Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7291 del 16/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 16/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 16/03/2020), n.7291

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14173-2016 proposto da:

O.W., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato RICCIOTTI VALENTINA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALVAZZI DEL FRATE ALBERTO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE UFFICIO

TERRITORIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 490/2015 della COMM. TRIB. REG. di TRIESTE,

depositata il 30/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

Che:

O.W. ha proposto ricorso avverso la sentenza n. 490/09/2015, depositata il 30.12.2015 dalla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello del contribuente, annullava il ruolo e la cartella di pagamento notificata dall’Agente di riscossione Equitalia Nord, limitatamente alle sanzioni, agli interessig e alle spese dell’agente della riscossione.

Ha riferito che la controversia traeva origine dalla notifica di una cartella di pagamento, relativa al ruolo reso esecutivo il 28.02.2012, emessa a seguito del mancato pagamento dell’importo indicato nella comunicazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ex art. 36-bis, che l’Agenzia delle entrate sosteneva ritualmente consegnata al contribuente il 10.10.2011, e riferita all’imposta dovuta per la realizzazione di plusvalenze, calcolata a tassazione separata.

L’ O., che sosteneva di non aver ricevuto alcuna comunicazione, aveva proposto ricorso avverso il ruolo, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, e avverso la cartella, nei confronti di Equitalia Nord s.p.a.. Non andata a buon fine la mediazione, e dopo la costituzione del ricorrente in giudizio, l’Agenzia” riconoscendo comunque l’effettiva irritualità della consegna della comunicazione, in autotutela aveva annullato sanzioni e interessi.

Il giudizio comunque era proseguito e la Commissione tributaria provinciale di Trieste, riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 232/02/2014 li aveva rigettati.

La pronuncia era stata appellata dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, che con la decisione ora impugnata aveva escluso anche le spese dell’agente di riscossione.

Il contribuente ha censurato la decisione con due motivi:

con il primo per violazione o falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, commi 1 e 5, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, per aver escluso la nullità del ruolo e degli atti impositivi qualora omessa la preventiva comunicazione al contribuente dell’esito dell’attività di liquidazione dell’imposta nell’ipotesi di tassazione separata;

con il secondo per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1 e art. 92 c.p.c., comma 2, per aver erroneamente compensato le spese processuali pur accogliendo l’appello.

Ha chiesto dunque la cassazione della sentenza con accoglimento nel merito del ricorso introduttivo o con rinvio.

Si è costituita l’Agenzia delle entrate, che ha contestato il fondamento del ricorso, di cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il suo rigetto nel merito.

Con decreto depositato 11 marzo 2017 ai sensi dell’art. 377 c.p.c. è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’agente di riscossione, cui l’impugnazione non risultava notificata.

Nonostante la rituale notifica dell’atto ad integrazione del contraddittorio, l’agente della riscossione non ha inteso costituirsi.

Il ricorrente ha deposito memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

il primo motivo, con il quale il contribuente si duole dell’erronea interpretazione delle norme applicabili, e in primo luogo l’art. 36-bis cit., ritenendo non necessaria la preventiva comunicazione dell’esito dell’attività di liquidazione dell’imposta nell’ipotesi di tassazione separata, è fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che in tema di riscossione delle imposte, la L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412, obbliga l’Agenzia delle Entrate, in esecuzione di quanto sancito dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, a comunicare al contribuente l’esito dell’attività di liquidazione, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, sicchè l’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento di iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza o meno di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass., 11000/2014; 12927/2016). Pertanto, nell’ipotesi di controlli automatizzati per redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell’art. 1, comma 412, cit. l’Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione, altrimenti il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo (18398/2018).

Trattasi infatti di ipotesi nelle quali l’imposta non è autoliquidata dal contribuente medesimo, sicchè la preventiva comunicazione diventa elemento indispensabile per la quantificazione del debito d’imposta.

Questo Collegio condivide l’orientamento ora esposto, intendendo darne continuità.

L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

La sentenza va pertanto cassata e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia per decidere della controversia secondo il principio di diritto enunciato, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia, che deciderà in altra composizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2020

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