Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7293 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7293

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19204-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ELDO ITALIA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2011 della COMM.TRIB.REG. della Campania,

depositata il 15/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava alla società Eldo Italia spa, già T.L.C. spa, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2005 con il quale contestava l’indebita detrazione di costi per Euro 94.958 e la mancata contabilizzazione di ricavi per Euro 50.000.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n.130 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 15.6.2011. Con riferimento all’omessa contabilizzazione di interessi attivi per Euro 50.000, derivanti dal versamento di Euro 2.000.000 effettuato da Eldo spa in favore della impresa partecipata Itaca spa, considerato dall’ente impositore mutuo fruttifero, il giudice di appello ne riteneva la natura infruttifera “sia perchè il finanziamento fu richiesto all’assemblea a titolo di futuro aumento di capitale, sia perchè la società partecipata ha correttamente incluso il versamento tra le poste del capitale netto”.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, con unico motivo, deducendo violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46; omessa e comunque insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella parte in cui ha ritenuto la natura infruttifera del versamento di Euro 2.000.000 effettuato in favore della società partecipata Itaca spa.

La società non ha presentato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato sotto il profilo del vizio di insufficiente motivazione. Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46 presume la natura di mutuo fruttifero delle somme versate alle società commerciali dai soci o partecipanti, salvo che dai bilanci e dai rendiconti non risulti che il versamento sia stato effettuato ad altro titolo. Il giudice di merito ha ritenuto provato che il versamento in oggetto fosse avvenuto al diverso titolo di versamento in conto capitale con motivazione insufficiente, poichè ha trascurato di esaminare ed argomentare in ordine alle seguenti circostanze di fatto, esposte nei motivi di appello: nel bilancio della società Itaca chiuso al 31.12.2004 il finanziamento in oggetto era stato indicato nel passivo di bilancio alla voce “debiti Euro 2.000.000”, e non era stato inserito nella voce “versamento dei soci in conto capitale”, voce nella quale veniva inserito soltanto con il successivo bilancio al 31.12.2005, quando la verifica fiscale era in corso, essendo iniziata il 10.11.2005; con riferimento alla società TLC spa il finanziamento era stato incluso nella voce “crediti verso imprese controllate”, senza alcuna indicazione in ordine alla natura infruttifera del finanziamento; gli Statuti di entrambe le società, controllante(TLC spa) e controllata (Itaca spa), non contengono alcuna indicazioni in ordine al fatto che i finanziamenti dei soci debbano considerarsi infruttiferi, in deroga alla presunzione stabilita dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 46.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alla spese relative al giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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