Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7292 del 16/03/2020
Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 16/03/2020), n.7292
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. FRACANZANI M. Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 994-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C. E V. SVILUPPO IMMOBILIARE SRL, elettivamente domiciliata in
ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell’avvocato
FRANCO FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
TENCHINI GIUSEPPE;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 45/2012 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,
depositata il 11/05/201;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/12/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. A seguito di ispezione nella propria sede del febbraio 2008 per reperire documentazione contabile ed extracontabile relativa alla sua attività di compravendita immobili nella zona turistica di Forte dei Marmi, la società contribuente era convocata dall’Ufficio per il contraddittorio amministrativo che, pur tenendo conto di alcune rimodulazioni al ribasso sulla scorta di memoria difensiva, sfociava in tre distinti avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004, 2005 e 2006 resi con metodo analitico induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), ricostruendo il maggior reddito sulla scorta dei valori OMI, ma anche dell’andamento reiteratamente ed ingiustificatamente antieconomico dell’attività imprenditoriale, in ragione dei prezzi particolarmente bassi praticati su 52 compravendite immobiliari nel medesimo plesso turistico della predetta località balneare, nonchè sulla scorta di indagini bancarie svolte nei confronti degli acquirenti, ove in un caso è emerso consistente prelievo non giustificato, in altri è emerso come il valore del mutuo fosse superiore al prezzo della compravendita.
2. Reagiva la contribuente proponendo distinti ricorsi, riuniti in primo grado e decisi con l’annullamento degli atti impositivi, poi confermato in appello.
Ricorre quindi l’Agenzia delle entrate con due motivi, cui replica con controricorso la contribuente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Vengono proposti due motivi di ricorso.
1. Con il primo motivo si denuncia vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), laddove la CTR ha ritenuto che l’accertamento fosse imperniato sullo scostamento dai valori OMI, abrogati dal 2008 su spinta comunitaria, mentre la ripresa a tassazione si regge anche su andamento antieconomico, indagini bancarie, sproporzione consistente fra mutuo e vendita, profili che la CTR ha escluso assurgere al rango di indizi gravi, precisi e concordati, tali da ingenerare la presunzione (semplice) con inversione dell’onere della prova in capo al contribuente. Invero, in disparte lo scostamento OMI che, pur non dirimente, conserva un suo significato statistico utile in concorso con altri elementi, gli indizi raccolti dall’Ufficio, rappresentati nei gradi di merito e riproposti -ai fini dell’autosufficienza dei motivi in sede di ricorso per cassazione-integrano gli indizi gravi, precisi e concordanti che riversano sul contribuente l’onere della prova.
Ed infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, da ultima, n. 1347/2019, “l’accertamento con metodo analitico-induttivo, con quale cui il fisco procede alla rettifica di singoli componenti reddituali, ancorchè di rilevante importo, è consentito, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacchè la disposizione presuppone, appunto, scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata” (cfr. Cass. nn. 20060/2014; 20857/2007; cfr., altresì, Cass. nn. 9084/2017; 14428/2005; con riferimento specifico all’IVA, si veda, altresì, Cass. n. 7184/2009; 6800/2009; 21165/2005); è stato, infine, affermato che “in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi benchè l’art. 2729 c.c., comma 1, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, si esprimano al plurale – potendosi il convincimento del Giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, peraltro, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria” (cfr. Cass. nn. 656/2014; 17574/2009; 8484/2009).
Questi principi non ha ben governato la sentenza qui all’esame, per cui il motivo è fondato e merita accoglimento.
2. Con il secondo motivo si prospetta violazione art. 360 c.p.c., n. 5, ove, in via subordinata, vengono proposte le stesse circostanze del motivo che precede, questa volta proposte come vizio di motivazione.
Stante il carattere espressamente gradato della doglianza, il motivo può essere ritenuto assorbito nell’accoglimento del precedente.
Il ricorso è quindi fondato e merita accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Toscana, in diversa composizione, cui demanda anche la regolazione delle spese del presente grado di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020