di tutti gli enti di mano pubbliche economici e non economici, nonchè in subordine per la natura istituzionale di P.A. dell’ALER, nonchè in relazione alla L.R. Lombardia n. 14 del 2010, art. 1 configurante il sistema regionale degli enti della Lombardia e all’art. 11 preleggi, ed in relazione all’art. 97 Cost.

Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità e amministrativa che ha operato la suddetta equiparazione, disattesa dalla corte d’Appello, nonchè la disciplina regionale di cui alla L.R. Lombardia n. 30 del 2006.

Deduce, quindi, la natura dell’ALER come ente pubblico istituzionale ex lege, nonchè secondo gli indici di riconoscimento dettati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nonchè delle leggi della Regione Lombardia che hanno regolato le ALER della Regione, prima del riordino operato con la L. n. 14 del 2010, quali finalità istituzionali, fonti di finanziamento, modalità di nomine, indirizzi e controlli regionali.

A ciò consegue la esclusione di ogni riferimento alla giustificatezza, e la circostanza che il rapporto fiduciario deve sussistere tra il pubblico dipendente e l’Ente e non la direzione, come può desumersi anche dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Assume il ricorrente l’equiparazione tra enti pubblici non economici, società in house e enti pubblici economici.

Richiama la giurisprudenza di legittimità sulla giurisdizione della Corte dei conti sulla responsabilità degli organi sociali per i danni da essi cagionati al patrimonio di una società “in house”.

8. Con il quinto motivo di ricorso è prospettata ex art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., degli artt. 434 e 437 c.p.c., dell’art. 2014 c.c., del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis.

Art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per ultrapetizione.

Art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla regola iuris costituita dal giudicato interno in relazione all’art. 2909 c.c..

Assume il ricorrente che la giustificatezza era stata valutata tenendo conto che il rapporto fiduciario col datore di lavoro sarebbe stato leso, oltre che per il sospetto circa l’utilizzo illecito dell’autovettura, anche a causa delle critiche rivolte al direttore circa la conduzione dell’azienda.

Tale questione non faceva parte del giudizio; il tema dei 30 atti vessatori, di cui in una delle comunicazioni fatte dal lavoratore all’ALER, non era stato sostenuto dall’ALER nel corso del giudizio. Gli episodi contestati si riferivano a questioni pregresse, la cui contestazione era stata ritenuta tardiva dal Tribunale e non era più stata introdotta, passando in giudicato.

9. Con il sesto motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 18, degli artt. 1362 e 2119 c.c., dell’art. 115c.p.c., dell’art. 3 Cost. e del D.Lgs. n. 216 del 2003, artt. 1,2 e 3.

Art. 360 c.p.c., n. 5, per motivazione incomprensibile, radicalmente contraddittoria, meramente apparente, nonchè per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c..

E’ censurata la statuizione che, con motivazione apparente – senza considerare che la contestazione disciplinare e il licenziamento erano firmate dalla dirigente S., destinataria delle censure e denunce di illecito operate dal P. – ha ritenuto travalicato il limite della continenza, e ha escluso il carattere ritorsivo e discriminatorio del licenziamento.

Nel richiamare gli atti di causa e l’istruttoria espletata, il ricorrente espone che:

vi era conflitto di interesse della S., la stessa non era competente atteso che spettava al Consiglio di amministrazione (art. 5, comma 2, lett. h, dello statuto ALER) su proposta del direttore la nomina dei dirigenti, e quindi, ad avviso del ricorrente, anche la revoca degli stessi;

la S. aveva rappresentato l’ALER nel giudizio di primo grado nonostante la rappresentanza spettasse solo al Presidente;

il licenziamento era intervenuto prima che il Collegio sindacale si pronunciasse;

dopo il licenziamento la S. aveva tentato di sopprimere l’ufficio legale dalla pianta organica.

Questi fatti non erano stati considerati dalla Corte d’Appello nella motivazione e costituivano vicende rientranti nell’art. 360 c.p.c., n. 5.

10. Con il settimo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 1345 c.c., della L. n. 108 del 1990, art. 3, della L. n. 300 del 1970, art. 18, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis.

La Corte d’Appello ha escluso il carattere ritorsivo del licenziamento atteso che, a tal fine, la ritorsione deve essere l’unico motivo. Ma il comportamento del P. era stato unico, e non sussisteva quella duplicità di comportamenti, evidenziata speciosamente dalla Corte d’Appello, idonea a sorreggere la giustificatezza del licenziamento.

11. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 65 del CCNL – dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, del 17 luglio 2008, vigente all’epoca dei fatti, in relazione all’art. 1 del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi pubblici economici locali del 22 dicembre 2009, vigente all’epoca dei fatti, in relazione agli artt. 2094 e 2095 c.c., nonchè in relazione agli artt. 1362,1363 e 2697 c.c. e all’art. 115 c.p.c..

Art. 360 c.p.c., n. 5, motivazione incomprensibile e meramente apparente.

Art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza in relazione all’art. 132 c.p.c..

E’ censurata, attraverso il richiamo delle declaratorie contrattuali, la statuizione della Corte d’Appello che ai fini dell’applicabilità della tutela reale L. n. 300 del 1970, ex art. 18 ha escluso il ruolo di pseudo dirigente del P..

La Corte d’Appello non faceva corretta applicazione dell’onere della prova e violava le regole dell’ermeneutica contrattuale.

12. Risultano inammissibili le ulteriori deduzioni, contenute nei suddetti motivi di ricorso, rubricati come sopra riportato, in ragione di quanto esposto nel punto 1, e tenuto conto che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass., n. 25332 del 2014).

13. Le censure così enucleate, devono essere trattate congiuntamente in ragione della loro connessione.

14. Prima di passare all’esame delle censure come sopra precisate per come intellegibili, al fine del vaglio di ammissibilità delle stesse, occorrono alcune puntualizzazioni sulle modalità di proposizione dei motivi di ricorso secondo i principi enunciati da questa Corte, precisando che la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al “decisum” della sentenza impugnata, come allorchè si risottopongono tout court a questa Corte le deduzioni prospettate nei gradi/fasi precedenti, è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità degli stessi, rilevabile anche d’ufficio (Cass., n. 20910 del 2017).

14.1. Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dev’essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

14.2. Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass., n. 24298 del 2016).

L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità, se non nei limiti in cui è esperibile l’art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., n. 24155 del 2017, n. 22707 del 2017).

14.3. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (ex multis, Cass., n. 23940 del 2017).

14.4. Va considerato, in riferimento al vizio di omessa pronuncia, che proprio dopo la richiamata riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto (Cass., n. 21257 del 2014), e deve essere dedotta, per essere ammissibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., ricadendo, diversamente nel vizio di motivazione, con i liiti sopra esposti.

Il vizio di omessa pronuncia, comunque, non si configura allorquando il giudice di merito non abbia considerato i fatti secondari dedotti dalla parte, non concernenti, cioè, alcun fatto estintivo, modificativo od impeditivo della fattispecie costitutiva del diritto fatto valere; in tal caso, è integrato il diverso vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 nella misura in cui il giudice abbia omesso la considerazione di fatti rilevanti ai fini della ricostruzione della “quaestio facti” in funzione dell’esatta qualificazione e sussunzione “in iure” della fattispecie (Cass., n. 22799 del 2017).

15. Le censure, come sopra enucleate, vagliate in relazione alle statuizione della Corte d’Appello costitutive della ratio decidendi della pronuncia, sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

16. Le questioni poste dalle censure riconducibili al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, secondo i principi sopra esposti, che superano il vaglio di ammissibilità, sono le seguenti.

17. La questione della natura giuridica dell’ALER – priva di rilevanza rispetto all’applicabilità del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54-bis, poichè la Corte d’Appello ne afferma tale ultima disposizione pone un principio di carattere generale applicabile comunque agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico – va vagliata in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto giuridico di lavoro, in relazione alla giustificatezza e al rapporto fiduciario (censura contenuta, in particolare, in parte del primo, terzo e quarto motivo).

Quanto al rapporto di lavoro del ricorrente, correttamente la Corte d’Appello ha affermato che lo stesso non ricade nella disciplina del D.Lgs. n. 165 del 2001, in ragione di quanto previsto dalla disciplina regionale e dallo statuto.

17.1. Si può ricordare, in proposito, che con la L.R. Lombardia n. 13 del 1996, art. 4, comma 1, primo periodo, “Gli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Regione Lombardia sono trasformati in Aziende Lombarde per l’Edilizia Residenziale (ALER)”. La medesima disposizione prevedeva al comma 2 che: “Le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dal consiglio regionale”.

Ciò trovava conferma nell’art. 11 della L.R. Lombardia n. 27 del 2009 (che analogamente prevedeva che “le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione”), che in proposito non veniva modificata dalle successive L.R. n. 7 del 2012 e L.R. n. 17 del 2013.

Il successivo L. n. 27 del 2009, art. 25 già L.R. Lombardia n. 13 del 1996, art. 18 prevede: “Al personale delle ALER si applicano gli istituti attinenti allo stato giuridico, economico e previdenziale per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici ed economici aderenti a Federcasa e il relativo contratto collettivo nazionale di lavoro, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 19 per il direttore generale”.

Analoga definizione (“Le ALER sono enti pubblici di natura economica, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile e di proprio statuto approvato dalla Regione”) si rinviene nella L.R. n. 16 del 2016, all’art. 7.

17.2. A sua volta, lo Statuto dell’ALER, all’art. 1, in conformità alle richiamate disposizioni afferma “L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (ALER) di Brescia-Cremona-Mantova costituita a seguito della fusione per incorporazione delle Aler di Brescia, di Cremona e di Mantova per effetto di quanto disposto dalla L.R. 2 dicembre 2013, n. 17 (…), è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale contabile e di proprio Statuto approvato da Regione Lombardia”.

Con la natura privata del rapporto di lavoro è coerente la previsione dell’art. 22 dello statuto, recante “Stato giuridico e trattamento economico del personale”, che prevede che il rapporto di lavoro dei dipendenti dell’Azienda compresi i dirigenti ha natura privatistica.

Nè è stata dedotta una diversa disciplina statutaria per il passato.

17.3. Peraltro, è priva di decisiva, in ragione del suddetto quadro normativo, la prospettata equiparazione tra enti pubblici non economici, società in house, ed enti pubblici economici.

Ciò anche considerando che Cass., S.U., n. 7759 del 2017, ha affermato “In tema di società cd. “in house providing”, le procedure seguite per l’assunzione del personale dipendente sono sottoposte alla giurisdizione del giudice ordinario, e non del giudice amministrativo, in quanto alla scelta del modello privatistico per il perseguimento delle finalità di tali società consegue l’esclusione dell’obbligo di adottare il regime del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, trovando, invece, applicazione le regole di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 18 conv., con modif. dalla L. n. 133 del 2008″.

17.4. La natura privata del rapporto di lavoro si riverbera sulle censure relative alle modalità di valutazione del rapporto fiduciario, anch’esse non fondate, venendo correttamente in rilievo, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, la giustificatezza, ritenuta sussistente dalla Corte d’Appello, in ragione della lesione del vincolo fiduciario, all’esito di un congruo e corretto accertamento di merito.

18. E’ poi posta la questione della legittimità del licenziamento (in particolare, censure contenute in parte del primo, secondo, quinto, sesto e settimo motivo).

18.1. La Corte d’Appello, che afferma la non applicabilità, in via estensiva, dei principi di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 54 bis in quanto l’avv. P. si era limitato ad adombrare sospetti di condotte illecite che, secondo la sua personale interpretazione degli eventi, il direttore generale avrebbe commesso, afferma che è stato superato dal lavoratore il limite della continenza, poichè accanto alla denuncia di atti vessatori (dedotta sottrazione autovettura aziendale in dotazione all’ufficio legale, in relazione ad illecito benefit del direttore e indebito uso esclusivo privato dell’autovettura aziendale, e altri atti vessatori che la Corte d’Appello indica come lamentele prive di attinenza con il mobbing dirette a criticare la conduzione dell’ente da parte del direttore) il lavoratore ha accostato ingiustificatamente il sospetto di pratiche illegali da parte del direttore generale, prive di relazione causale con gli atti vessatori denunciati oltre a criticare le decisioni e scelte aziendali, e non aveva provato il carattere ritorsivo del licenziamento.

Il superamento della continenza non si traduce però in un fatto di tale gravità da integrare la giusta causa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo.

Ciò non dà luogo comunque ad illegittimità del licenziamento atteso che la condotta del lavoratore integra la giustificatezza del licenziamento del dirigente, ipotesi prevista dal CCNL.

Ed infatti la condotta del lavoratore come emerge dal contenuto complessivo delle comunicazioni effettuate dallo stesso integra un’infrazione ai doveri generali del lavoratore subordinato, idonea a minare l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre nel dirigente.

18.2. Assume la Corte d’Appello facendo riferimento a 4 comunicazioni inviate all’Azienda nel periodo dicembre 2012-febbraio 2013, con le quali venivano addebitate al direttore generale e comunque all’azienda una serie di svariati comportamenti illeciti, dopo averli vagliati nel loro contenuto, che risultava chiaro che nella fattispecie non ci si trovava di fronte ad un dipendente che, seppure in modo puntiglioso, semplicemente denuncia di essere stato mobbizzato, bensì a un dipendente che, per il tramite della denuncia di mobbing, si pone in posizione di netto contrasto con l’azienda, chiedendo il riconoscimento di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno, criticando senza alcuna necessità ai fini della veridicità della denuncia, la direzione e le scelte aziendali, anche adombrando il sospetto di condotte penalmente rilevanti del direttore e comunque illecite dei sindacati, del vicedirettore e di altri dipendenti non identificati, in tal modo ponendosi quindi in una posizione di netto contrasto con l’azienda e in particolar modo con il direttore generale.

18.3. Tanto rilevato, si osserva che la statuizione della Corte d’Appello ha fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui “L’esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica nei confronti del datore di lavoro, con modalità tali che, superando i limiti della continenza sostanziale (nel senso di corrispondenza dei fatti alla verità, sia pure non assoluta ma soggettiva) e formale (nel senso di misura nell’esposizione dei fatti), si traducano in una condotta lesiva del decoro dell’impresa datoriale – suscettibile di provocare, con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro – è comportamento idoneo a ledere definitivamente la fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro, integrando la violazione del dovere scaturente dall’art. 2105 c.c., e può costituire giusta causa di licenziamento” (Cass. 21362 del 2013.)

“Ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, è rilevante qualsiasi motivo che lo sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, atteso che non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente (Cass., n. 6110 del 2014).

18.4. Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha affermato che provata la legittimità del licenziamento, spettava al lavoratore provare che la ragione dello stesso, quale motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., fosse stata la ritorsione posta in essere dal direttore generale. Richiama Cass. n. 5555 del 2011 “In tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un’efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze”.

Esclude, quindi, in ragione di accertamento di fatto che vi sia stata ritorsione, ponendo peraltro in evidenza che la situazione di crisi definitiva con il direttore era risalente nel tempo e pur tuttavia nessun provvedimento era stato adottato prima delle comunicazioni inviate tra dicembre 2012 e febbraio 2013.

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello, quindi ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accertato la natura ritorsiva del licenziamento con conseguente rigetto della domanda svolta in via principale di accertamento della nullità del risarcimento e di applicazione della tutela reintegratoria piena ai sensi dell’art. 18 statuto dei lavoratori.

19. Il ricorrente pone la questione della sussistenza in capo a sè medesimo della figura di pseudo-dirigente (censura riportata in parte dell’ottavo motivo).

19.1. Trova applicazione la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’Appello (Cass. n. 25145 del 2010, ma cfr. anche Cass., n. 6110 del 2014, n. 6367 del 2011), secondo cui “La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle L. n. 604 del 1966 e L. n. 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 10 ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente. Ne consegue che, ai fini dell’eventuale riconoscimento dell’indennità supplementare prevista per la categoria dei dirigenti, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate – suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili “ex ante” o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, ovvero da comportamento extralavorativo incidente sull’immagine aziendale a causa della posizione rivestita – e, dall’altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell’azienda”.

19.2. La Corte d’Appello nel respingere la tesi del lavoratore, secondo cui lo stesso non era dirigente apicale, esclude la necessità di un atto formale di investitura, eprocede, quindi, un accertamento di merito.

Come questa Corte ha già affermato (Cass. 18165 del 2015) “L’accertamento in concreto della sussistenza delle condizioni necessarie per l’inquadramento del funzionario nell’una o nell’altra categoria costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità soltanto per vizi di motivazione”.

La Corte d’Appello rileva che l’avv. P. era a capo del servizio legale di ALER in qualità di responsabile e che, indipendentemente dal numero esiguo di addetti al servizio (mai più di otto) rivestiva un ruolo strategico all’interno dell’organigramma aziendale, essendo posto in diretto collegamento con il direttore generale e alla pari di altri responsabili, a capo di uno dei servizi essenziali per il funzionamento dell’ente. Nè risulta che l’avv. P. svolgesse la propria attività sotto il controllo del direttore generale o di altri.

19.3. Tale accertamento è corretto in ragione dei principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui (Cass. n. 18165 del 2015) “La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, sia preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell’osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell’azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell’impiegato con funzioni direttive, che è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell’imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità (cd. pseudo-dirigente)”.

La sentenza di legittimità sopra richiamata afferma, altresì, “Come affermato da Cass. n. 5809 del 2010, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, è necessario e sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perchè richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sè insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte”.

Peraltro, come affermato da Cass., n. 18998 del 2010: “In materia di ripartizione dell’onere della prova, il principio secondo il quale spetta al datore di lavoro provare l’appartenenza del lavoratore alla categoria dei dirigenti non si applica ove l’accertamento della natura costituisca oggetto di specifico interesse applicazione il principio generale che spetta dirigenziale dell’attività lavorativa del prestatore, dovendo trovare a chi vuole far valere un diritto in giudizio l’onere di provare i fatti che ne costituiscono fondamento. Ne consegue che, in caso di licenziamento di dipendente formalmente inquadrato come dirigente, grava sul lavoratore, che intenda fruire del più favorevole regime limitativo dei licenziamenti previsto per i dipendenti non aventi tale qualifica, l’onere di provare la natura meramente convenzionale dell’inquadramento, e che le mansioni effettivamente svolte non corrispondevano a quelle previste o, comunque, difettavano, in concreto, delle connotazioni proprie della categoria dirigenziale”.

20. Le censure di cui alle suddette questioni, pertanto, non sono fondate.

21. Le ulteriori censure proposte con i motivi di ricorso primo, secondo, terzo, quarto, quinto, settimo e ottavo, nonchè il sesto motivo sono inammissibili sia per la genericità delle deduzioni, anche relative a decadenze processuali, ricondotte al vizio di violazione di legge, non conformi ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, sia perchè il vizio di cui all’art. 360, n. 4, prospettato in relazione all’art. 132 c.p.c., si sostanzia nella deduzione di un vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, con cui si chiede un’inammissibile riesame delle risultanze istruttorie e delle tesi difensive proposte nei precedenti gradi/fasi del giudizio.

Non si ravvisa, altresì, nella deduzione del vizio di cui al citato art. 360 c.p.c., n. 5, il rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, secondo cui il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Peraltro, come si legge a pag. 54 del ricorso, in sede di reclamo dinanzi alla Corte d’Appello, il lavoratore chiedeva la conferma della sentenza di primo grado, eventualmente con diversa motivazione ed anche in via di appello incidentale, per quanto concerne l’accoglimento comunque delle conclusioni di primo grado, facendo valere il fatto di non poter essere licenziato in ragione del divieto D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 54-bis e della tutela dell’autonomia dell’avvocato, così concorrendo a definire il thema decidendum del reclamo proposto dall’ALER, dal cui l’odierno ricorrente fa discendere la sussistenza di un giudicato interno, ed investendo la Corte d’Appello di una cognizione piena della controversia con riguardo alle diverse comunicazioni dello stesso, compresa quella relativa ai molteplici atti vessatori.

Inoltre i profili di censura relativi alla regolarità degli atti aziendali, quali quelli relativi al comodato, o alle vicende successive al recesso relative all’ufficio legale, appaiono privi di rilevanza in relazione alla ratio decidendi della sentenza di appello.

22. Il ricorso deve essere rigettato.

23. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, rispettivamente, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

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