Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7295 del 16/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2021, (ud. 13/10/2020, dep. 16/03/2021), n.7295

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1787-2014 proposto da:

SAN MICHELE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CATONE 15 (SAN PIETRO),

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentata

e difesa dall’avvocato ANGELO PISANI giusta procura a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTTAVIANO 42, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO LO GIUDICE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MICHELE DI FIORE giusta procura in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 137/2013 della COMM. TRIB. REG. della

Campania, depositata il 19/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso notificato in data 17.1.2011, San Michele s.r.l. impugnò l’iscrizione a ruolo a suo carico, attinente ad una cartella di pagamento, assumendo di essere venuta a conoscenza della pretesa per il tramite dell’estratto di ruolo da essa richiesto e allegato al ricorso, non avendo mai ricevuto la notifica della detta cartella. Ciò posto, chiedeva quindi dichiararsi l’annullamento dell’iscrizione a ruolo e degli atti conseguenziali, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per prescrizione e per l’invalidità della notifica in quanto effettuata da soggetti privi di qualifica ed autorizzazioni. La C.T.P. di Napoli, con sentenza del 18.05.2011, dichiarò inammissibile il ricorso per tardività, avendo appurato che la cartella era stata notificata alla società in data 1.10.2010. La C.T.R. della Campania rigettò l’appello della società con sentenza del 19.4.2013, dichiarando di condividere in toto la prima decisione e rilevando che, comunque, non essendo stato notificato alla società l’estratto di ruolo, non v’era alcunchè da impugnare.

San Michele s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 – Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. La ricorrente evidenzia che l’impugnazione è stata chiaramente avanzata contro la cartella sottesa all’estratto di ruolo, sicchè il suo interesse a ricorrere è indiscutibile.

1.2 – Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del combinato disposto del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente evidenzia che la C.T.R. ha del tutto omesso di valutare e pronunciare sulle eccezioni da essa sollevate circa l’inesistenza o l’invalidità della notifica della cartella, essendosi limitata a riscontrare il difetto d’interesse dell’allora appellante. Rileva che l’Agente della riscossione, in realtà, non aveva documentato l’iter della notifica della cartella asseritamente eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., dalla documentazione prodotta non evincendosi la dimostrazione dell’invio della raccomandata a.r., nè l’affissione dell’avviso alla porta della sede sociale, nè l’attività di ricerca del soggetto notificatore, nè del deposito del plico presso la casa comunale.

1.3 – Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, in combinato disposto con il D.L. n. 669 del 1996, art. 5, comma 5 e dello stesso D.P.R., art. 57, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società si duole del mancato rilievo, da parte della C.T.R., della totale inidoneità della documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, perchè non asseverata e quindi priva di efficacia probatoria.

1.4 – Con il quarto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, artt. 28 e 20, nonchè dell’art. 2719 c.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La società lamenta l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorsa la C.T.R., non avendo essa considerato l’eccezione di non conformità all’originale di tutta la documentazione prodotta dall’Agente, da essa ricorrente tempestivamente sollevata.

1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n. 4 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La ricorrente si duole della insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione, avendo omesso la C.T.R. di pronunciare sulla eccepita prescrizione del credito.

2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Agente della riscossione ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, giacchè nel fascicolo della società ricorrente risulta regolarmente depositata la copia autentica della sentenza impugnata.

3.1 – Ciò posto, il primo e il secondo motivo vanno esaminati congiuntamente, trattandosi di questioni connesse.

Al riguardo, rileva la Corte che la C.T.R. ha fondato il rigetto dell’appello su due rationes decidendi: a) da un lato, ha dichiarato di condividere in toto la prima decisione, con cui si era rilevata la tardività del ricorso, notificato il 17.1.2011, a fronte della notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 1.10.2010; b) dall’altro, ha ritenuto l’insussistenza dell’interesse ad impugnare in capo alla società, giacchè la richiesta e consegna dell’estratto di ruolo brevi manu non può equivalere a sua notifica.

3.2 – Ora, a parte l’intrinseca contraddittorietà di tale motivazione – minimamente censurata dalla società – non v’è dubbio che la seconda ratio decidendi (attinta col primo motivo) sia erronea, alla luce dell’insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 19704/2015, secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta il del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, u.p., in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”.

3.3 – Quanto precede, però, non è sufficiente ai fini della cassazione della sentenza impugnata, giacchè la società non ha adeguatamente avversato la prima ratio decidendi, soltanto occorrendo, quindi, la mera correzione della motivazione, ex art. 384 c.p.c., u.c..

Infatti, col secondo motivo – a parte confusi accenni a presunte omesse pronunce – la ricorrente si duole in realtà di pretesi errores in iudicando del giudice di merito riguardo alla notifica della cartella in questione, assumendo che dalla documentazione versata in atti dall’Agente della riscossione non emergessero gli elementi essenziali denotanti la regolarità e la validità del procedimento notificatorio.

Tuttavia, è noto il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185/2017), principio di recente più opportunamente declinato nel senso che “In tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il vizio di una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima si rende necessaria soltanto qualora sia strettamente funzionale alla comprensione del motivo, atteso che l’adempimento dei requisiti di contenuto-forma previsti dall’art. 366 c.p.c. non è fine a se stesso, ma è strumentale al dispiegamento della funzione che è propria di detti requisiti” (Cass. n. 1150/2019).

Orbene, a fronte della decisione della C.T.R. sul punto, per relationem alla sentenza di primo grado, la società ricorrente s’è limitata ad una generica ricognizione di pretesi deficit del procedimento notificatorio, omettendo però di trascrivere la relata di notifica asseritamente priva di una serie di elementi indispensabili (quali, ad es., l’attestazione sul deposito presso la casa comunale, l’invio della C.A.N., ecc.), così non consentendo a questa Corte di valutare, già dalla mera lettura del ricorso, la decisività delle doglianze in relazione ai documenti effettivamente prodotti in giudizio dall’Agente, dal cui specifico esame il giudice del merito aveva tratto il proprio convincimento. In altre parole, nel caso di specie, la trascrizione della relata di notifica (o un suo sunto significativo e analitico) – alla luce delle carenze denunciate – si rendeva indispensabile.

Se, pertanto, con il ricorso in parola la società ha adeguatamente censurato la seconda ratio decidendi, già esposta, non altrettanto può dirsi per la prima, stante la specifica violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, in cui essa è incorsa con la formulazione del secondo motivo, la cui inammissibilità si riverbera, inevitabilmente, sulla tenuta dell’impugnazione, essendosi formato il giudicato sulla regolarità e tempestività della notifica della cartella in data 1.10.2010.

4.1 – I restanti motivi sono conseguentemente assorbiti.

5.1 – In definitiva, i primi due motivi sono inammissibili, con correzione della motivazione, ex art. 384 c.p.c., u.c., mentre i restanti sono assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso per cassazione (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).

PQM

La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2021

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