Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7292 del 23/03/2018


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Cassazione civile, sez. II, 23/03/2018, (ud. 13/12/2017, dep.23/03/2018),  n. 7292

Fatto

Rilevato che:

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., M.J. proponeva opposizione contro il decreto di liquidazione in proprio favore dei compensi dovutigli quale difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il ricorrente-opponente lamentava l’erronea liquidazione dei compensi stessi perchè era stato applicato il D.M. 140 del 2012, in luogo del D.M. 127 del 2004, vigente all’epoca di cessazione del mandato, nonchè l’omessa liquidazione delle spese generali e delle spese documentate.

Con ordinanza del 12 aprile 2013 la Corte di Appello di Bologna accoglieva l’opposizione, ma liquidava in favore del difensore del ricorrente le sole spese vive sostenute per l’opposizione. Contro l’ordinanza summenzionata della Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione M.J., articolandolo in due motivi.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva.

Considerato che:

1.- Con il primo ed il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione, M.J. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c., e della L. n. 247 del 2013, art. 13, comma 6, ed D.M. n. 140 del 2012, art. 1, nonchè l’insufficienza, apparenza ed illogicità della motivazione.

Nella sostanza le doglianze attengono al fatto che erano state liquidate solo le spese documentate e non anche i compensi per lo svolto giudizio di opposizione.

Il ricorrente lamenta, in particolare, la circostanza che la Corte territoriale, benchè abbia accolto la sua opposizione, abbia ritenuto di non liquidare i compensi spettanti al suo difensore in ragione della “posizione processuale non oppositiva assunta” dall’amministrazione interessata.

La doglianza è fondata.

Per costante giurisprudenza, qualora il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 84 e 170,proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l’entità delle somme liquidate ed il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo, l’obbligo del pagamento è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla responsabilità delle parti per le spese di cui all’art. 91 c.p.c., e ss. (Cass., Sez. 6 – 2, Ord. 12 agosto 2011, n. 17247).

Nella specie, l’opposizione di M.J. era stata accolta, ma la Corte territoriale -errando- stabiliva che “i contro interessati, considerata la posizione processuale non oppositiva assunta, non vanno assoggettati alle spese di lite di questa fase, salvo il rimborso delle spese vive”.

Tale statuizione viola il disposto dell’art. 91 c.p.c., in base al quale “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti ci lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa” e dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo applicabile ratione temporis, secondo cui “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parli”.

Deve, quindi, ritenersi che la Corte di Appello di Bologna, pur non esprimendosi in maniera esplicita, abbia operato una compensazione parziale delle spese di lite.

Peraltro, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla legge n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte (Cass., Sez. Terza, Sent. 19 ottobre 2015, n. 21083).

Nel caso in esame, invece, la Corte di Appello di Bologna ha valorizzato, per compensare le spese, la sola mancata opposizione dell’amministrazione e, quindi, la sua contumacia, venendo meno al suo obbligo di corretta motivazione.

2.- Il ricorso è, quindi, fondato e va accolto.

Conseguentemente il provvedimento impugnato va cassato, con rinvio alla stessa Corte territoriale, in diversa composizione, che provvederà a definire la causa, pure per le spese del presente giudizio di legittimità, uniformandosi ai principi innanzi esposti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2018

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