Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7292 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7292

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14575-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AVAGLIANO EDITORE SRL in persona del Presidente del C.d.A.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA MASTROCOLA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALFONSO MANCUSO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 350/2011 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto

l’accoglimento e deposita n. 1 plico non recapitato;

udito per il controricorrente l’Avvocato MANCUSO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società Avagliano editore srl un avviso di accertamento mediante utilizzo degli studi di settore a norma del D.L. n. 331 del 1993, e D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), con il quale determinava ricavi non dichiarati ed accertava le corrispondenti maggiori imposte Ires, Iva ed Irap dovute per l’anno 2004.

La società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Napoli che lo accoglieva con sentenza n. 477 del 2010.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 12.12.2011. Il giudice di appello affermava che “l’omessa dichiarazione dei ricavi non è avvalorata da nessun altro elemento oltre che la presunzione semplice degli studi di settore”; riteneva che la documentazione fornita dalla società era sufficiente a far dubitare della applicabilità degli studi di settore e che gli stessi elementi indicati dall’Ufficio (incrementi di crediti Iva, rimanenze di prodotti e perdite) confermavano l’esistenza di una crisi aziendale.

Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso con unico motivo, articolato come violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies, richiamato dalla L. n. 146 del 1998, art. 10, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nella parte in cui ha ritenuto necessaria l’esistenza di ulteriori elementi, oltre allo scostamento dagli studi di settore, per presumere l’esistenza di ricavi omessi, e nella parte in cui ha apoditticamente affermato che la società ha fornito documentazione sufficiente per far dubitare della applicabilità degli studi di settore.

La società resiste con controricorso. Chiede di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione perchè notificato tardivamente in data 30.7.2012 (data di consegna della busta al portiere dello stabile), subordinatamente ne chiede il rigetto.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’eccezione di inammissibilità del ricorso è fondata. Poichè la sentenza impugnata è stata pubblicata il 12.12.2011, il termine di sei mesi, stabilito (nel testo applicabile ratione temporis) dall’art. 327 c.p.c., per la proposizione dell’impugnazione, scadeva il 12.6.2012. La prima notificazione effettuata direttamente dall’Avvocatura dello Stato a mezzo del servizio postale, con spedizione del plico raccomandato in data 11.6.2012, non è andata a buon fine; la seconda notificazione, ugualmente effettuata direttamente a mezzo del servizio postale con piego raccomandato spedito il 19 luglio 2012, è andata a buon fine, essendo stata ricevuta dal portiere dello stabile in data 30 luglio 2012.

Questa Corte ha stabilito il principio che, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Sez. U, Sentenza n. 14594 del 15/07/2016, Rv. 640441 – 01). Poichè l’Agenzia delle Entrate, parte notificante, nulla ha provato in ordine al momento in cui ha avuto conoscenza del mancato perfezionamento del primo tentativo di notificazione, nè ha indicato la sussistenza di circostanze eccezionali giustificative del superamento del limite temporale, occorre avere riguardo al dato oggettivo della avvenuta decorrenza del termine di impugnazione (sei mesi più trenta giorni corrispondenti alla metà del termine previsto dall’art. 325 c.p.c.), attestato dalla effettuazione della rinotificazione del ricorso per cassazione in data 19 luglio 2012, tardivamente rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese, liquidate in euro quattromila, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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