Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7289 del 30/03/2011

Cassazione civile sez. I, 30/03/2011, (ud. 02/03/2011, dep. 30/03/2011), n.7289

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.V., con domicilio eletto in Roma, via Flaminia n.

71, presso l’Avv. Aceto Antonio che lo rappresenta e difende, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma rep. 4110

depositato il 17 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 2 marzo 2011 da Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A.V. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.600,00 per anni tre di ritardo, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale e’ stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa e’ stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce con l’unico motivo vizio di motivazione per avere il giudice del merito escluso la sussistenza del danno patrimoniale quale conseguenza dell’ingiustificato protrarsi del giudizio presupposto che avrebbe comportato l’impossibilita’ di ottenere il pagamento di quanto dovuto a causa dell’intervenuto fallimento del debitore.

Il motivo e’ inammissibile per carenza di autosufficienza dal momento che, a fronte della stringata motivazione del giudice territoriale (“Non risultano comprovati e specificati danni patrimoniali”), il ricorrente non ha riportato il passo della domanda in cui avrebbe specificato l’esistenza del danno conseguente al dichiarato fallimento ma soprattutto non ha indicato gli elementi in base ai quali il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere provato che un’anticipata conclusione del giudizio gli avrebbe consentito di trovare soddisfazione nel patrimonio del debitore poi fallito.

Tali considerazioni debbono essere ribadite anche alla luce della memoria depositata in quanto, contrariamente a quanto nella stessa affermato, in nessuna parte del ricorso viene precisato, ne’ tanto meno evidenziato graficamente, che lo stesso contiene un richiamo testuale alla domanda introduttiva.

Deve altresi’ confermarsi l’assenza di prova circa l’eventuale nesso di causalita’ tra la durata del giudizio presupposto e il mancato incasso del credito vantato, essendo fin troppo ovvia la considerazione secondo cui si sarebbe dovuto fornire la prova che un’anticipata conclusione dello stesso avrebbe consentito al creditore di rivalersi su di un debitore dotato di sufficiente patrimonio.

L’inammissibilita’ del motivo comporta quella del ricorso con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

PQM

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 2 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2011

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