Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7290 del 22/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 22/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.22/03/2017),  n. 7290

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27286-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliatq in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., F.F., AUTOFRANZESE DI

F.F. SAS in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA VITO GIUSEPPE GALATI 100-C,

presso lo studio dell’avvocato ENZO GIARDIELLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIOVANNI ANTONIO CILLO giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 152/2012 della COMM. TRIB. REG. DELLA CAMPANIA

SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 19/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO RITA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La C.T.P. di Avellino, in accoglimento dei ricorsi proposti dalla Autofranzese s.a.s (ora Autofranzese s.r.l.) e dai soci F.F. e C.G., annullava gli avvisi di accertamento con i quali, in relazione all’anno di imposta 2003, erano stati rettificati il reddito della società e il reddito di partecipazione dei soci. La commissione tributaria riteneva illegittima, per violazione dell’art. 12 stat. contrib., sia la verifica fiscale protrattasi oltre sessanta giorni, sia gli avvisi di accertamento emessi prima del decorso di sessanta giorni dalla chiusura della verifica medesima.

Proposto appello dall’Agenzia delle Entrate, la C.T.R della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza del 19 aprile 2012, confermava la decisione impugnata, rilevando che gli atti impositivi erano illegittimi, in quanto emanati e notificati prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, stat. contrib.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso i contribuenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In ordine logico, va esaminato per primo il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia delle Entrate deduce “Violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, – (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3)”. La ricorrente censura la sentenza impugnata per avere ritenuto invalido l’atto di accertamento impugnato, in quanto notificato prima del decorso del sessantesimo giorno dalla conclusione della verifica, nonostante l’art. 12, comma 7, stat. contrib. non comminasse per tale ipotesi la sanzione della nullità, senza che peraltro fosse configurabile alcun pregiudizio difensivo per i contribuenti, sussistendo, inoltre, ragioni di urgenza dovute alla imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell’accertamento.

2. Il motivo è infondato, in quanto prospetta una interpretazione dell’art. 12, comma 7, stat. contrib. difforme da quella offerta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U. 29-7-2013, n. 18184) hanno affermato che “in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento – termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni – determina di per sè, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, poichè detto termine è posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva; il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall’osservanza del termine), la cui ricorrenza, nella concreta fattispecie e all’epoca di tale emissione, deve essere provata dall’ufficio”.

La successiva giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che le specifiche ragioni di urgenza che consentono l’emissione dell’avviso di accertamento senza l’osservanza del termine dilatorio non possano identificarsi con l’imminente spirare del termine di decadenza per l’accertamento (da ultimo, Cass. civ. 16-03-2016, n. 5149).

3. Il primo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine alle censure mosse con l’atto di appello circa la ritenuta illegittimità della verifica fiscale protrattasi oltre sessanta giorni – resta assorbito, costituendo l’illegittimità dell’avviso di accertamento per violazione dell’art. 12, comma 7, stat. contrib. autonoma ragione di per sè idonea a sorreggere la decisione.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Poichè la giurisprudenza in materia si è consolidata dopo la proposizione del ricorso, le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.

PQM

rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2017

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