Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7291 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 20/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4056-2012 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 68,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo rappresenta e

difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/2010 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO

depositata il 20/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/01/2017 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto il rigetto;

udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO FEDERICO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

A seguito di controllo incrociato dei dati inseriti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle Entrate verificava che la società Astaldi spa nell’anno 2003 aveva corrisposto redditi da lavoro dipendente per l’importo di Euro 283.801 a C.S., che li aveva dichiarati solo parzialmente. Pertanto emetteva un avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta 2003, rettificava il reddito conseguito da C.S. da Euro 238.301 dichiarati ad Euro 283.801 accertati, determinando le maggiori imposte Irpef e addizionali, oltre alla irrogazione di sanzioni. Dopo la notifica dell’accertamento l’Agenzia delle Entrate procedeva, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, ad iscrizione a ruolo a titolo provvisorio di una parte delle maggiori imposte accertate, e l’agente della riscossione notificava la relativa cartella.

Contro l’avviso di accertamento e la cartella C.S. proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Roma che,previa riunione, li rigettava con sentenza n. 407 del 2009.

Il contribuente proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo rigettava con sentenza del 20.12.2010.

Contro la sentenza di appello C.S. propone ricorso, con unico motivo, per violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 41 bis e 36 bis e D.P.R. n. 802 del 1973, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto corretto il ricorso da parte dell’Ufficio alla procedura dell’accertamento parziale previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, anzichè alla liquidazione automatizzata a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis; deduce la sussistenza di un errore materiale riconoscibile commesso dal contribuente che ha operato una mera inversione delle cifre (238.301 in luogo di 283.801) contenute nell’importo da indicare in dichiarazione.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere rigettato.

Nella parte in cui assume che la dichiarazione parziale del reddito percepito è riconducibile ad un errore materiale e non ad una intenzionale volontà di dichiarare un reddito inferiore a quello effettivamente percepito, il ricorrente prospetta nuovamente una questione di fatto, di competenza del giudice di merito, e non sussumibile entro il vizio di violazione di legge denunciato in questa sede.

Il motivo è infondato quanto alla dedotta violazione di legge. La procedura prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, costituisce una disposizione di favore nei confronti della Amministrazione finanziaria che, nei casi tassativamente previsti dalla norma, è legittimata ad iscrivere direttamente a ruolo, senza la previa emissione dell’avviso di accertamento, la maggiore imposta che risulta dovuta sulla base dei meri dati numerici esposti dal contribuente nella propria dichiarazione. L’emissione dell’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 41 bis, risulta obbligatoria qualora, come nel caso in esame, il maggior reddito non risulti dai dati cartolari della dichiarazione del contribuente bensì “dai dati in possesso dell’Anagrafe tributaria”. Il ricorso alla emissione dell’avviso di accertamento parziale costituisce una procedura di maggiore garanzia per il contribuente, che, in luogo della sola cartella di pagamento, deve previamente ricevere un apposito atto di accertamento del maggior reddito; pertanto, il destinatario dell’avviso non ha comunque interesse a dolersi del fatto che l’ente impositore abbia fatto precedere, alla notificazione della cartella, la spedizione di un apposito atto di accertamento.

Il controricorso della Agenzia delle Entrate è inammissibile perchè tardivo (ricorso notificato il 3 febbraio 2012; controricorso notificato il 16.3.2012); pertanto nulla si dispone sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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