Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7294 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/03/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 30/03/2011), n.7294

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato Pergola Michele, elettivamente

domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 109, presso lo studio

dell’Avvocato Donato Mondelli;

– ricorrente –

contro

S.F., S.A., S.G.,

SI.FR., SI.AN., S.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1334/09,

depositata in data 27 agosto 2009;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LETTIERI Nicola, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.G. ha chiesto, nei confronti di S. F., S.A., S.G., S. R., Si.Fr. e Si.An., citati dinnanzi al Tribunale di Padova, che venisse accertato l’acquisto per usucapione del terreno agricolo sito in (OMISSIS) e distinto al F. 2 n. 23488 e 293;

che si e’ costituito S.F. chiedendo il rigetto della domanda perche’ infondata e perche’ non era individuato il bene oggetto della domanda stessa;

che nel corso del giudizio l’attore ha corretto l’errore in cui era incorso nella citazione, indicando il mappale n. 350 in luogo del mappale 23488, specificando che si trattava di un fabbricato agricolo, un tempo adibito ad abitazione e poi a ricovero per attrezzi agricoli;

che, integrato il giudizio nei confronti di S.L., espletata una c.t.u., l’adito Tribunale, dopo che il giudizio e’ stato interrotto per morte di S.R., e riassunto, ha rigettato la domanda, perche’ l’attore non aveva indicato con precisione il bene oggetto della domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione;

che C.G. ha proposto appello e nella resistenza del solo S.F., la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1334 del 2009, depositata il 27 agosto 2009, ha rigettato il gravame;

che la Corte ha osservato che l’appellante ha formulato le proprie conclusioni con riferimento a quelle contenute nell’atto di citazione, nel quale aveva chiesto l’accertamento dell’usucapione del terreno meglio specificato in premessa;

che dalla espletata c.t.u. emergeva, peraltro, che il mappale n. 293 consisteva in una porzione di fabbricato diroccato, mentre il mappale 350 identificava il terreno di circa 50 mq., pertinenziale rispetto al fabbricato stesso;

che la Corte d’appello ha quindi osservato che dalla prova testimoniale non poteva desumersi alcuna prova del possesso del terreno;

che C.G. ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo;

che nessuno degli intimati ha svolto attivita’ difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che e’ stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 10 novembre 2010 e comunicata alle parti e al Pubblico Ministero, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con l’unico motivo di ricorso, il C. denuncia il vizio di motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria, dolendosi, in primo luogo, del fatto che la Corte d’appello non abbia tenuto conto delle dichiarazioni rese dalla teste s.a., che non aveva sottoscritto il verbale che racchiudeva la sua deposizione.

Quanto alla ritenuta mancata indicazione del mappale n. 350, il ricorrente osserva che il terreno in questione costituiva una pertinenza dell’immobile e ad esso avrebbe dovuto quindi essere applicata la disciplina delle pertinenze, e in particolare l’art. 818 cod. civ. Rileva infine che nel giudizio, al quale non era applicabile il regime delle preclusioni, egli aveva provveduto ad indicare specificamente l’oggetto della domanda (mappale n. 350), costituito da un fondo agricolo che egli aveva posseduto. Il ricorso e’ inammissibile.

A prescindere dalla possibilita’ di trarre elementi di valutazione dalla deposizione non sottoscritta di una persona assunta come teste nel giudizio di primo grado, sta di fatto che il ricorrente ha del tutto omesso di riprodurre nel ricorso le dichiarazioni rese dalla testa s.a., sicche’ ogni censura che pretendesse di fondarsi sui tali dichiarazioni e’ preclusa in questa sede, essendo stato violato il principio di autosufficienza del ricorso.

Il ricorrente invoca poi in modo non pertinente la giurisprudenza di legittimita’ in tema di acquisto delle pertinenze, atteso che opera in materia di usucapione il diverso principio per cui “in tema di giudizio volto all’accertamento della proprieta’ di un bene immobile per intervenuta usucapione, la circostanza che esso sia destinato a pertinenza rispetto ad un altro bene di proprieta’ dell’istante non fa venire meno la necessita’ di procedere all’accertamento richiesto, non potendo tale destinazione essere considerata, di per se’, alla stregua di un modo di acquisto della proprieta’” (Cass., n. 3069 del 2006).

Le ulteriori censure svolte dal ricorrente non tengono conto della ratio della decisione impugnata, e cioe’ la mancanza di prova del possesso del terreno in questione, e si risolvono in una censura sul merito della valutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimita’.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso va quindi rigettate;

– che non vi e’ luogo a provvedere sulle spese, non avendo gli intimati svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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